TARI Villa di Chiavenna: Calcolo Tariffe, Orari Raccolta e Modulistica

Regione Lombardia

Logo del comune

Comune di Villa di Chiavenna

Portale della Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Informazioni generali

Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s).

Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.

Avvisi

E' stato approvato il Regolamento relativo alla pratica del Compostaggio domestico e della relativa riduzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche nel terriorio comunale che effettuano tale pratica.

Nello specifico regolamento è possibile acquiire tutte le informazioni necessarie e nella modulistica è disponibile il modello di dichiarazione per beneficiare della riduzione prevista dal regolamento

(3.1.A) Gestori del servizio

Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti - Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Raccolta e trasporto rifiuti
Per ogni richiesta in merito alla gestione delle tariffe, al servizio di bollettazione e al pagamento dei tributi è possibile contattare l'ufficio Tributi al numero 0343/40507 Interno "Ragioneria e Tributi" o mediante e-mail all'indirizzo paggi@comune.villadichiavenna.so.it o via pec all'indirizzo protocollo.villadichiavenna@cert.provincia.so.it

Per informazioni o segnalazioni in merito alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti - segnalazioni di violazioni, è possibile contattare l'ufficio tecnico al numero 0343/40507 Interno "Ufficio tecnico" o mediante e-mail all'indirizzo tam@comune.villadichiavenna.so.it o via pec all'indirizzo protocollo.villadichiavenna@cert.provincia.so.it

(3.1.B) Recapiti

Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).

COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA

Tariffe e rapporti con gli utenti - Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Per ogni richiesta in merito alla gestione delle tariffe, al servizio di bollettazione e al pagamento dei tributi è possibile contattare l'ufficio Tributi al numero 0343/40507 Interno "Ragioneria e Tributi" o mediante e-mail all'indirizzo paggi@comune.villadichiavenna.so.it o via pec all'indirizzo protocollo.villadichiavenna@cert.provincia.so.it

Per informazioni o segnalazioni in merito alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti - segnalazioni di violazioni, è possibile contattare l'ufficio tecnico al numero 0343/40507 Interno "Ufficio tecnico" o mediante e-mail all'indirizzo tam@comune.villadichiavenna.so.it o via pec all'indirizzo protocollo.villadichiavenna@cert.provincia.so.it

(3.1.C) Modulistica e reclami

Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

(3.1.D) Calendario e orari raccolta

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione

Calendario e orari raccolta : ORARI APERTURA AREA ECOLOGICA 2026 ORARI APERTURA AREA ECOLOGICA 2026

lunedì:
09.00 - 12.00
mercoledì:
14:00 - 17.00
sabato:
09:00 - 12:00

L'area ecologica è aperta tutto l'anno negli orari indicati ESCLUSO I GIORNI FESTIVI. Sarà inoltre aperta in via eccezionale il VENERDì 24 APRILE E VENERDI' 14 AGOSTO dalle 09.00 alle 12.00.

Nel file allegato sono dettagliati gli orari data per data.

(3.1.E) Campagne straordinarie

Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta

(3.1.F) Istruzioni per un corretto conferimento

Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Di seguito sono presenti tre allegati:
il primo illustra quali tipologie di rifiuti conferire e secondo quali modalità

il secondo è il Regolamento per il funzionamento dell'area Ecologica di Giavera

il terzo regolamenta il compostaggio domestico


E' possibile inoltre consultare la pagina informativa di Secam SPA cliccando su questo LINK in cui è possibile individuare i più comuni tipi di rifiuto e sapere come vanno correttamente differenziali ai fini della raccolta e dello smaltimento/riciclo

(3.1.G) Carta della qualità del servizio

Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.

(3.1.H) Percentuale di differenziata

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA

(3.1.I) Calendario e orari pulizia strade

Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta

(3.1.J) Regole per il calcolo della tariffa

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
Esempio di calcolo domestica
CALCOLO TARIFFA UTENZA DOMESTICA UN COMPONENTE
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 4 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 87,08 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,135
Tariffa variabile: € 70,22725
Quota fissa: € 0,135 * 100 * (365/365) = € 13,50
Quota variabile: € 70,22725 * (365/365) = € 70,23
Totale imposta: € 13,50 + € 70,23 = € 83,73
Totale: € 83,73 + 4 % = € 87,08
Totale da pagare: € 87,08
Esempio di calcolo non domestica
ESEMPIO CALCOLO TARIFFA PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 4 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 153,38 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,1827
Tariffa variabile: € 1,29206
Quota fissa: € 0,1827 * 100 * (365/365) = € 18,27
Quota variabile: € 1,29206 * 100 * (365/365) = € 129,21
Totale imposta: € 18,27 + € 129,21 = € 147,48
Totale: € 147,48 + 4 % = € 153,38
Totale da pagare: € 153,38
Si ricorda infine che il contribuente ha l’obbligo di dichiarare, con appositi modelli predisposti dal Comune, eventuali iscrizioni / variazioni / cessazioni così come disciplinato dalla normativa vigente e dal Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

Variabili per la determinazione delle tariffe

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2025)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 458,900 t
Cluster: Comuni montani localizzati prevalentemente lungo l'arco appenninico del centro-sud - € 51,3434
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 54,77%
Fattori di contesto del comune: € 92,6512
Economie e diseconomie di scala: € 2,9073
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 17
Impianti di trattamento meccanico biologico: 10
Discariche: 9
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 43,53 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 47,6221%
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 38,3245%
Rifiuti smaltiti in discarica: 4,0061%

(3.1.K) Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale

Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste
ESTRATTO DAL VIGENTE REGOLAMENTO TARI

 

ART. 23 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

 

1.   La tariffa si applica in misura ridotta di 2/3 (pari ad un dovuto di 1/3 del tributo) ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.

2.  La tariffa si applica altresì in misura ridotta del 30 % alle utenze non domestiche in riferimento ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare.

3.   Il tributo è ridotto, nella parte variabile, al 40% per le utenze site fuori dall’area di raccolta (case in montagna/rifugi alpini).

3.bis Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione definita anno per anno contestualmente alle tariffe, della parte variabile della tariffa. La disciplina per l’applicazione della presente agevolazione e dello svolgimento del compostaggio sono contenute nel regolamento relativo alla pratica del compostaggio domestico e alla relativa riduzione del tributo Comunale sui rifiuti (tari) per le Utenze domestiche residenti nel territorio comunale che effettuano tale pratica.

 

4.   Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 1 lett. a), il contribuente ha l’obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

5.  In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.

ART. 24 - ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

 

1.   La Giunta comunale, in linea a quanto stabilito dalla legge nazionale e norme di riferimento, può stabilire e riconoscere le seguenti agevolazioni/riduzioni, disciplinate con delibera, linee guida o apposito regolamento e riguardanti  

b     Altre agevolazioni che consentano un significativo riciclo o recupero di materiali e prodotti di scarto.

2.  L’esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell’interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L’agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l’obbligazione tributaria decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l’agevolazione, su denuncia dell’interessato e/o verifica d’ufficio. In caso di accertamento d’ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste per legge.

3.  Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa

4.  Il Comune, in sede di approvazione della delibera tariffaria, può stabilire il limite di spesa che l’ammontare globale delle riduzioni di cui al presente articolo non potrà eccedere. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

5.  Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

ART. 25 – AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E SOCIO ASSISTENZIALI

 

1.   La Giunta Comunale, potrà accordare alle famiglie ed alle persone singole ed alle aziende residenti che versino in condizioni di disagio sociale o/e economico, un contributo per il pagamento del tributo, o una riduzione facendosi carico del relativo onere.

 

ART. 26 – LIMITI MASSIMI DELLE RIDUZIONI ED EGEVOLAZIONI

 Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata quella più favorevole al contribuente.






(3.1.L) Atti approvazione tariffa

Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l'anno in corso con riferimento all'ambito o ai comuni serviti

(3.1.M) Regolamento TARI

Regolamento TARI o regolamento per l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva

Il Regolamento TARI in vigore dal 01/01/2023 è stato approvato con Deliberazione Consiliare n. 10 del 31/05/2023 e modificato con deliberazione di C.C. n. 15 in data 29/07/2024.


(3.1.N) Modalità di pagamento ammesse

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
Addebiti diretti SDD
Costi dipendenti dalla propria banca creditrice
Per i contribuenti all'estero sono consentiti pagamenti tramite bonifico bancario: Tesoreria del Comune di Villa di Chiavenna Banca Popolare di Sondrio Coordinata IBAN: IT60C0569652110000001500X24 Bic Swift: POSOIT22
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto

La TARI è una tassa in autoliquidazione,  il Comune provvederà comunque all'invio dei modelli PAGOPA entro il termine di pagamento del dovuto o tramite e-mail nel caso venga comunicato l'indirizzo e-mail a cui spedire la comunicazione, o tramite il servizio postale


Estratto dal regolamento TARI in vigore dal 2023


ART. 30 - RISCOSSIONE

 

1.   La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità attualmente previste dall’art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall’art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:

-  attraverso la piattaforma PagoPa.

-  mediante modello di pagamento unificato F24;


(3.1.O) Scadenze per il pagamento

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Scadenze rate
Rata
Entro il
%
1° rata
30/09/2025
50,00%
Unica
30/09/2025
100,00%
2° rata
29/11/2025
50,00%
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/04/2025 sono fissate le seguenti scadenza per il pagamento della TARI anno 2025:


 prima rata: 30 settembre 2025
 seconda rata: 29 novembre 2025
 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2025 

(3.1.P) Informazioni per omesso pagamento

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

Il contribuente che si accorga di non avaere pagato l'importo dovuto, al fine di regolarizzare la propria posizione,  è pregato di contattare l'UFFICIO TRIBUTI allo 0343-40507 int. 4 oppure inviare una mail all'indirizzo paggi@comune.villadichiavenna.so.it oppure presentandosi  direttamente presso l'ufficio tributi dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.00


ESTRATTO DAL VIGENTE REGOLAMENTO TARI

ART. 30 - RISCOSSIONE

 

...

ART. 30 - RISCOSSIONE

1.    La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità attualmente previste dall’art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall’art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:
-    attraverso la piattaforma PagoPa.
-    mediante modello di pagamento unificato F24;

2.    Il Comune provvede ad inviare al contribuente apposito avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente:
-    l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale,
-    l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo,
-    la destinazione d’uso dichiarata o accertata,
-    le tariffe applicate,
-    l’importo di ogni singola rata e le scadenze.
L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l’invio al domicilio del titolare dell’utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l’avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3.    Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi scadenza indicata nell’invito al pagamento o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in un’unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall’art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l’ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell’anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell’anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell’anno di competenza del tributo. Il Consiglio comunale può, compatibilmente con le leggi vigenti e con motivata delibera, stabilire anno per anno una diversa percentuale di suddivisione delle rate di pagamento della TARI.

4.    L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5.    L’avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze      di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l’invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l’Ufficio tributi del Comune.

6.    Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a 12,00 euro. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

7.    Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

8.    In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel Regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

ART. 34 - SANZIONI ED INTERESSI

 

1.      In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.

2.      In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 33 comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3.      Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

(3.1.Q) Segnalazioni errori importi

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

I contribuenti che debbano segnalare eventuali errori nella determinazione del dovuto TARI possono contattare direttamente l'UFFICIO TRIBUTI allo 0343-40507 int. 4 oppure inviare una mail all'indirizzo paggi@comune.villadichiavenna.so.it

Possono altresì presentarsi direttamente presso l'ufficio tributi dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.00



ART. 28 – RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

 

1.    Il contribuente può presentare all’Ufficio tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all’articolo 27, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l’avviso bonario di cui all’articolo   30.

2.    Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l’Ufficio tributi e scaricabile dal sito   internet comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

a)    il recapito postale e di posta elettronica al quale inviare il reclamo;

b)    i dati identificativi del contribuente:

­  il nome, il cognome e il codice fiscale;

­  la ragione o denominazione sociale dell’utenza non domestica, con l’indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;

­  il recapito postale e/o l’indirizzo di posta elettronica;

­  il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

­  il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

­  l’indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

­  le coordinate bancarie/postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati.

3.    È fatta salva la possibilità per l’utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4.    Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

a)    il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b)    la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

c)     la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;

d)    l’elenco della eventuale documentazione allegata.

e)    con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l’eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell’importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l’indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5.    Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l’importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un’utenza assoggettabile a TARI, l’importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6.    Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell’importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all’articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (5 anni). La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.


(3.1.R) Documenti di riscossione online

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.

In particolare, è previsto l’invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l’avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

Il contribuente può comunque richiedere di ricevere il documento in formato elettronico con semplice richiesta inviata tramite e-mail all'indirizzo paggi@comune.villadichiavenna.so.it

(3.1.S) Comunicazioni ARERA

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti

(3.1.T) Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento

I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.

S.EC.AM. SPA mette a disposizione dei cittadini il numero verde di pronto intervento  800.604.905 gratuito e raggiungibile 24 ore su 24 - sia da rete fissa che da rete mobile - dedicato esclusivamente alle segnalazioni di situazioni che possono generare pericolo per le persone e/o degrado o che impattano sulle condizioni igienico-sanitarie.

In particolare, contattando tale numero verde gli Utenti/Cittadini possono attivare richieste di Pronto Intervento afferenti alle seguenti casistiche:
a) richieste di pronto intervento per la rimozione di rifiuti abbandonati, laddove presentino profili di criticità in tema di sicurezza, ovvero ostacolino la normale viabilità o generino situazioni di degrado o impattino sulle condizioni igienico-sanitarie;
b) richieste di pronto intervento per errato posizionamento o rovesciamento dei cassonetti della raccolta stradale e di prossimità o dei cestini, nel caso in cui costituiscano impedimento alla normale viabilità.
S.EC.AM. si impegna ad intervenire tempestivamente per risolvere ogni richiesta di Pronto Intervento raggiungendo il luogo d’intervento entro 4 ore dalla ricezione della richiesta e, qualora sia necessario procedere alla caratterizzazione dei rifiuti abbandonati ai fini della loro rimozione, procederà entro quattro (4) ore dall’arrivo sul luogo della chiamata alla messa in sicurezza ed al confinamento dell’area garantendo la protezione di ambiente e/o persone e/o cose. In tal caso il Gestore si impegna a rimuovere i rifiuti entro quindici (15) giorni lavorativi dalla messa in sicurezza dell’area.

(3.1.U) Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori

Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Villa di Chiavenna è collocato all'interno dello Schema regolatore I

(3.1.V) Standard generali di qualità

Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.

(3.1.X) Rateizzazione degli Importi

Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO TARI IN VIGORE DAL 01/01/2023

ART. 31 – RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI TARI

 

1.     Gli avvisi di pagamento di cui all’articolo 30 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

a)    l’ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero   ai contribuenti con un ISEE che risulti inferiore al valore annualmente stabilito per l’esenzione dal pagamento dei servizi sociali (INPS);

b)    l’ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all’importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;

c)     l’importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 50,00 Euro;

d)    la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell’importo che si intende rateizzare;

e)    la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;

f)      sull’importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;

g)    in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell’atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all’articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

h)    nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

i)      La Giunta comunale potrà deliberare eventuali rateizzazioni che non rientrano tra i casi sopraelencati.

(3.1.Y) Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio

Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO TARI IN VIGORE DAL 01/01/2023

ART. 27 - DICHIARAZIONE TARI

 

1.     Il soggetto passivo, di cui all’articolo 5 del presente Regolamento, ha l’obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

La dichiarazione deve essere presentata:

a)  per le utenze domestiche dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;

b)  per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;

c)   per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

2.     Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

a.     Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;

b.     Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;

c.     Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’articolo 12 del presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali;

d.     Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;

e.     Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

f.      Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo di residenza e/o domicilio per l’invio dell’eventuale conguaglio;

g.     La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

a.      Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all’attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;

b.      Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;

c.      Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;

d.      Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’articolo 12 del presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

e.      Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;

f.       Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo per l’invio dell’eventuale conguaglio;

g.      La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3.     I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata andata/ritorno, allegando fotocopia del documento d’identità, oppure mediante posta elettronica o PEC, infine tramite lo sportello on-line. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, all’atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata on-line.

4.     Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse [nel caso di TARI puntuale o comunque di sistemi di raccolta porta a porta] le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

5.     Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero dei soggetti componenti residenti. All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l’invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo risultante dall’anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco) oppure indirizzi di posta elettronica comunicati dal contribuente.

6.     In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati alla tassa TARI hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi che determinano l’applicazione della tassa.

7.     Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell’Anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L’intestatario dell’utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.

8.     In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all’amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l’elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

9.     In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

10.  La cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile ecc.).

11.  Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

12.  Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

13.  Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell’applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.

14.   In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del Decreto legislativo n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.


ATTRAVERSO QUESTO LINK E' POSSIBILE ACCEDERE ALLA MODULISTICA

ACCEDENDO A ISTANZE-ON LINE E' POSSIBILE REPERIRE ULTERIORE MODULISTICA E PRESENTARE DIRETTAMENTE L'ISTANZA ON LINE