ESTRATTO DAL REGOLAMENTO TARI IN VIGORE DAL 01/01/2023
ART. 27 - DICHIARAZIONE TARI
1. Il soggetto passivo, di cui all’articolo 5 del presente Regolamento, ha l’obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non
domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per
i centri commerciali integrati,
dal gestore dei servizi comuni.
Se i soggetti di cui
al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti,
detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati
ha effetti anche per gli altri.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità del contribuente,
la residenza e il codice fiscale;
b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
c. Dati
catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero
dell’interno ove esistente,
superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’articolo 12
del presente Regolamento e destinazione d’uso dei
singoli locali;
d. Numero
degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai
residenti e dimoranti stabilmente;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data
di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è
intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione,
l’indirizzo di residenza e/o domicilio per l’invio dell’eventuale conguaglio;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione
della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o
istituzionale della persona
giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco
relativo all’attività prevalente,
assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per
conto del contribuente;
d. Dati
catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno
ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’articolo 12 del presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo per l’invio dell’eventuale conguaglio;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l’obbligo di presentazione
della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente
sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata andata/ritorno, allegando fotocopia del documento d’identità, oppure mediante posta elettronica
o PEC, infine tramite lo sportello on-line. La denuncia si intende consegnata
all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro
postale, nel caso di invio postale, all’atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata on-line.
4. Il
modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali
informazioni sulle condizioni di erogazione
del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di
erogazione dei servizi di raccolta,
trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di
conferimento dei rifiuti, ivi incluse [nel caso di TARI puntuale o comunque di sistemi di raccolta porta a porta] le modalità di conferimento dei rifiuti e,
infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui
al periodo precedente, possono essere
fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
5. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI
rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione
nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti
residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero dei soggetti componenti residenti. All’atto
della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale
attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il
Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale
è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l’invio di
comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione
alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo risultante dall’anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco) oppure indirizzi di posta elettronica comunicati dal contribuente.
6. In
caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti che
posseggono, detengono o che continuano
ad occupare o condurre i locali già assoggettati alla tassa TARI hanno
l’obbligo di dichiarare il nominativo
del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi che determinano
l’applicazione della tassa.
7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di
attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la
dichiarazione ai fini della gestione della tassa. Per le utenze intestate a soggetti
residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli
occupanti è quello risultante dai registri dell’Anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli
occupanti è quello complessivo. L’intestatario dell’utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all’amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di
cui al comma 3, l’elenco degli occupanti
o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le
eventuali successive variazioni.
9. In
presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende
provvedere al pagamento della tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
10. La cessazione
dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere
comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di
rete, copia verbale di riconsegna
immobile ecc.).
11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la
relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero
dalla data di presentazione della
richiesta se successiva a tale termine.
12. Le richieste di variazione del servizio
che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti
dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente
producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
13. Nel caso di presentazione di
dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell’applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico
della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.
14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli
effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del Decreto legislativo n.
152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.
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