Il Comune di Vigolzone riscuote la TARI inviando ai contribuenti appositi avvisi di pagamento, contenenti l’importo di ogni singola rata e le relative scadenze di versamento.
In caso di mancato versamento di una o più rate alle scadenze stabilite nell'avviso di pagamento, il Comune provvede alla notifica al contribuente di un AVVISO D'ACCERTAMENTO CON IRROGAZIONE DELLE SANZIONI, per omesso/parziale versamento pari al 30% dell'importo non versato, oltre onori, spese ed interessi.
SANZIONI:
In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30%.
Per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 trovano applicazione le riduzioni delle sanzioni disposte dal D.Lgs.n. 87/2024 in attuazione della legge delega fiscale, per cui si applica per i casi sopra indicati la sanzione del 25%.
In caso di omessa/tardiva presentazione della dichiarazione, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, si applica la sanzione dal 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro
INTERESSI:
Gli interessi sono calcolati, con maturazione giorno per giorno, al tasso di interesse legale, tempo per tempo vigente, ovvero
- dal 01/01/2018 al 31/12/2018: 0,30%
- dal 01/01/2019 al 31/12/2019: 0,80%
- dal 01/01/2020 al 31/12/2020: 0,05%
- dal 01/01/2021 al 31/12/2021; 0,010%
ONERI E SPESE:
Ai sensi dell’art. 1, comma 803, della Legge 160/2019, qualora il versamento degli importi dovuti non venga effettuato nei termini previsti nell'avviso di accertamento esecutivo, saranno posti a carico del contribuente:
- ONERI DI RISCOSSIONE pari al 3% delle somme dovute, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'avviso di accertamento, fino ad un massimo di Euro 300, ovvero pari al 6% delle somme dovute, in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno, fino ad un massimo di Euro 600.
- SPESE DI NOTIFICA ED ESECUTIVE quantificate ai sensi dell’art. 1, comma 803, lettera b), della Legge 160/2019