Trasparenza Rifiuti Vigevano

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Comune di Vigevano

Portale della Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Informazioni generali

Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s).

Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.

Avvisi

Ai sensi dell’art. 6 commi 3 e 4 del Regolamento Tari vigente, l’impresa che produce rifiuti di cui al comma 3, deve comunicare la scelta se utilizzare o meno il servizio pubblico entro il 30 giugno dell’anno precedente, tale comunicazione deve essere presentata ogni anno per confermare la scelta effettuata.

La comunicazione sarà ritenuta ammissibile solo se completa di tutti i dati previsti dal modulo e dei relativi allegati e deve essere inviata esclusivamente via PEC a protocollovigevano@pec.it.





ACCONTO TARI 2026 - Bonus Sociale Rifiuti


Sono in arrivo gli avvisi di pagamento per l’ACCONTO TARI 2026, destinati ESCLUSIVAMENTE a chi ha diritto al Bonus Sociale Rifiuti, sulla base dei dati comunicati all'ente da SGATE, Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe (SI PRECISA che sono calcolati sulle tariffe 2025, approvate con Deliberazione del C.C. n. 19 del 29/04/2025).

COS'È’ IL BONUS SOCIALE RIFIUTI

La Delibera ARERA n. 355/2025/R/rif e successive modifiche ed integrazioni, dà diritto a una riduzione del 25% sulla TARI dovuta (al netto del TEFA) SOLO agli utenti che ne hanno i requisiti di reddito così come da elenco ottenuto da SGATE.

SCADENZE PER IL PAGAMENTO ACCONTO TARI 2026

1ª rata: entro il 16 giugno 2026

2ª rata: entro il 16 dicembre 2026

oppure

rata unica: entro il 16 dicembre 2026


Nota bene: il saldo TARI 2026 verrà inviato successivamente, a seguito dell'approvazione da parte de consiglio Comunale, delle tariffe TARI 2026.

(3.1.A) Gestori del servizio

Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Ai sensi dell’art. 6 commi 3 e 4 del Regolamento Tari vigente, visto l’art. 184, D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall’art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, sono sempre considerati speciali i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell’allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni di produzione.
L’impresa che produce rifiuti, di cui al comma 3, deve comunicare la scelta se utilizzare o meno il servizio pubblico entro il 31 maggio del 2021. Per gli anni successivi al 2021, entro il 30 giugno dell’anno precedente.
Ai sensi dell’art. 6bis commi 2 e 5, si prevede l’eliminazione della parte variabile della tassa in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l’intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico.
Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni (come previsto dall’art.238 Dlgs. 152/2006 comma 10, come modificato dalla Legge 118/2022 art.14 comma 1 e s.m.i.), salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza. In tal caso, la comunicazione dovrà essere inviata tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Il Gestore comunica l’eventuale non accoglimento dell’istanza entro il termine 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l’istanza si intende accolta.

(3.1.B) Recapiti

Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).

COMUNE DI VIGEVANO SERVIZIO TRIBUTI

Tariffe e rapporti con gli utenti

ASM ISA

Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

(3.1.C) Modulistica e reclami

Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

NOVITA' 2023

 

SI RAMMENTANO con i file allegati, quali sono le procedure per la richiesta ad ASM ISA, delle dotazioni e più precisamente:

-          - la procedura per il ritiro delle dotazioni in fase di prima attivazione del servizio,

-          - la procedura per la sostituzione dei contenitori per la raccolta differenziata danneggiati e/o ammalorati e/o per furto.

 NELLA SEZIONE SOTTOSTANTE il link da utilizzare per la prenotazione ingombranti on-line E segnalazioni/reclami

(3.1.D) Calendario e orari raccolta

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione

SUL SITO DI ASM ISA - AL LINK SOTTOSTANTE - SONO PUBBLICATI I NUOVI CALENDARI PER LA RACCOLTA  RIFIUTI PORTA A PORTA 




(3.1.E) Campagne straordinarie

Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta

(3.1.F) Istruzioni per un corretto conferimento

Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto

(3.1.G) Carta della qualità del servizio

Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.

(3.1.H) Percentuale di differenziata

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA

PRODUZIONE RIFIUTI ANNUI.

SI SPECIFICANO I VALORI DI RACCOLTA DIFERENZIATA INDICATI NEL CATASTO NAZIONALE RIFIUTI ( TRATTI DAL SITO ISPRA)

ANNO 2017 : 49,21%

ANNO 2018: 56,43%

ANNO 2019 : 60,98% ( in questo caso dato ORSO LOMBARDIA, in attesa della ufficializzazione da parte di ISPRA)

(3.1.I) Calendario e orari pulizia strade

Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta

PULIZIA DELLE STRADE
Centro storico (7 giorni su 7) e relativo contorno (6 su 7) sono oggetto di spazzamento manuale.

Viabilità principale, zone periferiche e punti particolari sono affrontati con lo spazzamento meccanizzato.
Le zone di intervento sono costantemente valutate sulla base delle effettive necessità e priorità.

(3.1.J) Regole per il calcolo della tariffa

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
Esempio di calcolo non domestica
ESEMPIO CAT. 22
Per un'utenza Non domestica di 206mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5,00% % e un periodo di 365 giorni , ammonta a calcolato applicando:
Tariffa fissa:
Tariffa variabile:
Quota fissa:
Quota variabile:
Totale imposta:
Totale:
Totale da pagare:
Esempio di calcolo non domestica
ESEMPIO CAT. 3- AUTORIMESSE MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA
Per un'utenza Non domestica di 200mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5,00% % e un periodo di 365 giorni , ammonta a calcolato applicando:
Tariffa fissa:
Tariffa variabile:
Quota fissa:
Quota variabile:
Totale imposta:
Totale:
Totale da pagare:
Esempio di calcolo domestica
ESEMPIO 1 COMPONENTE
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5,00% % e un periodo di 365 giorni , ammonta a calcolato applicando:
Tariffa fissa:
Tariffa variabile:
Quota fissa:
Quota variabile:
Totale imposta:
Totale:
Totale da pagare:
Esempio di calcolo domestica
ESEMPIO 4 COMPONENTI
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5,00% % e un periodo di 365 giorni , ammonta a calcolato applicando:
Tariffa fissa:
Tariffa variabile:
Quota fissa:
Quota variabile:
Totale imposta:
Totale:
Totale da pagare:

Variabili per la determinazione delle tariffe

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2025)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 28.873,370 t
Cluster: Poli Urbani - € 38,4924
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 60,63%
Fattori di contesto del comune: € 62,5064
Economie e diseconomie di scala: € 0,0436
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 17
Impianti di trattamento meccanico biologico: 10
Discariche: 9
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 19,41 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 47,6221%
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 38,3245%
Rifiuti smaltiti in discarica: 4,0061%

(3.1.K) Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale

Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste










(3.1.L) Atti approvazione tariffa

Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l'anno in corso con riferimento all'ambito o ai comuni serviti

IN DATA 29.04.2025 CON DELIBERAZIONE N.19 DI CONSIGLIO COMUNALE SONO STATE APPROVATE LE TARIFFE TARI 2025.

LE SCADENZE PREVISTE SONO: 

RATA 1 - 02 DICEMBRE 2025

RATA 2 - 28 FEBBRAIO 2026

GLI AVVISI DI PAGAMENTO ANNO 2025 VERRANNO CONSEGNATE ALL'UTENZA PRIMA DELLA SCADENZA DELLA RATA DI DICEMBRE-


(3.1.M) Regolamento TARI

Regolamento TARI o regolamento per l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva





(3.1.N) Modalità di pagamento ammesse

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto
OVE PREVISTO

AVVISO TARI 2025

ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE, VERRANNO RECAPITATI  GLI AVVISI DI PAGAMENTO CON I MODELLI F24 PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO TARI ANNO 2025.

LE SCADENZE PREVISTE SONO LE SEGUENTI:

PER LA PRIMA RATA IL GIORNO - 02 DICEMBRE 2025

PER LA SECONDA RATA IL GIORNO- 28 FEBBRAIO 2026

NEL CASO DI PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DOPO IL 02 DICEMBRE NON SONO PREVISTE SANZIONI

E’ POSSIBILE PAGARE IN UNA UNICA SOLUZIONE ENTRO LA SCADENZA DEL 28 FEBBRAIO 2026 (seconda e ultima RATA)

** ATTENZIONE:

in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 87/2024 (Decreto sanzioni) sono state apportate importanti novità in materia di sanzioni tributarie che modificano di conseguenza anche l'istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13 D.Lgs 472/1997, con applicazione SOLO per le violazioni commesse dal 01° settembre 2024.








(3.1.O) Scadenze per il pagamento

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
Unica
28/02/2026
100,00%
Scadenze rate
Rata
Entro il
%
1° rata
02/12/2025
50,00%
2° rata
28/02/2026
50,00%


(3.1.P) Informazioni per omesso pagamento

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto


 RAVVEDIMENTO OPEROSO TARI 2025 - MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 2024, n. 87,Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare versamenti della TARI, omessi o insufficienti beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

Il ravvedimento operoso TARI può essere effettuato, sempreché la violazione non sia già stata contestata:

Per violazioni commesse sino al 31.8.2024:

  • Entro quindici giorni dalla scadenza, applicando la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo;
  • Dal sedicesimo al trentesimo giorno dalla scadenza, applicando la sanzione dell'1,5% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo;
  • Dal trentunesimo giorno ed entro novanta giorni dalla scadenza applicando la sanzione del 1,67% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo;
  • Oltre i novanta giorni e, comunque, entro un anno dalla scadenza applicando la sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo;
  • Oltre  un anno (e fino a due anni) applicando la sanzione del 4,29% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo;
  • Oltre due anni applicando la sanzione del 5% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.

Per violazioni commesse dal 1.9.2024 :

  • Entro quindici giorni dalla scadenza, applicando la sanzione dello 0,083% per ogni giorno di ritardo, oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo;
  • Dal sedicesimo al trentesimo giorno dalla scadenza, applicando la sanzione dell' 1,25% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo;
  • Dal trentunesimo giorno ed entro novanta giorni dalla scadenza applicando  la sanzione ridotta al 1,39% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo;
  • Oltre i novanta giorni e, comunque, entro un anno dalla scadenza applicando la sanzione ridotta al 3,125% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo;
  • Oltre  un anno applicando la sanzione del 3,57% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.

Gli interessi moratori sull'imposta vanno calcolati al tasso legale:

Gli interessi moratori sull'imposta vanno calcolati al tasso legale, maggiorato di due punti percentuali come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate ( DCC n.27 del 21.05.2024, articolo 22):

  •  0,3%     dal 1° gennaio 2018
  •  0,8%     dal 1° gennaio 2019
  •  0,05%   dal 1° gennaio 2020
  •  0,01%   dal 1° gennaio 2021
  •  1,25%   dal 1° gennaio 2022
  •  5%       dal 1° gennaio 2023
  •  2,5%    dal 1° gennaio 2024
  •  2%       dal 1° gennaio 2025
  • 1,60%   dal 1° gennaio 2026

con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.

IN ALLEGATO MODULO RICHIESTA OCCUPAZIONE LOCALI ANCHE CON RAVVEDIMENTO OPEROSO 

I versamenti relativi al ravvedimento operoso TARI vanno effettuati utilizzando il modello F24, barrando la casella "RAVV" e indicando l'importo totale versato, comprensivo di sanzioni e interessi come sopra calcolati, con il codice tributo corrispondente all'imposta omessa.

Gli uffici sono a disposizione per assistenza all’utenza in caso di necessità, scrivendo a :

gr-taritributi@comune.vigevano.pv.it

oppure su appuntamento da prendersi tramite il link, VEDI URL SOTTOSTANTE:

https://comune.vigevano.pv.it/servizi/prenotazioni/?idservizio=1630






(3.1.Q) Segnalazioni errori importi

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

GLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI  VERRANNO CONSEGNATI ALL'UTENZA PRIMA DELLA SCADENZA DELLA RATA DI DICEMBRE.


IN CASO SI RISCONTRASSERO DEGLI ERRORI GLI STESSI POSSONO ESSERE SEGNALATI DIRETTAMENTE AGLI SPORTELLI OPPURE VIA MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO:

GR-TARITRIBUTI@COMUNE.VIGEVANO.PV.IT

O ALLA PEC ISTITUZIONALE:

protocollovigevano@pec.it

oppure tramite il portale " Segnalazione utenti" al link sottostante


SI RAMMENTA CHE: IN CASO DI CAMBIO RESIDENZA , CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE, CESSAZIONE DELL'ATTIVITA', MODIFICA CATASTALI O COMUNQUE DI TRASFERIMENTO O MODIFICA DEI LOCALI PRECEDENTEMENTE DICHIARATI AI FINI TARI ( in via esemplificativa e non esaustiva), E' SEMPRE OBBLIGATORIA LA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE/VARIAZIONE, AL FINE DI ADEGUARE LA POSIZIONE TRIBUTARIA ED EVITARE QUINDI L'INVIO DI ACCERTAMENTI ESECUTIVI.

L'UTENTE DEVE COMPILARE CORRETTAMENTE E IN OGNI SUA PARTE LA DICHIARAZIONE IN CASO CONTRARIO LA STESSA DOVRA' ESSERE RESPINTA

IMPORTANTE DAL 01 SETTEMBRE 2024

L'art. 13, del D.Lgs. 472/1997 alla lettera c) dispone che la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. 

L'art. 7 del D.Lgs. 472/97 al comma 4-bis (modificato dall'art. 3 comma 1, lettera d) del D.Lgs 87/2024) dispone che, salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta ad un terzo. 

L'art. 2-ter dispone inoltre che la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 90 giorni.




(3.1.R) Documenti di riscossione online

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

(3.1.S) Comunicazioni ARERA

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti

(3.1.T) Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento

I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.

(3.1.U) Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori

Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Vigevano è collocato all'interno dello Schema regolatore III

(3.1.V) Standard generali di qualità

Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.

(3.1.W) Tariffa media

La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.

(3.1.X) Rateizzazione degli Importi

Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

LE RATEIZZAZIONI POTRANNO ESSERE CONCESSE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 25.05.2023 E SMI (DCC. N.27 DEL 21.05.2024)

INOLTRE

IN BASE A QUANTO DISPOSTO DALLA DELIBERA ARERA N.15/2022 RECEPITA ALL'ARTICOLO 27 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI 2023 ( sezione 3.1.m) 

"Potrà essere concessa una ulteriore rateizzazione ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila), ed ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all’importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento, il numero delle rate non potrà essere superiore a n.06 e la scadenza dell’ultima rata, non potrà in ogni caso superare la scadenza ordinaria dell’anno successivo (TARI anno n+1). L’Ente potrà effettuare controlli a campione per verificare la veridicità di quanto dichiarato."


SE IL DEBITO E' IN CARICO ALL'AGENTE PER LA RISCOSSIONE (I.C.A -GEFIL) LA RELATIVA DILAZIONE DOVRA' ESSERE RICHIESTA AL CONCESSIONARIO


(3.1.Y) Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio

Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

DICHIARAZIONE TARI

L'art. 22 "Dichiarazione inizio occupazione, variazione, cessazione" del Regolamento Tari vigente disciplina che:  I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione, utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dal Comune, entro il termine del 20 gennaio dell’anno successivo a quello di inizio del possesso, dell’occupazione e della detenzione dei locali o delle aree assoggettabili a tributo... omissis ... La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre ché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dall’occupante in caso di non residenti;
b) per le utenze non domestiche dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge o di suo delegato;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati dal gestore dei servizi comuni.
Se i soggetti di cui al comma precedente non vi adempiono, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.
La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri. Il tributo decorre dal giorno dell’inizio dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e/o delle aree oggetto di dichiarazione, la cessazione decorre dal giorno di presentazione della relativa dichiarazione.