RAVVEDIMENTO
OPEROSO TARI 2025 - MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 2024, n. 87,Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111.
Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare
versamenti della TARI, omessi o insufficienti beneficiando di una riduzione
delle sanzioni.
Il ravvedimento operoso TARI può essere effettuato,
sempreché la violazione non sia già stata contestata:
Per
violazioni commesse sino al 31.8.2024:
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Entro
quindici giorni dalla scadenza, applicando la sanzione dello 0,1%
per ogni giorno di ritardo, oltre gli interessi legali calcolati solo
sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo;
-
Dal
sedicesimo al trentesimo giorno dalla scadenza, applicando la
sanzione dell'1,5% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali
calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo;
-
Dal trentunesimo
giorno ed entro novanta giorni dalla scadenza applicando la
sanzione del 1,67% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali
calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo;
-
Oltre
i novanta giorni e, comunque, entro un anno dalla
scadenza applicando la sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta
oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione
ai giorni di ritardo;
-
Oltre
un anno (e fino a due anni) applicando la sanzione del 4,29%
dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta
ed in proporzione ai giorni di ritardo;
-
Oltre
due anni applicando la sanzione del 5% dell'imposta dovuta oltre
gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai
giorni di ritardo.
Per
violazioni commesse dal 1.9.2024 :
-
Entro
quindici giorni dalla scadenza, applicando la sanzione dello
0,083% per ogni giorno di ritardo, oltre gli interessi legali calcolati
solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo;
-
Dal
sedicesimo al trentesimo giorno dalla scadenza, applicando la
sanzione dell' 1,25% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali
calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo;
-
Dal
trentunesimo giorno ed entro novanta giorni dalla scadenza
applicando la sanzione ridotta al 1,39% dell'imposta
dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in
proporzione ai giorni di ritardo;
-
Oltre
i novanta giorni e, comunque, entro un anno dalla
scadenza applicando la sanzione ridotta al 3,125%
dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta
ed in proporzione ai giorni di ritardo;
-
Oltre
un anno applicando la sanzione del 3,57% dell'imposta dovuta
oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione
ai giorni di ritardo.
Gli interessi moratori sull'imposta vanno calcolati al tasso
legale:
Gli interessi moratori sull'imposta vanno calcolati al tasso
legale, maggiorato di due punti percentuali come previsto dal Regolamento
Generale delle Entrate ( DCC n.27 del 21.05.2024, articolo 22):
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0,3%
dal 1° gennaio 2018
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0,8%
dal 1° gennaio 2019
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0,05% dal 1° gennaio 2020
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0,01% dal 1° gennaio 2021
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1,25% dal 1° gennaio 2022
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5% dal 1° gennaio 2023
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2,5% dal 1° gennaio 2024
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2% dal 1° gennaio 2025
-
1,60% dal 1° gennaio 2026
con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in
cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta
effettivamente eseguito.
IN ALLEGATO MODULO RICHIESTA OCCUPAZIONE LOCALI ANCHE CON RAVVEDIMENTO OPEROSO
I versamenti relativi al ravvedimento operoso TARI vanno effettuati
utilizzando il modello F24, barrando la casella "RAVV" e indicando
l'importo totale versato, comprensivo di sanzioni e interessi come sopra
calcolati, con il codice tributo corrispondente all'imposta omessa.
Gli uffici sono a disposizione per assistenza all’utenza in
caso di necessità, scrivendo a :
gr-taritributi@comune.vigevano.pv.it
oppure su appuntamento da prendersi tramite il link, VEDI URL SOTTOSTANTE:
https://comune.vigevano.pv.it/servizi/prenotazioni/?idservizio=1630