AVVISO IMPORTANTE UTENZA TARI
MODIFICA TERMINI DICHIARAZIONE TARI DAL 12 AGOSTO 2026
NUOVO
TERMINE PER DICHIARAZIONE TARI
Il
D.Lgs. 147/2026 ha modificato l’art. 1 comma 685 della Legge
147/2013, prevedendo il nuovo termine di 90 giorni per la
presentazione della dichiarazione della TARI (Tassa sui Rifiuti).
Pertanto,
dal 12 agosto 2026 i soggetti passivi del Tributo,
cioè coloro che posseggono o detengono locali e/o aree
assoggettabili allo stesso, devono presentare la dichiarazione entro
90 giorni dalla data di inizio e/o detenzione suddetta.
A
TITOLO ESEMPLIFICATIVO
NEL CASO DI
OCCUPAZIONE/DETENZIONE TERMINE PER LA DICHIARAZIONE
dal 12 agosto 2026 10 novembre 2026
OCCUPAZIONE/DETENZIONE TERMINE PER LA DICHIARAZIONE
dal
1° gennaio 2026 fino al 11 agosto 2026 20 gennaio 2027
AVVISI ANNI PRECEDENTI IL 2026
Ai sensi dell’art. 6 commi 3 e 4 del Regolamento Tari vigente, visto l’art. 184, D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall’art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, sono sempre considerati speciali i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell’allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni di produzione.
L’impresa che produce rifiuti, di cui al comma 3, deve comunicare la scelta se utilizzare o meno il servizio pubblico entro il 31 maggio del 2021. Per gli anni successivi al 2021, entro il 30 giugno dell’anno precedente.
Ai sensi dell’art. 6bis commi 2 e 5, si prevede l’eliminazione della parte variabile della tassa in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l’intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico.
Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni (come previsto dall’art.238 Dlgs. 152/2006 comma 10, come modificato dalla Legge 118/2022 art.14 comma 1 e s.m.i.), salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza. In tal caso, la comunicazione dovrà essere inviata tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Il Gestore comunica l’eventuale non accoglimento dell’istanza entro il termine 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l’istanza si intende accolta.