3.1.A Gestori del servizio
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio/Spazzamento strade
3.1.B Recapiti
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio/Spazzamento strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
CALENDARIO DI CONFERIMENTO UTENZE DOMESTICHE
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
LA TARI (TAssa RIfiuti) è una tassa che si paga per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. E' stata istituita con la Legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 639 e seguenti, Legge 27 dicembre 2013, n.147) e sostituisce la precedente TARES. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
Il tributi si compone di due quote, una fissa ed variabile. Le tariffe sono stabilite dal Comune e sia la quota fissa che la quota variabile si differenziano in base al numero di occupanti.
Per le utenze domestiche si calcola moltiplicando la quota fissa (QF) per il numero di metri quadrati della superficie, a cui si somma la quota variabile (QV) per il periodo di occupazione.
TARI= (QF x m² + QV) x giorni/365
A questo importo va poi aggiunto il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Art. 19, Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504) che è pari al 5% della TARI.
Nel caso delle pertinenze dell'abitazione, si versa solo la quota fissa per i metri quadri essendo la quota variabile già caricata sull'abitazione.
La TARI per le utenze NON domestiche invece si calcola moltiplicando sia la quota fissa (QF) sia la quota variabile (QV) per il numero di metri quadrati della superficie per il periodo di occupazione.
TARI= ((QF + QV) x m²) x giorni/365.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
Oltre alla tassa annuale sui rifiuti ve ne anche una giornaliera disciplinata dai commi da 662 a 665 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013.
La Tari giornaliera è dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente (per un periodo inferiore a 183 giorni in un anno solare), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
La Tari giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale, stabilito dal Comune, non superiore al 100%.
Le modalità di applicazione della Tari giornaliera sono disciplinate con regolamento comunale e l’obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per la TOSAP temporanea ovvero per l’imposta municipale secondaria, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
Per tutti gli altri aspetti della gestione della Tari giornaliera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla Tari annuale.
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
Considerato che l'avviso di pagamento verrà recapitato oltre il termine di scadenza stabilito per la prima rata in acconto oppure rata unica, il pagamento verrà comunque considerato regolare anche se effettuato in data successiva senza alcun addebito di sanzioni ed interessi, purché eseguito entro il termine stabilito per il versamento della rata a saldo.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di omesso o insufficiente versamento, si procederà con gli atti consequenziali per il recupero dell’importo non versato e l’irrogazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia, oltre all’addebito degli interessi calcolati nella misura annua pari al tasso di interesse legale.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023, di istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
Dal 2024 al calcolo delle tariffe vigenti e TEFA, si aggiungono, le componenti perequative, come approvate con
delibera n. 386/2023 di ARERA (Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente), tese ad alimentare la CSEA
(Cassa per i
servizi energetici e ambientali), per far fronte ai costi relativi ai seguenti
avvenimenti:
- componente UR1, pari ad €
0,10, per utenza, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti
accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti,
- componente UR2, pari ad €
1,50, per utenza, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per
eventi eccezionali e calamitosi.
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
INFORMATIVA AI FINI TARI
Al cittadino che richiede la residenza
nel Comune di Vallo della Lucania
La tassa sui rifiuti (TARI), come disciplinata dall’art. 1, comma 641 e seguenti, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Pertanto, coloro che possiedono o detengono locali o aree scoperte operative, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o di variazione o di cessazione all’ufficio TARI, utilizzando il modello allegato/sottostante, per non incorrere nelle sanzioni di legge.
Per consentire al Comune di procedere con una corretta emissione degli avvisi di pagamento, occorre dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione della TARI e in particolare, oltre all’inizio, alla variazione ed alla cessazione del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, anche l’eventuale sussistenza di condizioni utili per beneficiare di agevolazioni, ma anche il venir meno dei requisiti necessari per ottenere le agevolazioni medesime.
La dichiarazione, corredata della specifica documentazione richiesta, deve essere presentata anche mediante invio all’indirizzo e-mail: tributi@comune.vallodellalucania.sa.it, oppure PEC tributi.vallodellalucania@legalmail.it ovvero consegnata direttamente all'ufficio Protocollo del Comune.
Pertanto, preme segnalare che la titolarità dell’utenza TARI NON SI TRASFERISCE AUTOMATICAMENTE (per esempio per cambio di residenza o cessazione dell’attività commerciale), ma è sempre necessario PRESENTARE L’APPOSITA DICHIARAZIONE PER OGNI AVVENIMENTO (INIZIO, VARIAZIONE, CESSAZIONE).