Oltre alla tassa annuale sui rifiuti ve ne anche una giornaliera disciplinata dai commi da 662 a 665 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013.
La Tari giornaliera è dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente (per un periodo inferiore a 183 giorni in un anno solare), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
La Tari giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale, stabilito dal Comune, non superiore al 100%.
Le modalità di applicazione della Tari giornaliera sono disciplinate con regolamento comunale e l’obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per la TOSAP temporanea ovvero per l’imposta municipale secondaria, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
Per tutti gli altri aspetti della gestione della Tari giornaliera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla Tari annuale.