Trasparenza Rifiuti Valgoglio
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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Valgoglio

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Trasparenza Rifiuti Valgoglio
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Raccolta e trasporto rifiuti
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Tariffe e rapporti con gli utenti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
SEDE LEGALE-AMMINISTRATIVA

TREVIGLIO

Segreteria Tel. 0363 43783 int. 2 - Fax 0363 302745g.eco@legalmail.it

Acquisti Tel. 0363 43783 int. 3 - Fax 0363 302745acquisti@gecoservizi.eu

Tecnico-Ambientale Tel. 0363 43783 int. 1 - Fax 0363 302745tecnico@gecoservizi.eu

Amministrazione Tel. 0363 43783 int. 4 - Fax 0363 302745amministrazione@gecoservizi.eu


UFFICI CLUSONE

Tecnico-AmministrativoTel. 0346 27788 - Fax 0346 26301tecnico@gecoservizi.eu


Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti sono consultabili nel calendario relativo alla raccolta.
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta

Il servizio di pulizia strade viene effettuato dal personale dipendente.

Saltuariamente, qualora se ne ravvisi la necessità, la pulizia strade viene effettuata con mezzi meccanici.

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili

Stralcio del regolamento comunale TARI

Art. 11 - Piano finanziario e tariffe

1.    Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2.    Il piano finanziario determina le tariffe che consentono la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3.    Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n.363/2021 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.

4.    Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a)    una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b)    una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

5.    La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all’elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

6.    Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico 10 finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

7.    L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.


Art. 23 - Tariffe per utenze domestiche

1.    La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2.    La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3.    I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

4.    Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

5.    Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata e dichiarata tempestivamente.

6.    Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di n. 2 unità.

7.    Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

8.    Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

9.    Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall’anno seguente.

Esempio di calcolo:
Superficie considerata = 100 mq
Componenti del nucleo familiare = 5
(Tariffa parte fissa espressa in €/mq x 100 mq) + (Tariffa parte variabile per 5 componenti) = Tassa annua + 5% a titolo di contributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del D. Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.


Art. 24 - Tariffe per utenze non domestiche

1.    La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2.    La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3.    I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.

4.    Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nella Tabella 3b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5.    L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di cui al precedente comma viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.

6.    Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7.    La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione.

8.    Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

9.    In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Esempio di calcolo:
Superficie considerata = 100 mq
(Tariffa parte fissa espresse in €/mq x 100 mq) + (Tariffa parte variabile espresse in €/mq x 100 mq) = Tassa annua + 5% a titolo di contributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del D. Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.


Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (dati 2018)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 255,76 t
Cluster: Comuni montani localizzati prevalentemente lungo l'arco appenninico del centro-sud - € 57,47948618
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 50,3%
Fattori di contesto del comune: € 44,56469634
Economie e diseconomie di scala: € 5,71296
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 18
Impianti di trattamento meccanico biologico: 8
Discariche: 8
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 67,015 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 47,87%
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 38,52%
Rifiuti smaltiti in discarica: 4,85%
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

Stralcio del Regolamento comunale TARI

Art. 12 - Riduzioni tariffarie per rifiuti avviati al riciclo

1.    Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i propri rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa. La riduzione si applica alla parte variabile della tariffa sulla base dei criteri specificati nel presente articolo.

2.    La riduzione della quota variabile calcolata, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclaggio e la quantità di rifiuti attribuibili all’utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte.

3.    La percentuale di riduzione della quota variabile calcolata è Pr = Qr/Qt, dove:

-          Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;

-          Qt è la produzione teorica di rifiuti, con Qt = Kd X∙Sr con:

-          Kd è il coefficiente di produttività applicato all’utenza nel computo della quota variabile;

-          Sr è la superficie di riferimento.

4.    Tenuto conto che l’utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50 % (cinquanta per cento) della quota variabile della tariffa.

5.    La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta a consuntivo, previa richiesta dell’utente da presentarsi annualmente al Comune entro il termine del 31 gennaio dell’anno solare successivo a quello cui il tributo si riferisce. Alla richiesta deve essere allegata apposita dichiarazione attestante le quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente suddivise per codice CER (o EER); a tal fine il Comune rende disponibile il modello di dichiarazione. La richiesta, unitamente alla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente, deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a)    i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

b)    il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;

c)    i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;

d)    i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e)    i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f)      i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.


Art. 13 - Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta   

1.    Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

2.    Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per “recupero” si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3.    Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t-bis), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per “recupero di materia” si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.

4.    Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all’allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).

5.    Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo mentre è dovuta la parte fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

6.    Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

7.    La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata.

8.    Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al presente articolo comma 7 si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.


Art. 14 - Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio

1.    In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, su domanda documentata, può chiedere la restituzione di una quota del tributo ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 10% di quanto dovuto per il periodo considerato.


Art. 15 - Riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta

1.    Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni i possessori, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura del 40% della tariffa.


Art. 16 - Riduzione tariffa per raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero

1.    Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell’attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel rispetto totale di quanto previsto dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.

2.    Le agevolazioni per la raccolta differenziata sono assicurate attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani.

3.    Le forme di riduzione di cui ai precedenti commi sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina le tariffe.


Art. 17 - Riduzione tariffa per particolari categorie

1.    In virtù della facoltà concessa dall'art. 1, comma 659, della l. 147/2013, le tariffe si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N.

DESCRIZIONE

RIDUZIONE
%

1

Abitazioni con unico occupante

0

2

Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo

0

3

Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente

0

4

Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero

0

5

Fabbricati rurali ad uso abitativo

0


2.    Le riduzioni tariffarie sopra indicate si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui all’articolo 29 o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3.    Il contribuente è obbligato a denunciare entro il mese di febbraio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

4.    La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella, è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione.

5.    Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.


Art. 18 - Ulteriori riduzioni e agevolazioni

1.    Sull’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, l’imposta è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

2.    Il Consiglio Comunale può deliberare riduzioni e/o esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio, per situazioni emergenziali e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

3.    La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

4.    Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni e/o esenzioni di cui ai precedenti commi, con indicazione della misura dell’agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.

5.    Le riduzioni e/o esenzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.




Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
Unica
30/05/2023
100,00%
Rata
Entro il
%
1° rata
30/05/2023
50,00%
2° rata
30/11/2023
50,00%
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto
Per informazioni contattare l'ufficio tributi (mail ragioneria@comune.valgoglio.bg.it - Tel. 034641053).
Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.
Per informazioni contattare l'ufficio tributi (mail ragioneria@comune.valgoglio.bg.it - Tel. 034641053).
Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione
Per informazioni contattare l'ufficio tributi (mail ragioneria@comune.valgoglio.bg.it - Tel. 034641053).
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.

Per le situazioni di pericolo inerenti al servizio rifiuti il gestore del servizio di raccolta ha attivato il seguente numero verde gratuito: 800.595.004

Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Valgoglio è collocato all'interno dello Schema regolatore I
Il Comune di Valgoglio è collocato all'interno dello Schema regolatore .

Con deliberazione Consiglio Comunale n. 11 in data 26.04.2022, divenuta esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Valgoglio ha individuato il posizionamento della gestione dei rifiuti nello schema regolatorio I.

Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.

Il Comune, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ai sensi dell’art. 3.1 dell’Allegato A alla Deliberazione n. 15/2022/R/rif ha indicato il quadrante “SCHEMA I, come schema di riferimento del livello qualitativo prescelto, non approvando standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema in parola.

Il servizio erogato da G.ECO, in qualità di gestore del servizio di raccolta, è stato certificato secondo gli standard riconosciuti a livello internazionale (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

   

Art. 30 - Rateizzazione dei pagamenti

1.    Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall’art.27.1 dell’Allegato “A” della delibera ARERA n. 15/2022, per le seguenti fattispecie:

a)    Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.

b)    Utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri dal Comune in qualità di Ente territorialmente competente;

c)    Qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

2.    Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell’importo dovuto.

L’importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00 (cento), fatta salva la possibilità per il gestore di praticare ulteriori rateizzazioni migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.