3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Raccolta e trasporto rifiuti
TREVIGLIO
Segreteria Tel. 0363 43783 int. 2 - Fax 0363 302745g.eco@legalmail.it
Acquisti Tel. 0363 43783 int. 3 - Fax 0363 302745acquisti@gecoservizi.eu
Tecnico-Ambientale Tel. 0363 43783 int. 1 - Fax 0363 302745tecnico@gecoservizi.eu
Amministrazione Tel. 0363 43783 int. 4 - Fax 0363 302745amministrazione@gecoservizi.eu
UFFICI CLUSONE
Tecnico-AmministrativoTel. 0346 27788 - Fax 0346 26301tecnico@gecoservizi.eu
3.1.C Modulistica reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Il servizio di pulizia strade viene effettuato dal personale dipendente.
Saltuariamente, qualora se ne ravvisi la necessità, la pulizia strade viene effettuata con mezzi meccanici.
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Stralcio del regolamento comunale TARI
Art. 9 Regolamento comunale - Piano finanziario e tariffe (Art. 1, commi 650-654, L. 147/2013)
1. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Il piano finanziario determina le tariffe che consentono la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Art. 18 Regolamento comunale - Tariffe per utenze domestiche (D.p.r. 27 aprile 1999, n. 158)
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata e dichiarata tempestivamente.
6. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di n. 2 unità.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall’anno seguente.
Esempio di calcolo:
Superficie considerata = 100 mq
Componenti del nucleo familiare = 5
(Tariffa parte fissa espressa in €/mq x 100 mq) + (Tariffa parte variabile per 5 componenti) = Tassa annua + 5% a titolo di contributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del D. Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
Art. 19 Regolamento comunale - Tariffe per utenze non domestiche (D.p.r. 27 aprile 1999, n. 158)
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
4. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B.
5. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
6. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
7. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
9. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
Esempio di calcolo:
Superficie considerata = 100 mq
(Tariffa parte fissa espresse in €/mq x 100 mq) + (Tariffa parte variabile espresse in €/mq x 100 mq) = Tassa annua + 5% a titolo di contributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del D. Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Stralcio del Regolamento comunale TARI
Art. 10 - Riduzioni tariffarie per rifiuti assimilati avviati al recupero (Art. 1, comma 649, L. 147/2013)
1. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani spettano riduzioni della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.
Art. 11 - Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio (Art. 1, comma 656, L. 147/2013)
1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, su domanda documentata, può chiedere la restituzione di una quota del tributo ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 10% di quanto dovuto per il periodo considerato.
Art. 12 - Riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta (Art. 1, comma 657, L. 147/2013)
1. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni i possessori, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori viciniori ed a corrispondere la tassa in misura del 40% della tariffa.
Art. 13 - Riduzione tariffa per raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero (Art. 1, comma 658, L. 147/2013)
1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell’attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nel rispetto totale di quanto previsto dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.2. Le agevolazioni per la raccolta differenziata sono assicurate attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani ed assimilati.
3. Le forme di riduzione di cui ai precedenti commi sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina le tariffe.
Art. 14 Riduzione tariffa per particolari categorie (Art. 1, comma 659, L. 147/2013)
1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 1, comma 659, della l. 147/2013, le tariffe si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:
N. |
D E S C R I Z I O N E |
RIDUZIONE % |
1 |
Abitazioni con unico occupante .................................................... |
0 |
2 |
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo ........ |
0 |
3
|
Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente......................................................... |
0 |
4
|
Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero ....................................................................... |
0 |
5 |
Fabbricati rurali ad uso abitativo .................................................... |
0 |
2. Le riduzioni tariffarie di cui sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella, è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione.
5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
Art. 15 - Ulteriori riduzioni e agevolazioni (Art. 9-bis, comma 2, D.L. 47/2014)
1. Sull’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, l’imposta è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.(Art. 1, comma 660, L.147/2013)
2. Il Consiglio Comunale può deliberare riduzioni e/o esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio, per situazioni emergenziali e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.
3. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
4. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni e/o esenzioni di cui ai precedenti commi, con indicazione della misura dell’agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.
5. Le riduzioni e/o esenzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.
LIMITATAMENTE ALL'ANNO 2021 CON DELIBERAZIONE DL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 IN DATA 28.06.2021 SONO STATE INTRODOTTE LE SEGUENTI RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI:
- UTENZE NON DOMESTICHE.
N. |
TIPOLOGIA UTENZA |
RIDUZIONE TARIFFARIA |
1 |
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
40% |
2 |
Campeggi, distributori carburanti |
40% |
3 |
Stabilimenti balneari |
40% |
4 |
Esposizioni, autosaloni |
40% |
5 |
Alberghi con ristorante |
60% |
6 |
Alberghi senza ristorante |
60% |
7 |
Case di cura e riposo |
40% |
8 |
Uffici, agenzie, studi professionali |
40% |
9 |
Banche ed istituti di credito |
40% |
10 |
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
40% |
11 |
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
40% |
12 |
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) |
60% |
13 |
Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
40% |
14 |
Attività industriali con capannoni di produzione |
40% |
15 |
Attività artigianali di produzione beni specifici |
40% |
16 |
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, pub |
60% |
17 |
Bar, caffè, pasticceria |
60% |
18 |
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
40% |
19 |
Plurilicenze alimentari e/o miste |
40% |
20 |
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante |
40% |
21 |
Discoteche, night club |
40% |
- UTENZE DOMESTICHE
TIPOLOGIA UTENZA |
RIDUZIONE TARIFFARIA |
UTENZE DOMESTICHE INTESTATE A SOGGETTI RESIDENTI NEL COMUNE DI VALGOGLIO |
50% |
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.O Scadenze per il pagamento

Rata
Entro il
%
Unica

Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
3.1.Q Segnalazioni errori importi
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
- 21/01/2022 - Rifiuti: nuovi standard di qualità tecnici e contrattuali omogenei nel Paese
- 14/01/2022 - Approvato il nuovo Quadro Strategico ARERA 2022-2025
- 16/11/2021 - Il 22 e 24 novembre audizioni annuali con gli stakeholder sul Quadro Strategico ARERA 2022-2025
- 02/11/2021 - Al via le consultazioni sul Quadro Strategico ARERA 2022-2025. Tutela ed empowerment del consumatore, transizione energetica giusta e digitalizzazione nel futuro della regolazione. Il 22 e 24 novembre audizioni annuali con gli stakeholder
- 04/08/2021 - TARI e rifiuti: al via il MTR-2, la regolazione delle tariffe arriva agli impianti di trattamento
- 09/07/2021 - ARERA: i numeri dei servizi pubblici
- 14/12/2020 - ANAC e ARERA firmano protocollo di intesa
- 04/12/2020 - Rifiuti: una nuova sezione informativa nell’Atlante per il consumatore
- 31/07/2020 - DL Semplificazioni: le proposte di modifica di Arera
- 24/07/2020 - Pubblicate le memorie delle audizioni ARERA, 50 i soggetti intervenuti
- 21/07/2020 - ARERA: i numeri dei servizi pubblici
- 17/07/2020 - ARERA: lunedì la pubblicazione della Relazione Annuale con i dati 2019 di elettricità, gas, acqua, rifiuti
- 14/07/2020 - Rifiuti: il metodo tariffario e i provvedimenti in fase Covid-19
- 10/07/2020 - Audizioni annuali ARERA via web il 22 e 23 luglio. Tema per il 2020: “i Servizi pubblici e l’emergenza coronavirus”
- 07/07/2020 - Rifiuti: il metodo tariffario e i provvedimenti in fase Covid-19
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
Per le situazioni di pericolo inerenti al servizio rifiuti il gestore del servizio di raccolta ha attivato il seguente numero verde gratuito: 800.595.004
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
Con deliberazione Consiglio Comunale n. 11 in data 26.04.2022, divenuta esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Valgoglio ha individuato il posizionamento della gestione dei rifiuti nello schema regolatorio I.
3.1.V Standard generali di qualità
Il Comune, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ai sensi dell’art. 3.1 dell’Allegato A alla Deliberazione n. 15/2022/R/rif ha indicato il quadrante “SCHEMA I, come schema di riferimento del livello qualitativo prescelto, non approvando standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema in parola.
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di pagamento della TARI:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.