Stralcio del Regolamento comunale TARI
Art. 12 - Riduzioni tariffarie per rifiuti avviati al riciclo
1.
Le utenze non domestiche che dimostrino di
aver avviato al riciclo i propri rifiuti urbani, direttamente o tramite
soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile
della tariffa. La riduzione si applica alla parte variabile della tariffa sulla
base dei criteri specificati nel presente articolo.
2.
La riduzione della quota variabile
calcolata, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra
la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclaggio e la quantità di rifiuti
attribuibili all’utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti
nel computo della suddetta parte.
3.
La percentuale di riduzione della quota
variabile calcolata è Pr = Qr/Qt, dove:
-
Qr è la quantità documentata in kg di
rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
-
Qt è la produzione teorica di rifiuti, con
Qt = Kd X∙Sr con:
-
Kd è il coefficiente di produttività
applicato all’utenza nel computo della quota variabile;
-
Sr è la superficie di riferimento.
4.
Tenuto conto che l’utente non domestico si
avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani
prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio la riduzione di
cui al presente articolo non può superare il 50 % (cinquanta per cento) della
quota variabile della tariffa.
5.
La riduzione di cui al comma 2 è
riconosciuta a consuntivo, previa richiesta dell’utente da presentarsi annualmente
al Comune entro il termine del 31 gennaio dell’anno solare successivo a quello
cui il tributo si riferisce. Alla richiesta deve essere allegata apposita
dichiarazione attestante le quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso
dell’anno solare precedente suddivise per codice CER (o EER); a tal fine il
Comune rende disponibile il modello di dichiarazione. La richiesta, unitamente
alla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a
recupero o a riciclo nell’anno solare precedente, deve essere presentata
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento
telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto
scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) i
dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o
dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti
privi di partita IVA codice utente;
b) il
recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
c) i
dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali
dell’immobile, tipologia di attività svolta;
d) i
dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per
frazione merceologica;
e) i
dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica,
effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico
con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i
rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o riciclo
dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
f) i dati identificativi dell’impianto/degli
impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti
(denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione,
attività svolta).
La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante
compensazione alla prima scadenza utile.
Art. 13 - Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non
domestiche dal servizio pubblico di raccolta
1.
Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del
Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono
conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa
dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione
rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2.
Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t),
del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per “recupero” si intende qualsiasi
operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere
un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti
utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere
tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3.
Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett.
t-bis), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per “recupero di materia”
si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e
dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o
altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione
per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.
4.
Le operazioni di recupero sono elencate, in
maniera non esaustiva, all’allegato C, della parte IV del richiamato decreto
ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).
5.
Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del
Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che
conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti
e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata
dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute
alla corresponsione della quota variabile del tributo mentre è dovuta la parte
fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico
deve essere vincolante per almeno 2 anni. L’utente può comunque richiedere di
ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto
termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà
di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e
dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di
tempi di svolgimento e sia di costi.
6.
Per la finalità di cui al periodo precedente,
le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio
dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la
documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani
prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare
quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
7.
La scelta da parte dell'utenza non
domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al
mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di
ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente
all’anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio
2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio
dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il
nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti
urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per
codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea
documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il
periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua
l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova
apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve
effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della
detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata.
8.
Qualora l’utenza non presenti la
comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al presente
articolo comma 7 si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la
gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al
riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di
rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata
preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
Art. 14 - Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del
servizio
1.
In caso di mancato svolgimento del servizio
di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave
violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio
per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano
determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o
pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente che abbia provveduto in
proprio alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, su domanda documentata, può
chiedere la restituzione di una quota del tributo ragguagliata al periodo di
interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 10% di
quanto dovuto per il periodo considerato.
Art. 15 - Riduzioni tariffarie per zone in cui non è
effettuata la raccolta
1.
Nelle zone ove non è effettuata la raccolta
dei rifiuti urbani interni i possessori, gli occupanti ed i detentori degli
insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei
contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura del 40% della tariffa.
Art. 16 - Riduzione tariffa per raccolta differenziata e
rifiuti avviati al recupero
1.
Tutti gli utenti sono impegnati a prestare
la massima collaborazione nell’attuazione delle metodologie di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani nel rispetto totale di quanto previsto dal
regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.
2.
Le agevolazioni per la raccolta
differenziata sono assicurate attraverso l’abbattimento della parte variabile
della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi
raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata,
nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i
propri rifiuti urbani.
3.
Le forme di riduzione di cui ai precedenti
commi sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina le tariffe.
Art. 17 - Riduzione tariffa per particolari categorie
1.
In virtù della facoltà concessa dall'art.
1, comma 659, della l. 147/2013, le tariffe si applicano in misura ridotta nei
casi di cui al seguente prospetto:
|
N.
|
DESCRIZIONE
|
RIDUZIONE
%
|
|
1
|
Abitazioni con unico occupante
|
0
|
|
2
|
Abitazioni tenute a
disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo
|
0
|
|
3
|
Locali, diversi dalle
abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente
|
0
|
|
4
|
Abitazioni occupate da
soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero
|
0
|
|
5
|
Fabbricati rurali ad uso
abitativo
|
0
|
2.
Le riduzioni tariffarie sopra indicate si
applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se
debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della
dichiarazione iniziale o di variazione di cui all’articolo 29 o, in mancanza,
dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3.
Il contribuente è obbligato a denunciare
entro il mese di febbraio il venir meno delle condizioni dell'applicazione
della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a
decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo
alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa
denuncia di variazione.
4.
La riduzione di cui al precedente punto 3
della tabella, è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia
originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza
del presupposto per l'agevolazione.
5.
Nel caso di denuncia integrativa o di
variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
Art. 18 - Ulteriori riduzioni e agevolazioni
1.
Sull’unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,
a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, l’imposta è
applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
2.
Il Consiglio Comunale può deliberare
riduzioni e/o esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non
domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del
territorio, per situazioni emergenziali e per altre ragioni di rilevante
interesse pubblico.
3.
La copertura finanziaria per le riduzioni
di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
4.
Nella delibera del Consiglio Comunale, di
determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni e/o esenzioni di cui
ai precedenti commi, con indicazione della misura dell’agevolazione, della
componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle
modalità di accesso, tenendo conto del limite di spesa complessivo, da
iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.
5.
Le riduzioni e/o esenzioni sono applicate
di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente
fossero già state versate.