Il Regolamento TARI approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.80 del 30.12.2022, all'art.29 prevede che:
gli avvisi di
pagamento bonari possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente
rateizzati alle seguenti condizioni:
a) l’ulteriore rateizzazione può essere
concessa:
-
ai contribuenti che
dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus
sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per
il settore idrico;
-
ai contribuenti con un
ISEE non superiore ad euro 15.000,00;
-
ai contribuenti che
registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI
superiore del 30% rispetto all’importo medio pagato nei due anni antecedenti a
quello di riferimento.
c) l’importo di ogni singola ulteriore rata
non può essere inferiore a 100 euro;
d) la richiesta di ulteriore rateizzazione
deve essere presentata entro la scadenza dell’importo che si intende rateizzare;
e) la scadenza delle ulteriori rate non può
superare la scadenza ordinaria successiva;
g) in caso di mancato pagamento delle
ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della
ulteriore rateizzazione.
Il Regolamento TARI approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.80 del 30.12.2022, all'art.28, comma 9, prevede che:
i solleciti TARI possono essere, a richiesta del contribuente, rateizzati per un massimo di 4 rate mensili.
Il Regolamento generale delle entrate tributarie approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.43 del 31.07.2020, all'art.18 prevede che:
1.
Il Funzionario Responsabile del tributo
può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di
natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai
sensi dell’art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di
ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, in caso di temporanea
difficoltà del debitore.
2.
Si definisce stato temporaneo di
difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero
importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far
fronte all’onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un
numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione
reddito-patrimoniale.
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IMPORTO DEBITO
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PERSONE
FISICHE / DITTE INDIVIDUALI
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PERSONE
GIURIDICHE
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fino
ad € 15.000
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Valutazione della dichiarazione ISEE
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Dichiarazione dei redditi dell’ultimo esercizio chiuso
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Superiori
a 15.001
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valutazione della dichiarazione ISEE
e dichiarazione
sostitutiva DPR 445/2000 su condizione lavorativa, proprietà mobiliari ed
immobiliari
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valutazione
economico patrimoniale e situazione finanziaria dell’impresa
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3 . Su richiesta del contribuente, in relazione all’entità della
somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle
condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario
Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute,
secondo un piano rateale predisposto dall’Ufficio secondo il successivo schema:
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SCHEMA PREVISTO DALLA LEGGE
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rate mensili minimo
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rate mensili massimo
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fino 100 €
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Nessuna dilazione
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Da 100,00 a 500,00 €
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4
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Da 501,00 a 3.000,00 €
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5
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12
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Da 3.001,00 a 6.000,00 €
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13
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24
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Da 6.001,00 a 20.000,00 €
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25
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36
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Oltre 20.000,00 €
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37
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72
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4. In caso di mancato
pagamento, di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, il
debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere
rateizzato; l’intero importo ancora dovuto deve essere versato in unica soluzione
entro 20 gg. dalla scadenza della rata omessa.
5. Ricevuta la richiesta
di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l’ipoteca o
il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta,
ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le
procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della
rateazione.
6. Le rate mensili nelle
quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese
indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione; in presenza di
particolari situazioni da motivarsi all’interno dell’atto di rateazione è
possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di
rateizzazione diversa da quella mensile.
7. Il piano di
rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior
rateazione con misura al tasso legale maggiorato di un punti percentuali, con
decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento.