Regolamento generale delle entrate Art. 26 – Dilazione e sospensione del pagamento
1. In deroga all’art. 1, comma 796 L. 160/2019, il Comune può, con deliberazione di Giunta Comunale, prevedere che i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possano essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. In caso di gravi calamità naturali o di situazioni di emergenza sanitaria, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco e poi recepito dalla Giunta Comunale.
3. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile dell’entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall’Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente o dai suoi rappresentanti, con impegno a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.
4. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente:
a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da € 500,01 a € 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) oltre € 6.000,01 da venticinque a trentasei rate mensili.
5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato, con conseguente diritto del Comune di esigere il versamento immediato dell’intero importo non ancora pagato in un’unica soluzione.
6. In caso la richiesta di rateizzazione sia presentata da una attività produttiva, professionale e di servizi, gli importi necessari per accedere alla rateizzazione nei termini esposti al punto precedente devono intendersi raddoppiati.
7. Se l’importo oggetto di rateazione è superiore ad € 6.000,00, l’Ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria rilasciata da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l’importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell’ultima rata.
8. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l’esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.
9. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell’accoglimento dell’istanza avanzata dal debitore.
10. La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.
11. Dopo avere ricevuto la richiesta di rateizzazione, il Comune o il soggetto affidatario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione.
12. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.