Omesso o parziale pagamento: informazioni
Al
contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate
nell’avviso di pagamento, viene inviato un avviso di accertamento esecutivo. Tale
provvedimento indicherà la somma da versare con l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la
sanzione per omesso/parziale pagamento, pari al 30% delle somme non versate oltre agli interessi di mora e spese di notifica.
La
contestazione della violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la
violazione.
Ai sensi della vigente normativa in materia di sanzioni tributarie, D.Lgs. 87/2024, gli omessi versamenti sono sanzionati con il 25% dell'imposta dovuta.
Si
applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista
per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di
cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e successive modificazioni / integrazioni.
L’atto
di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le
procedure esecutive e cautelari, ai sensi del comma 792 art. 1 della L.
160/2019, senza la preventiva notifica di cartella di pagamento o
ingiunzione fiscale.
In
caso di mancato pagamento dell’avviso di accertamento, scaduto il
termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si procederà alla
riscossione coattiva di quanto complessivamente dovuto, con aggravio di
ulteriori spese di riscossione ai sensi del comma 792 art. 1 della L.
160/2019.
Gli
interessi sono quelli legali e vegono calcolati sui giorni
di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno
di effettivo versamento.