Trasparenza Rifiuti Torre d'Isola
Trasparenza Rifiuti Torre d'Isola

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Torre d'Isola

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Torre d'Isola

Logo Anutel
Trasparenza Rifiuti Torre d'Isola
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

ASM PAVIA SPA


ASM Pavia è una società multiservizio che da oltre 115 anni opera nel territorio del Pavese offrendo servizi pubblici locali con elevati standard di qualità e nel rispetto dell’ambiente e del territorio circostante.


Nata nel 1903 su iniziativa del Comune di Pavia come municipalizzata del gas, negli anni ASM Pavia ha ampliato la gamma dei servizi offerti e si è proposta come interlocutore qualificato ed affidabile a tutti i comuni limitrofi, diventando così una solida realtà multiservizio profondamente radicata nel territorio e al contempo parte attiva di aggregazioni sovra territoriali miranti ad offrire servizi sempre più qualificati a prezzi sempre più competitivi. 


A fine 2019 il capitale sociale di ASM Pavia è pari a 44.862.826 euro, così suddiviso:

95,73% - Comune di Pavia

4,27% -   altri 40 Comuni della Provincia di Pavia.



STAT SERVIZI SRL


Dal 1998 STAT Servizi srl propone agli enti locali servizi di supporto tecnico e professionale in materia di tributi locali.

Il progetto nasce con lo scopo di ottimizzare e semplificare una materia sempre più articolata e di difficile comprensione anche per gli addetti ai lavori. Investiamo costantemente in infrastrutture e formazione al fine di proporre al cliente (amministrazione) e sopratutto all’utente finale (cittadino) risposte semplici, tempestive e affidabili.

All’interno dei nostri processi produttivi non sono previste automazioni o caricamenti massivi di dati. Ogni lavorazione e ogni posizione tributaria viene gestita singolarmente da personale qualificato in materia di tributi.

Rapporto con la cittadinanza, correzione dei dati catastali e regolarizzazione delle entrate comunali; non sono obbiettivi per chi cerca di rattoppare qualche buco qua e la; sono possibilità concrete per chi cerca di migliorare, risanare o semplicemente implementare i servizi proposti alla cittadinanza. 

Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

ASM PAVIA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
Via Donegani, 7/21 - 27100 Pavia (PV)

Telefono: 0382.434611
Fax: 0382.434893
e-mail: asmpv@asm.pv.it 
e-mail certificata: segreteria.asm@cert.asm.pv.it 
e-mail DPO: valeriano.maioglio@gmail.com

Orari portineria:
Dal lunedì al giovedì dalle ore 08:00 alle ore 17:30 (orario continuato)
Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00

CONSULTA IL CALENDARIO PER CONOSCERE GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLO SPORTELLO VENDITE DOCUMENTI PER LA SOSTA, ABBONAMENTI PARCHEGGI E BICINSTAZIONE:

Calendario 2021: Sportello vendite documenti per la sosta, abbonamenti parcheggi e bicinstazione

 

CALL CENTER (dal Lunedì al Venerdì dalle 08:00 alle 20:00 e al Sabato dalle 08:30 alle 12:30)
Numero Verde: 800 193 890  
ATTENZIONE: Si invitano gli utenti con operatore ILIAD, non abilitati a contattare alcuni numeri verdi, ad utilizzare il numero 02 92804658
 

EMERGENZA ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE:
Via Donegani, 21 - 27100 Pavia
Numero verde: 800 992 744

Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile
Per trasmettere agli uffici STAT la documentazione prodotta, per qualsiasi chiarimento relativo a compilazione delle dichiarazioni o atti da noi emessi,  è necessario utilizzare il modulo "richieste tributarie" sotto riportato. 

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
TORRE D'ISOLA
lunedì:
VEGETALE - UMIDO - SECCO RESIDUO
mercoledì:
CARTA
giovedì:
VETRO - Ogni 15 giorni
venerdì:
UMIDO - MULTIMATERIALE
sabato:
VEGETALE (Solo stagioni potatura)
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
E' attivo il servizio supplementare stagionale domiciliare di raccolta di sfalci e potature, nelle giornate di sabato inserite a calendario.
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Piattaforma Ecologica di Montebellino
L’Isola Ecologica di Montebellino si raggiunge partendo da Pavia, località Istituti Universitari di via Abbiategrasso (zona Cravino) e percorrendo in uscita la Strada Statale n° 11 in direzione Abbiategrasso. Al bivio "Tre Ponti" seguire le indicazioni per Marcignago e proseguire per circa 2 Km. L’Isola Ecologica si trova sulla sinistra.

La piattaforma ecologica di Montebellino è un centro di stoccaggio per la raccolta differenziata di rifiuti riciclabili che integra ed amplia i servizi attualmente offerti da ASM Pavia, tramite autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Pavia  N. 10/2011-R.

CHI PUÒ USUFRUIRE DELL'ISOLA ECOLOGICA? 

PRIVATI

- I privati residenti nei Comuni nei quali ASM Pavia gestisce il servizio di igiene ambientale che utilizzano autovettura ad uso privato o mezzi noleggiati mediante le apposite agenzie di locazione.
Il conferimento è gratuito, previa compilazione e sottoscrizione di un modulo, che dovrà essere consegnato all'ingresso della piattaforma ecologica, con cui il cittadino attesta la residenza presso uno dei comuni serviti e la provenienza domestica dei rifiuti conferiti.

Clicca qui per scaricare il modulo per il conferimento dei rifiuti

I cittadini che conferiscono rifiuti domestici trasportati con furgoni noleggiati mediante le apposite agenzie di locazione devono altresì presentare copia del contratto di noleggio;

 

IMPRESE

- Le impreseprevio contatto con i tecnici del Servizio per un’illustrazione delle modalità di conferimento.
I tecnici ASM sono disponibili al numero 0382 434611, dal lunedì al giovedì, dalle 14.00 alle 15.00Il conferimento è a pagamento.

Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Gli spazzamenti stradali sono inseriti nel calendario annuale di raccolta rifiuti
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche:


1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1
dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti (Ka(n)) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.


2. La parte variabile della tariffa è suddivisa nelle seguenti sotto quote:

A) Per le tipologie per le quali non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applicherà il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell’allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa; pertanto la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento (Kb(n)) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.


B) Per la parte relativa alla raccolta e smaltimento della frazione di rifiuti per i quali è previsto un sistema di calcolo puntuale, la quota variabile della tariffa si ottiene come prodotto del costo unitario di raccolta e smaltimento (€/kg) per la quantità di rifiuto prodotto dalla singola utenza, secondo la seguente formula:


TVd(n) = Quv * Cu

dove:

TVd(n) = quota variabile della tariffa per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

Quv = quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza 

C
risultante dagli ultimi dati anagrafici aggiornati, salvo differente certificazione da parte dell’utenza; resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.


7. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell’immobile non vi abbia acquisito la residenza, l’obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull’immobile, in quanto soggetto passivo d’imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

8. Per gli immobili di proprietà o posseduti da famiglie iscritte all’AIRE, per gli immobili non occupati e tenuti a disposizione con utenze attive, per le unità abitative, di proprietà o
possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze
Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche:

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività (Kc(ap)), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.


2. La parte variabile della tariffa è suddivisa nelle seguenti sotto quote:

A) Per le tipologie per le quali non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applicherà il sistema
presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell’allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa; pertanto la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd(ap)), da stabilirsi contestualmente alla determinazione delle tariffe.


B) Per la parte relativa alla raccolta e smaltimento della frazione di rifiuti per i quali è previsto un sistema di calcolo puntuale, la quota variabile della tariffa si ottiene come prodotto del costo unitario di raccolta e smaltimento (€/kg) per la quantità di rifiuto prodotto dalla singola utenza, secondo la seguente formula:

TVnd = Quv * Cu

dove:

TVd(n) = quota variabile della tariffa per utenza non domestica

Quv = quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza 

Cu = costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi attribuibili alla frazione indifferenziata e la quantità totale prevista dei rifiuti indifferenziati e viene stabilito in occasione dell’approvazione del Piano Economico Finanziario.


3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti Kc(ap) e Kd(ap) sono applicati considerando
l’analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.
4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi
al D.P.R. 158/1999, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, così come di determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell’attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.


Modalità di realizzazione del servizio di misurazione puntuale frazione indifferenziata (secco residuo)


1. Il sistema di rilevazione della produzione di rifiuti indifferenziati introdotto dal Comune, metodo volumetrico indiretto, consente di applicare la tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99.

2. Il sistema è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire la misurazione della frazione indifferenziata con il sistema a transponder.

3. l’identificazione del conferimento dei rifiuti indifferenziati avviene mediante l’utilizzo di RFID tag, applicati a contenitori stabili e/o sacchi a perdere, utilizzati per più conferimenti dallo stesso utente. Con l’applicazione del sistema, avviene l’associazione del codice RFID tag all’utente, attribuendo il volume del contenitore utilizzato. Mediante un lettore RFID posto sull’automezzo di raccolta o tramite dispositivi portatili di lettura, viene rilevato il conferimento del rifiuto. La quantità prodotta da ogni singola utenza sarà calcolata determinando il peso specifico medio per periodo di fatturazione.

4. Nei casi di sporadica produzione di elevati quantitativi di rifiuti indifferenziati, per le utenze che ne facciano specifica richiesta, è prevista la fornitura di sacchi appositi provvisti di chip RFID, la cui esposizione verrà conteggiata in aggiunta a quelle del contenitore stabile.

5. Allo stesso modo, per le utenze che ne facciano specifica richiesta, è prevista la fornitura di sacchi appositi per la raccolta di pannolini/pannoloni provvisti di chip RFID, la cui esposizione verrà conteggiata in aggiunta a quelle del contenitore stabile.

6. Non saranno raccolti i rifiuti contenuti in contenitori diversi da quelli messi a disposizione dal gestore del servizio, così come stabilito nel regolamento comunale di gestione dei rifiuti. L’Amministrazione comunale provvederà ad individuare il trasgressore, che sarà soggetto a sanzione amministrativa per abbandono di rifiuti.


Modalità di gestione della misurazione puntuale frazione indifferenziata (secco residuo) 


1. Dotazione contenitori.


a. Per la raccolta puntuale dei rifiuti indifferenziati è previsto l’utilizzo dei
seguenti contenitori:
i. Mastelli da lt.40;
ii. Bidoni carrellati da lt.240;
iii. Cassonetti da lt.660;
iv. Cassonetti da lt.1.100;
v. Sacchi grigi semitrasparenti da lt.110;
vi. Sacchi rossi semitrasparenti da lt.110;


2. Attribuzione dei contenitori all’utenza.


a. La dotazione prevista è di:
i. Un contenitore da lt.40 per l’utenza domestica;
ii. Contenitori necessari alla propria attività lavorativa a seguito di valutazione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale per l’utenza non domestica;

b. Il ritiro dei contenitori dotati di microchip, se successivo alla distribuzione iniziale e per le nuove residenze, si effettua presso lo sportello utenti del Comune dove l’intestatario dell’iscrizione a ruolo si presenta con proprio documento di identità;

c. Se l’intestatario dell’iscrizione a ruolo è impossibilitato a recarsi personalmente allo sportello utenti del Comune può delegare una persona di fiducia che dovrà presentarsi munito di delega scritta e firmata dall’intestatario dell’iscrizione a ruolo e di un proprio documento di identità;


3. Tenuta del contenitore.


a. È onere dell’utente, intestatario dell’iscrizione a ruolo, provvedere alla pulizia ed al corretto mantenimento del contenitore;
b. In caso di furto del contenitore l’intestatario dell’iscrizione a ruolo si deve presentare presso lo sportello utenti del Comune con la relativa denuncia di furto e con il proprio documento di identità per procedere al ritiro di un nuovo contenitore;
c. In caso di rottura del contenitore l’intestatario dell’iscrizione a ruolo si deve presentare presso lo sportello utenti del Comune con il contenitore rotto e
con un documento di identità per procedere alla sua restituzione ed al ritiro
di un contenitore nuovo;


4. Utilizzo del contenitore. 


a. È consigliato l’utilizzo di sacchetto all’interno del contenitore sia per mantenerlo pulito che per agevolare l’operatore nello svuotamento.
b. È consentito l’uso di qualsiasi tipo di sacchetto (escluso il sacco nero) ed è possibile introdurre nel contenitore più sacchetti;
c. È consentito introdurre nel contenitore pannolini, pannoloni ed assorbenti;
d. Il contenitore può essere riempito fino al limite del volume consentito, non è tollerato il coperchio sollevato;


5. Esposizione del contenitore.


a. Il giorno del ritiro è stabilito dal calendario comunale;
b. Il contenitore va esposto, per motivi di organizzazione e di decoro, dopo le ore 21.00 del giorno precedente ed entro le ore 05.00 del giorno stesso del ritiro.
c. I rifiuti esposti dopo le ore 05.00 del giorno del ritiro potrebbero non essere ritirati perché il programma di lavoro prevede un percorso ed un orario prestabiliti. In questo caso l’intestatario dell’iscrizione a ruolo è tenuto a riportare il contenitore all’interno della propria abitazione e ad esporlo il giorno di ritiro successivo;
d. Il contenitore va esposto preferibilmente quando pieno. Secondo la modalità prevista per la raccolta puntuale “vuoto per pieno” se il contenitore viene esposto contenente rifiuti per metà della capacità verrà registrato comunque uno svuotamento;
e. Non ci sono limiti massimi di esposizione, il contenitore può essere esposto anche tutte le settimane, tenendo conto che ad ogni esposizione corrisponde una registrazione;


6. Utilizzo di sacchi grigi semitrasparenti.


a. In caso di necessità per occasionali produzioni di rifiuto eccedente la capacità del contenitore l’intestatario dell’iscrizione a ruolo, domestico o non domestico, può richiedere allo sportello comunale la dotazione di sacchi con microchip con le stesse modalità di richiesta dei contenitori di cui al punto 2 lettere b, c;
b. L’esposizione deve essere effettuata secondo le modalità di esposizione dei contenitori elencate al punto 5;


7. Raccolta pannolini/pannoloni.


a. Gli intestatari dell’iscrizione a ruolo che necessitano di raccolta domiciliare di pannolini/pannoloni devono recarsi allo sportello comunale e richiedere la dotazione di sacchi con microchip con le stesse modalità di richiesta dei contenitori di cui al punto 2 lettere b, c; 
b. L’esposizione deve essere effettuata secondo le modalità di esposizione dei contenitori elencate al punto 5;


8. Non conformità utente.


a. Nel contenitore può essere introdotto solo il rifiuto secco residuo della raccolta differenziata;
b. È vietato esporre sacchetti poggiati sul coperchio o posti a terra a fianco dei contenitori. Tali rifiuti saranno etichettati come non conformi e lasciati sul posto senza essere raccolti;
c. Non è consentito conferire la frazione del “rifiuto secco residuo” al centro di raccolta comunale né alla Piattaforma Ecologica di ASM PAVIA.;
d. I rifiuti sono considerati non conformi e non vengono ritirati nei seguenti casi:
i. eccedenti la capacità del contenitore (coperchio del contenitore sollevato);
ii. peso eccessivo (difficoltà nel sollevamento e movimentazione del contenitore o del sacco);
iii. Riposti in un contenitore anonimo ovvero non fornito dal Comune e/o privo di microchip;
iv. Sacco anonimo ovvero non fornito dal Comune e/o privo di microchip;

Tali non conformità potranno essere oggetto di sanzione secondo il regolamento comunale per la disciplina della raccolta puntuale; In caso di microchip non leggibile l’operatore addetto alla raccolta provvederà a lasciare un avviso sul contenitore. L’intestatario dell’iscrizione a ruolo dovrà recarsi allo sportello comunale secondo le modalità previste dall’art. 3 lettera c;


Modalità di commisurazione della quota variabile


1. Per la quantificazione della quota variabile si fa riferimento a uno standard minimo di conferimenti della frazione di rifiuto secco residuo indifferenziato, pari a n. 12 svuotamenti/anno per ogni utenza domestica e di 12 svuotamenti/anno per ogni contenitore per le utenze non domestiche.

2. Il numero minimo di svuotamenti è addebitato agli utenti anche se gli svuotamenti effettivi sono stati inferiori.

3. La quota variabile relativa all’indifferenziato si applica secondo il principio “vuoto per pieno”. Ciò significa che al soggetto passivo della Tari, ogniqualvolta esponga il contenitore per lo svuotamento, viene applicata una tariffa corrispondente all’intero volume del contenitore, anche nel caso in cui esso sia vuoto o solo parzialmente riempito.

4. La quota variabile relativa all’indifferenziato che ecceda gli svuotamenti minimi è soggetta a conguaglio nell’anno successivo a quello di riferimento.

5. Qualora si verifichino eventi di perdita o di danni irreparabili relativi al numero di svuotamento dei contenitori (dati di lettura e raccolta), la quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico da parte di ciascun soggetto passivo della Tari è determinata in proporzione ai conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.

6. Nel caso in cui il contenitore sia pieno oltre il bordo della sommità superiore o in presenza di sacchi disposti all’esterno del contenitore, tali eccedenze non verranno ritirate.

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (dati 2018)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 970,63 t
Cluster: Comuni con elevato grado di attrazione economica e localizzazione nell'hinterland delle grandi città - € 31,40023545
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 79,33%
Fattori di contesto del comune: € 32,61961088
Economie e diseconomie di scala: € 1,41775
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 18
Impianti di trattamento meccanico biologico: 8
Discariche: 8
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 6,652 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 47,87%
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 38,52%
Rifiuti smaltiti in discarica: 4,85%
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste
Art. 18 – Esenzione dal tributo
1. Sono esentati dal pagamento del tributo: 
a) i locali od aree utilizzate per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali
annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente
a compiti istituzionali;
c) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal
Comune o in disagiate condizioni socio–economiche attestate dal Settore Sanità–Servizi
Sociali;
d) i fabbricati strumentali allo svolgimento dell’attività agricola, ove effettivamente condotti
da imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese nell’art. 2135
codice civile. sono soggetti a tariffa i locali adibiti ad ufficio e quelli destinati alla
commercializzazione dei relativi prodotti;
2. L’esenzione è concessa su domanda dell’interessato, con effetto dal giorno successivo alla
data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete
anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le
condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno
successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l’agevolazione, su denuncia
dell’interessato ovvero a seguito di accertamento d’ufficio, che il Comune può, in qualsiasi
tempo, eseguire al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per
l’esenzione.
3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa
e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo
all’esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio
comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione
dell’onere sull’intera platea dei contribuenti.
Art. 18 Bis – Utenze relative a Enti religiosi, Enti non commerciali e ONLUS e ad eventi dagli
stessi organizzati
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti fattispecie di utenze non
domestiche:
● locali adibiti esclusivamente all’esercizio del culto, nonché i locali e le aree destinati
allo svolgimento delle attività istituzionali e non di natura commerciale, purché si
avvalgano di prestazioni rese da personale volontario al quale non sia riconosciuto
corrispettivo alcuno, di tutte le confessioni religiose riconosciute dallo Stato;
● i locali e le aree destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e non di natura
commerciale: le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) e gli Enti non
commerciali, purché si avvalgano di prestazioni rese da personale volontario al quale
non sia riconosciuto corrispettivo alcuno.
Fino al 31 dicembre 2018 le utenze che rispettano tali requisiti sono esonerate totalmente dal
pagamento della tariffa.
A decorrere dal 1 gennaio 2019, l'esenzione per tali utenze si applicherà alla tariffa fissa,
mentre per la tariffa variabile saranno addebitati esclusivamente gli svuotamenti effettivi della
frazione indifferenziata 
Per tali utenze è prevista l’esenzione della parte fissa della tariffa, mentre per la tariffa
variabile saranno addebitati esclusivamente gli svuotamenti effettivi della frazione
indifferenziata.
Oltre tali limiti a ogni svuotamento di indifferenziato verrà applicata la tariffa vigente.
Dal 1 gennaio 2019, nel caso in cui gli Enti con i requisiti di cui al presente articolo organizzino
eventi occasionali, per i quali sia prevista la consegna di contenitori dedicati e il successivo
svuotamento di tali contenitori durante il periodo di svolgimento dell'evento stesso, il servizio
di consegna e ritiro dei cassonetti dedicati e lo svuotamento dei cassonetti destinati alle
raccolte differenziate è gratuito, mentre gli svuotamenti di rifiuto indifferenziato in tali
occasioni saranno tariffati.
Nel caso in cui il soggetto gestore verifichi che per gli eventi di cui al presente articolo i
contenitori dedicati alla raccolta di rifiuto differenziato contengano rifiuto indifferenziato, lo
svuotamento di tali contenitori verrà tariffato come indifferenziato come indicato sopra.
Art. 19 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la Tari, per la sola
parte variabile, è ridotta nel modo seguente:
a) del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria,
integrativa o di variazione, indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e
dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato;
b) del 20% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione
rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività. La presente riduzione non è
cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro
abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
c) del 10% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento
alla parte abitativa;
d) a decorrere dal 2015, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all’unica
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e
iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o
data in comodato d’uso. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della
tariffa e si estende anche alle pertinenze dell’unità immobiliare che abbia i requisiti di cui
al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d’uso a terzi;
e) del 20% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano
la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero, ma che non rientrino nella fattispecie di
cui alla precedente lettera.
f) abitazioni di soggetti ricoverati in modo permanente in strutture residenziali e/o
ospedaliere: riduzione del 50% nella parte variabile.
2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l’attribuzione
dell’agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della
denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle
sanzioni previste per l’omessa denuncia. 
3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da
presentarsi nel corso dell’anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.
4. Anche le riduzioni di cui al presente articolo, con l’unica eccezione di quella relativa ai
soggetti iscritti all’A.I.R.E., sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa
copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all’esercizio cui si
riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che
la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell’onere sull’intera
platea dei contribuenti.
Art. 20 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti
1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all’articolo precedente, è accordata una riduzione della
parte variabile della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel
caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20%
della tassa dovuta in base all’applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi
tecnico–organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un
pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero
da parte del gestore del servizio pubblico.
2. Analoga riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività
produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o
rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all’applicazione della
tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti urbani
che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in
proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il
gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività
produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal
produttore.
3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda degli
interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell’anno, con effetto dal
primo mese solare successivo a quello della domanda.
4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche,
non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il
conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto
gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell’ambito del servizio
di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva
differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al
fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta
differenziata previste dalle vigenti normative.
5. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che
non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove abbia avuto per
oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a
terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.
Art. 21 – Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo dei rifiuti
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei
rifiuti urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua
della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che dimostrino di
aver avviato al riciclo. 
2. Sino all’intervenuta determinazione dell’effettiva percentuale di incidenza del peso dei
rifiuti riciclati sul totale della produzione, la riduzione della tariffa applicata ai locali di
produzione e deposito dei rifiuti avviati a riciclo verrà applicata in misura percentuale, come
di seguito indicata:
a) in caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione
merceologica possono essere utilizzati per il riciclo e per i quali il soggetto gestore del
servizio pubblico abbia attivato forme di riciclo, mediante raccolta differenziata o servizio
di raccolta porta a porta, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al
conferimento agli impianti di smaltimento, l’avvenuto riciclo dei rifiuti da parte del
soggetto produttore non darà luogo all’applicazione di alcuna agevolazione tariffaria, salvo
che il titolare dell’attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a
selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile, così da agevolare il riciclo
da parte del gestore del servizio pubblico, nel qual caso sarà applicata una riduzione pari al
20% della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato
a riciclo.
b) nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all’interno
del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al riciclo dei rifiuti urbani, nel rispetto delle
vigenti disposizioni normative, verrà accordata una riduzione massima pari al 60% della
parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione dei rifiuti effettivamente e
oggettivamente avviati al riciclo, a condizione che venga dimostrato il riciclo di una
percentuale di rifiuti pari ad almeno il 50% della produzione ponderale complessiva.
La riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente riciclati,
riscontrabile sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di riciclo
dei rifiuti stessi, e la quantità di rifiuti producibili dall’utente determinata applicando i
coefficienti minimi previsti per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione
della parte variabile della tariffa, prevista per le utenze non domestiche dal D.P.R. 158/1999.
Anche in tale ipotesi, nel calcolo della riduzione non si terrà conto dell’avvenuto riciclo, da
parte delle utenze non domestiche, di materie prime secondarie aventi discreto valore
intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo
economico.
3. Le riduzioni previste per minore produzione di rifiuti, per avvio allo smaltimento in proprio e
per avvio al riciclo di rifiuti urbani, ove cumulabili tra loro a fronte di una pluralità di interventi
attuati contestualmente dal contribuente, possono giungere al massimo sino alla riduzione di
tutta la parte variabile della tariffa dovuta in relazione ai locali in cui si producono tali tipologie
di rifiuti.
4. Il titolare dell’attività che provvede al riciclo dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di
riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la
determinazione dell’agevolazione:
- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo;
- periodo dell’anno in cui sono stati prodotti i rifiuti avviati a riciclo.
5. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma
restando l’obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l’intervenuto 
riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir
meno del diritto all’agevolazione.
6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi
competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o
rimborso esclusivamente con riferimento all’anno in cui il produttore ha presentato la
domanda e la relativa documentazione.
7. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l’agevolazione è concessa a consuntivo,
qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i
rifiuti urbani, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata
presentazione dei documenti richiesti comporta l’applicabilità del tributo per l’anno in cui non
si è dimostrato il riciclo ed il venir meno del diritto all’agevolazione per gli anni successivi,
salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il riciclo dei rifiuti
prodotti.
8. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall’art. 6, comma 4 L. 212/2000, a
consuntivo, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione,
deve essere presentata la seguente documentazione:
- autocertificazione attestante l’avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e modalità di
riciclo;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema
di tracciamento dei rifiuti attestante l’avvio a riciclo del rifiuto urbano tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento
e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l’avvio al riciclo,
salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.
Art. 22 – Riduzione per compostaggio domestico
1. Una riduzione del 15% della quota variabile, ad esclusione delle pertinenze, è applicata a:
a) utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto
b) utenze domestiche che pratichino una tecnica di tosatura del prato che consiste nello
sminuzzare finemente l'erba e nel riutilizzarla come pacciame, al fine di facilitarne lo
smaltimento (“mulching”)
c) utenze non domestiche inerenti la ristorazione, somministrazione e vendita di
alimenti, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto.
d) È riconosciuta una riduzione del 15% della parte variabile della tariffa a favore delle
utenze domestiche che dichiarano, mediante apposita comunicazione all’URP del
Comune, di provvedere al conferimento dei rifiuti organici nelle compostiere di
comunità. L’Amministrazione Comunale verifica l’effettivo utilizzo di tale modalità di
smaltimento.
I requisiti per il riconoscimento del diritto alla riduzione saranno così disciplinati: 
A) I soggetti devono essere in possesso di un Composter certificato o devono dimostrare la
possibilità di effettuare il compostaggio naturale con procedure idonee; sarà cura del
Comune di accertare la congruità e regolarità del metodo con le forme che la Giunta
Comunale riterrà di prevedere deliberandone i criteri di attuazione su proposta dell’Ufficio
Tecnico. I soggetti devono inoltre attestare di:
● aver seguito il corso pratico di compostaggio organizzato dal Comune di Torre
d’Isola o da Enti delegati dal Comune ed essere in possesso del relativo attestato
di partecipazione;
● oppure essere in possesso di titoli di studio, qualifiche o esercitare impieghi od
occupazioni tali che permettano di conoscere il corretto uso del Composter,
previa la necessaria presentazione di questi titoli ed il conseguente ed opportuno
esame da parte degli organi competenti preposti;
● oppure applicare già la procedura di compostaggio, avendone appreso le
tecniche e le modalità sulla base dell’esperienza;
B) I soggetti devono essere in possesso di un mezzo meccanico atto alla pratica del mulching
mediante comunicazione di marca e modello del mezzo accompagnata da fattura
comprovante l’acquisto e il possesso. Sarà prerogativa del Comune accertare la sussistenza
effettiva del possesso. Tutti coloro che non siano in possesso della documentazione fiscale
dell’acquisto del mezzo possono, al fine di ottenere la riduzione tariffaria, presentare una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi e nei modi previsti dal D.P.R.
n. 445/2000, ove dichiarino di essere in possesso del mezzo dichiarato e di utilizzarlo nella
pratica quotidiana.
Tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti per l’agevolazione relativa alla
pratica del compostaggio di cui al comma A del presente articolo, possono beneficiare della
riduzione tariffaria, previa la necessaria presentazione dei titoli, ove posseduti, e delle
dichiarazioni previste per i requisiti soggettivi sopra indicati, oltre al conseguente ed
opportuno esame da parte degli organi competenti preposti. Tutti coloro che non siano in
possesso dell’attestato di partecipazione possono, al fine di ottenere la riduzione tariffaria,
presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi e nei modi previsti
dal D.P.R. n. 445/2000, ove dichiarino di aver partecipato a tutte le lezioni del corso e di
possedere l’effettiva conoscenza della materia e dell’utilizzo del Composter.
C) I soggetti di cui ai punti A) o B), devono presentare richiesta di riduzione all’ufficio Tributi
nel corso dell’anno in cui si entra in possesso dei requisiti su esposti, o anche negli anni
successivi, a condizione di aver già attivato la procedura per la formazione del compost nel
comune di Torre d’Isola, tramite la separazione del rifiuto umido dal secco e relativa
trasformazione concretamente avviata, ovvero, di utilizzare per la cura del prato la tecnica del
mulching.
La richiesta di riduzione risulta valida anche per gli anni successivi a quello di presentazione,
senza ulteriori formalità, sempre che non intervengano modificazioni tali da variare o
precludere il diritto al beneficio.
La riduzione spetta al nucleo familiare dell’avente diritto ed intestatario della posizione Tari,
ed è valevole per un solo nucleo familiare ovvero per un’unica posizione contributiva. Il
beneficio, pur riconosciuto al nucleo familiare dell’avente diritto, non si trasmette nel caso in
cui l’avente diritto venga a mancare (esempio decesso, emigrazione ecc.). La riduzione non
spetta se l’avente diritto non è residente nel territorio comunale. 
La riduzione viene accordata quale beneficio per la minore produzione di rifiuto urbano grazie
alla trasformazione del rifiuto umido in compost e pertanto può essere riconosciuta
solamente alle categorie imponibili che sono in grado di produrre abitualmente rifiuto umido.
II Comune si riserva di effettuare, presso gli utenti, periodici controlli, anche a campione, al
fine di accertare il possesso effettivo dei requisiti, l’utilizzo del composter e lo svolgimento
della procedura di compostaggio ovvero l’effettivo possesso di un mezzo meccanico per la
cura del prato adeguato alla pratica del mulching e il suo effettivo utilizzo. Nel caso di verifiche
negative, il beneficio della riduzione sarà cancellato e quanto concesso fino al momento della
verifica sarà recuperato nella tassazione dell’anno successivo.
Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l’attribuzione
dell’agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della
denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle
sanzioni previste per l’omessa denuncia.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da
presentarsi nel corso dell’anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.
4. Anche le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di
spesa, in un importo massimo che, cumulato con le autorizzazioni di spesa dirette a finanziare
le esenzioni di cui al precedente articolo, non può eccedere il limite del 7 per cento del costo
complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del
tributo relativo all’esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il
Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la
ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti. L’agevolazione è cumulabile.
Art. 22 Bis – Agevolazioni a favore di utenze domestiche e non domestiche per i rifiuti
costituiti da c.d. pannolini e/o pannoloni
1. Alle utenze domestiche che per la presenza di bambini o anziani hanno la necessità di
smaltire rifiuti costituiti da indumenti intimi con proprietà assorbenti, c.d. pannolini o
pannoloni, viene effettuato il ritiro dei predetti rifiuti con apposito sacco di colore rosa
al cui conferimento non viene applicata alcuna forma di tariffazione.
2. Alle utenze non domestiche che, nell’esercizio della propria attività, hanno la necessità
di smaltire rifiuti costituiti da indumenti intimi con proprietà assorbenti, c.d. pannolini
o pannoloni, viene effettuato il ritiro dei predetti rifiuti con un apposito sacco di colore
rosa o bidone, al cui conferimento non viene applicata alcuna forma di tariffazione.
3. Alle utenze domestiche che per la presenza di bambini utilizzano in modo continuativo
pannolini lavabili anziché soluzioni usa e getta tradizionali, viene riconosciuto uno
sconto del 50% sulla tassa dovuta. La richiesta di agevolazione va effettuata ogni anno
e può essere richiesta per un massimo di anni tre per ogni bambino. L’agevolazione è
cumulabile.
Art. 22 Ter – Agevolazioni tariffarie a favore di utenze non domestiche che attuano il sistema
del vuoto a rendere
1. E’ riconosciuta una riduzione del 15 % della parte variabile della tariffa alle utenze non
domestiche che in via continuativa attuano la sperimentazione su base volontaria del sistema
del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al
pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo, come
disciplinato dal Decreto 3 luglio 2017 n. 142 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare. Sarà possibile usufruire di tale riduzione a partire dall'attivazione di tale
sperimentazione da parte del Ministero.
2. Le utenze non domestiche possono presentare al soggetto gestore, una dichiarazione in cui
si comunica di avere aderito alla sperimentazione di cui al comma 1 e di essere presente nel
registro ministeriale di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. 142 sopracitato. L'agevolazione verrà
applicata dalla data della dichiarazione e perdurerà finché l'utenza non domestica sarà
presente sul suddetto registro, pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare. Dato che tale registro sarà aggiornato dal Ministero con cadenza
mensile, in caso di permanenza nello stesso inferiore all'anno solare, la riduzione a favore
dell'utenza non domestica sarà proporzionata sui mesi effettivi di attuazione della
sperimentazione da parte della stessa. L’agevolazione è cumulabile.
Art. 22 quater - Agevolazioni tariffarie cumulabili a favore di utenze non domestiche per
superficie di vendita di prodotti sfusi e riduzione degli imballaggi
1. E’ riconosciuta una riduzione percentuale della tariffa fissa per le utenze non domestiche
che riservano parte della superficie tassabile alla vendita di prodotti sfusi.
2. Tale riduzione è riservata alle utenze con superficie totale inferiore a 300 mq.
3. La riduzione è calcolata in percentuale sulla superficie adibita alla vendita di prodotti sfusi
rispetto alla superficie totale dell'utenza e spetta nella seguente misura:
• 50 % di riduzione nel caso del 100% di superficie totale che sia adibita alla vendita di prodotti
sfusi;
• 25 % di riduzione nel caso di almeno il 50% di superficie totale che sia adibita alla vendita di
prodotti sfusi;
• 10 % di i riduzione nel caso di almeno 2 mq di superficie totale che sia adibita alla vendita di
prodotti sfusi;
4. Per usufruire della riduzione, e per ogni variazione successiva, dovrà essere presentata al
soggetto gestore apposita denuncia con le modalità e i tempi stabiliti dagli artt.24, 25 e 26 del
presente Regolamento, al fine di permettere al gestore stesso di effettuare i dovuti controlli
su quanto dichiarato.
5. E’ riconosciuto uno sconto del 10% sul tributo dovuto alle utenze non domestiche
specializzate nella ristorazione o somministrazione di cibi e bevande, che attuano le seguenti
iniziative:
- Eliminazione completa dalla vendita di acqua non alla spina
- Eliminazione completa di stoviglie, bicchieri, coppette, ed ogni altro tipo di
materiale/contenitore usa e getta atto alla vendita e somministrazione di cibi e
bevande. Nel caso non sia agevole la sostituzione con soluzioni riutilizzabili e lavabili,
sono consentite soluzioni in materiale compostabile certificato.
- Eliminazione di soluzioni monoporzione preconfezionati ove consentito dalla
normativa vigente, oppure garantire un’alternativa comoda ed immediata al cliente. 
Art. 22 quinquies –Agevolazioni tariffarie a favore di utenze non domestiche per contrasto
alla ludopatia
1. E’ riconosciuta una riduzione del 20% della tariffa fissa per le utenze non domestiche che
dichiarano di aver disinstallato tutti gli apparecchi di video poker, slot machine, videolottery
o altri apparecchi con vincite di denaro.
2. A tal fine deve essere presentata al soggetto gestore una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si comunica, sotto la propria responsabilità,
di aver dismesso nell’anno in corso tutti gli apparecchi di cui al comma 1.
3. La riduzione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione, ed avrà una durata di tre anni. La riduzione spettante riconosciuta
a conguaglio nelle fatture emesse dal soggetto gestore l’anno successivo.
4. Qualora nel corso dei tre anni in cui usufruisce della riduzione l’utente provveda a
reinstallare o riposizionare le apparecchiature di cui al comma 1, lo stesso decade dal beneficio
dal 1° gennaio dell’anno in corso. 
Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto
MODALITA' UNICA PER TUTTE LE RATE
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
1° rata
30/06/2022
35,00%
2° rata
30/09/2022
35,00%
3° rata
01/12/2022
30,00%
Unica
30/06/2022
100,00%
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto
Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.
Tutte le segnalazioni di errore vanno inoltrate alla STAT Servizi SRL
Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Torre d'Isola è collocato all'interno dello Schema regolatore
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.