Estratto dal regolamento TARI
Art. 24
Agevolazioni per particolari
categorie di soggetti
1. Le agevolazioni per
particolari categorie di soggetti potranno, qualora previste, essere iscritte
in bilancio come autorizzazioni di spesa con relativa copertura assicurata da
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale
si riferisce l’iscrizione stessa.
2. Il Comune al fine di
perseguire una politica sociale intesa ad aiutare le categorie più disagiate,
introduce le seguenti agevolazioni della tariffa fissa e variabile:
a. esenzione dalla TARI,
previa presentazione d’istanza con documentazione che accerti un reddito ISEE
non superiore a € 25.000,00 per:
-nuclei familiari che abbiano
al proprio interno una persona con handicap grave certificato ai sensi della
Legge 5 febbraio 1992 n. 104, non tenuta presso strutture pubbliche o private;
-nuclei familiari che abbiano
al proprio interno una persona invalida al 100%, non tenuta presso strutture
pubbliche o private;
b. esenzione dalla TARI per le
abitazioni occupate da una sola persona di età superiore a 65 anni, con un
reddito inferiore al reddito da pensione minima, oltre eventualmente a quello
della sola abitazione principale;
c. riduzione del 50% della
TARI per le abitazioni occupate da persone di età superiore a 65 anni, con un
reddito pro-capite inferiore al reddito da pensione minima, oltre eventualmente
a quello della sola abitazione principale;
d. esenzione dalla TARI per
nucleo familiare con particolare situazione di disagiosocio/economico a seguito
di presentazione di una relazione dei servizi sociali e di un parere tecnico
dell’ufficio tributi sulla capacità contributiva;
e. esenzioni dalla TARI per:
-associazioni di pubblica
assistenza e beneficenza pubblica;
-locali destinati a
convivenze, conventi, convitti, collegi, istituti assistenziali, utilizzati da
organizzazioni senza fine di lucro.
3. Le richieste di
agevolazione potranno essere oggetto di controllo in collaborazione con
l’Agenzia delle Entrate per la verifica del reddito ISEE dichiarato.
4. Le agevolazioni tariffarie
sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno di
presentazione della dichiarazione di inizio possesso/detenzioneo di variazione.
Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno
diritto alla loro applicazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui
vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
5. Le agevolazioni di cui
sopra sono finanziate con risorse proprie del bilancio comunale.