La disciplina relativa alle sanzioni applicabili in ipotesi di omesso totale o parziale pagamento della TARI è dettata dall'art. 34 del Regolamento, che viene qui di seguito riprodotto.
Articolo 34 SANZIONI
1) In caso di omesso o insufficiente versamento della tassarisultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% deltributo dovuto, con un minimo di euro 50,00.
3) In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 50 al 100% del tributonon versato, con un minimo di euro 50,00.
4) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro100,00. La contestazionedella violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5) Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere allaCommissioneTributaria, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6) Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre1997, n. 472.