3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE VALLE RESTA
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE VALLE RESTA
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
3.1.O Scadenze per il pagamento

Rata
Entro il
%
Unica

Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
Si comunica che la distribuzione degli avvisi di pagamento per la tassa rifiuti avviene tramite servizio postale.
Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i modelli F24 precompilati allegati al suddetto avviso di pagamento, presso qualsiasi istituto bancario o postale.
E' possibile ottenere l'invio a mezzo e-mail o PEC dell'avviso TARI, richiedendolo espressamente all’indirizzo tributi@comune.tagiacozzo.aq.it
Qualora dovessero verificarsi ritardi nella consegna di tali avvisi da parte degli operatori postali, il versamento potrà essere effettuato oltre il termine di scadenza non incorrendo in alcuna sanzione.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
3.1.Q Segnalazioni errori importi
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI
Esaminato dalla COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI nella seduta del 23/09/2020
Approvato dal CONSIGLIO COMUNALE con verbale n. 44 del 28/09/2020
Art. 17/ Dilazione di pagamento dei crediti arretrati
Dilazione di pagamento dei crediti arretrati Dilazione di pagamento dei crediti arretrati
1. Qualora il contribuente versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute.
2. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l’istanza sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di trentasei rate, tenendo conto che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00.
3. I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
4. La documentazione in grado di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà, da allegare obbligatoriamente all’istanza volta ad ottenere la rateizzazione, a pena di decadenza, è la seguente:
a) per le persone fisiche, e quindi anche per le ditte individuali, deve essere allegata la certificazione ISEE, che non dovrà superare l’ammontare di euro 6.000,00;
b) per le società di persone, deve essere allegato l’ultimo bilancio approvato o, se in contabilità semplificata, l’ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle entrate, da cui deve emergere un risultato economico fra 0 e 10.000 euro; COMUNE DI TAGLIACOZZO (AQ) REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI 17
c) per le società di capitali e gli enti del terzo settore, deve essere allegato l’ultimo bilancio approvato, da cui emerga un risultato economico fra 0 e 10.000 euro.
5. Il Funzionario responsabile del tributo, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, ha la facoltà, in presenza di particolari situazioni che emergono dall’istanze presentate, pur in assenza delle condizioni di cui al precedente articolo, di concedere la rateizzazione nonché di stabilire diverse modalità di determinazione del piano di rateizzazione
6. Alle rate che verranno concesse saranno applicati gli interessi di mora di cui all’articolo 19 nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
7. L’istanza di cui al presente articolo è sottoposta al Responsabile dell’entrata o al soggetto affidatario della riscossione forzata, allegando idonea documentazione volta a dimostrare la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
8. Nel caso si renda necessario procedere celermente alla richiesta di rateizzazione, il debitore può presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, indicando le disponibilità presenti al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell’anno precedente, con l’impegno di presentare, entro e non oltre 20 giorni, la documentazione di cui al comma precedente.
9. L’ammontare della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della presentazione dell’istanza o della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
10. Nel caso di rateizzazione di tributi locali, ai fini dell’acquiescenza, la prima rata deve essere versata entro il termine di presentazione del ricorso. Sulla prima rata non sono applicati interessi moratori.
11. Il pagamento della prima rata perfeziona l’accordo di rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di accoglimento della rateizzazione.
12. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore perde il diritto al beneficio della rateizzazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito.
13. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero debito non ancora sanato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.
14. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori trentasei rate mensili, rispetto all’originario piano di rateizzazione.