REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI
Esaminato dalla COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI
nella seduta del 23/09/2020
Approvato dal CONSIGLIO COMUNALE con verbale
n. 44 del 28/09/2020
Art. 17/ Dilazione di pagamento dei crediti arretrati
Dilazione di pagamento dei crediti arretrati Dilazione di pagamento dei crediti arretrati
1. Qualora il contribuente versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può
presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute.
2. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l’istanza sarà elaborato con rate a
scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di trentasei rate, tenendo conto che
l’importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00.
3. I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
4. La documentazione in grado di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà, da allegare
obbligatoriamente all’istanza volta ad ottenere la rateizzazione, a pena di decadenza, è la seguente:
a) per le persone fisiche, e quindi anche per le ditte individuali, deve essere allegata la
certificazione ISEE, che non dovrà superare l’ammontare di euro 6.000,00;
b) per le società di persone, deve essere allegato l’ultimo bilancio approvato o, se in
contabilità semplificata, l’ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle
entrate, da cui deve emergere un risultato economico fra 0 e 10.000 euro;
COMUNE DI TAGLIACOZZO (AQ)
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c) per le società di capitali e gli enti del terzo settore, deve essere allegato l’ultimo bilancio
approvato, da cui emerga un risultato economico fra 0 e 10.000 euro.
5. Il Funzionario responsabile del tributo, ferma restando la durata massima della rateizzazione
stabilita nel comma 1, ha la facoltà, in presenza di particolari situazioni che emergono dall’istanze
presentate, pur in assenza delle condizioni di cui al precedente articolo, di concedere la
rateizzazione nonché di stabilire diverse modalità di determinazione del piano di rateizzazione
6. Alle rate che verranno concesse saranno applicati gli interessi di mora di cui all’articolo 19
nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata
della rateizzazione.
7. L’istanza di cui al presente articolo è sottoposta al Responsabile dell’entrata o al soggetto
affidatario della riscossione forzata, allegando idonea documentazione volta a dimostrare la
situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
8. Nel caso si renda necessario procedere celermente alla richiesta di rateizzazione, il debitore
può presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che
attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, indicando le disponibilità presenti al
momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell’anno precedente, con l’impegno di presentare,
entro e non oltre 20 giorni, la documentazione di cui al comma precedente.
9. L’ammontare della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della
presentazione dell’istanza o della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive
rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
10. Nel caso di rateizzazione di tributi locali, ai fini dell’acquiescenza, la prima rata deve essere
versata entro il termine di presentazione del ricorso. Sulla prima rata non sono applicati interessi
moratori.
11. Il pagamento della prima rata perfeziona l’accordo di rateizzazione e sospende le misure
cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di
accoglimento della rateizzazione.
12. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel
corso del periodo di rateazione, il debitore perde il diritto al beneficio della rateizzazione, salvo
che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal
ricevimento di uno specifico sollecito.
13. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero debito non
ancora sanato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.
14. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può
essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori
trentasei rate mensili, rispetto all’originario piano di rateizzazione.