Trasparenza Rifiuti Tagliacozzo
Trasparenza Rifiuti Tagliacozzo

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Tagliacozzo

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Comune di Tagliacozzo

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Trasparenza Rifiuti Tagliacozzo
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE VALLE RESTA
lunedì:
10:00 - 13:00
martedì:
CHIUSO
mercoledì:
10:00 - 13:00
giovedì:
14:00 - 17:00
venerdì:
10:00 - 13:00
sabato:
10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
domenica:
CHIUSO
https://www.segen.it/stazione-ecologica-di-tagliacozzo/
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE VALLE RESTA
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE VALLE RESTA
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 3.715,67 t
Cluster: Comuni montani localizzati prevalentemente lungo l'arco appenninico del centro-sud - € 57,6703
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 66,8%
Fattori di contesto del comune: € 94,2250446086829
Economie e diseconomie di scala: € 0,38668
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 0
Impianti di trattamento meccanico biologico: 4
Discariche: 7
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 52,01 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 0,00 %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 24,99 %
Rifiuti smaltiti in discarica: 25,79 %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste
PER LE UTENZE DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE SI PREVEDE LA RIDUZIONE DEL 30 % (ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE PER USO STAGIONALE OD ALTRO USO LIMITATO E DISCONTINUO, PURCHE' NON CONCESSE IN LOCAZIONE O COMODATO)
Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
Unica
16/06/2023
100,00%
Rata
Entro il
%
1° rata
30/04/2023
33,00%
2° rata
16/08/2023
33,00%
3° rata
16/12/2023
34,00%

Si comunica che la distribuzione degli avvisi di pagamento per la tassa rifiuti  avviene tramite servizio postale.

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i modelli F24 precompilati allegati al suddetto avviso di pagamento, presso qualsiasi istituto bancario o postale.

E' possibile ottenere l'invio a mezzo e-mail o PEC dell'avviso TARI, richiedendolo espressamente all’indirizzo tributi@comune.tagiacozzo.aq.it

Qualora dovessero verificarsi ritardi nella consegna di tali avvisi da parte degli operatori postali,  il versamento potrà essere effettuato  oltre il termine di scadenza non incorrendo in alcuna sanzione.

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto
Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.
Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Tagliacozzo è collocato all'interno dello Schema regolatore
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

   REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Esaminato dalla COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI nella seduta del 23/09/2020 

Approvato dal CONSIGLIO COMUNALE con verbale n. 44 del 28/09/2020


Art. 17/ Dilazione di pagamento dei crediti arretrati

 Dilazione di pagamento dei crediti arretrati Dilazione di pagamento dei crediti arretrati 

 1. Qualora il contribuente versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute. 

 2. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l’istanza sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di trentasei rate, tenendo conto che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00. 

 3. I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili; 

d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;

e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;

f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili; 

g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili. 

 4. La documentazione in grado di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà, da allegare obbligatoriamente all’istanza volta ad ottenere la rateizzazione, a pena di decadenza, è la seguente: 

 a) per le persone fisiche, e quindi anche per le ditte individuali, deve essere allegata la certificazione ISEE, che non dovrà superare l’ammontare di euro 6.000,00; 

 b) per le società di persone, deve essere allegato l’ultimo bilancio approvato o, se in contabilità semplificata, l’ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle entrate, da cui deve emergere un risultato economico fra 0 e 10.000 euro; COMUNE DI TAGLIACOZZO (AQ) REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI 17

c) per le società di capitali e gli enti del terzo settore, deve essere allegato l’ultimo bilancio approvato, da cui emerga un risultato economico fra 0 e 10.000 euro. 

5. Il Funzionario responsabile del tributo, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, ha la facoltà, in presenza di particolari situazioni che emergono dall’istanze presentate, pur in assenza delle condizioni di cui al precedente articolo, di concedere la rateizzazione nonché di stabilire diverse modalità di determinazione del piano di rateizzazione

6. Alle rate che verranno concesse saranno applicati gli interessi di mora di cui all’articolo 19 nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione. 

7. L’istanza di cui al presente articolo è sottoposta al Responsabile dell’entrata o al soggetto affidatario della riscossione forzata, allegando idonea documentazione volta a dimostrare la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. 

8. Nel caso si renda necessario procedere celermente alla richiesta di rateizzazione, il debitore può presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, indicando le disponibilità presenti al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell’anno precedente, con l’impegno di presentare, entro e non oltre 20 giorni, la documentazione di cui al comma precedente. 

9. L’ammontare della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della presentazione dell’istanza o della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata. 

10. Nel caso di rateizzazione di tributi locali, ai fini dell’acquiescenza, la prima rata deve essere versata entro il termine di presentazione del ricorso. Sulla prima rata non sono applicati interessi moratori. 

11. Il pagamento della prima rata perfeziona l’accordo di rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di accoglimento della rateizzazione. 

12. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore perde il diritto al beneficio della rateizzazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito. 

 13. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero debito non ancora sanato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione. 

14. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori trentasei rate mensili, rispetto all’originario piano di rateizzazione.