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- Superfici di tassazione non corrette
- Numero occupanti utenze domestiche non corretto
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RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
ART. 72 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio della frazione organica ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, ai sensi del regolamento comunale per il progetto di compostaggio domestico, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29/05/2009, si applica una riduzione del 30%, calcolata sulla quota variabile della tariffa. 2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
ART. 73 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE 1. La tariffa si applica nella misura ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare. 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.
ART. 74 RIDUZIONI PER IL RECUPERO 1. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche che provvedono direttamente all’avvio al riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani può essere ridotta: a) Del 75% nel caso in cui i rifiuti assimilati avviati al recupero costituiscano la totalità dei rifiuti prodotti dall’attività economica; b) Del 40% nel caso in cui i rifiuti assimilati avviati al recupero costituiscano la parte prevalente dei rifiuti prodotti dall’attività economica; c) Del 10% nel caso in cui i rifiuti assimilati avviati al recupero non costituiscano la parte prevalente dei rifiuti prodotti dall’attività economica. 2. Al fine dell’applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 gli operatori economici, a consuntivo, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, devono dimostrare di aver avviato al riciclo i rifiuti mediante trasmissione all’Ufficio Tributi di adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti (copia “MUD” e formulari di trasporto vidimati a destinazione dal soggetto che ha provveduto all’attività di riciclo dei rifiuti stessi).
ART. 75 RIDUZIONE PER RIVENDITA PRODOTTI SFUSI 1. Gli esercizi commerciali che adottano sistemi “alla spina” per la vendita di detersivi, bevande, caffè ed altri prodotti alimentari e non, beneficiano della riduzione del 10% della parte variabile della tariffa, previa presentazione di adeguata documentazione e conseguente verifica. Qualora tale attività (sistemi di vendita “alla spina”) risulti quella prevalente, si applicherà la percentuale di riduzione del 50%. 2. Beneficiano inoltre della riduzione del 10%, della parte variabile della tariffa, gli esercizi pubblici che somministrano al pubblico, attraverso sistemi di depurazione, l’acqua del civico acquedotto. 3. L’esercizio che dimostra di essere un rivenditore esclusivamente di prodotti sfusi è esente dal pagamento della parte variabile.
ART. 76 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste ad una distanza compresa tra 500 e 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica e al 30% per le utenze poste ad una distanza superiore. 2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente. La riduzione verrà determinata a conguaglio sulla base di circostanziata relazione del responsabile del servizio di gestione dei rifiuti che individui i contribuenti interessati e la durata dei disagi.
ART. 77 ESENZIONE PER REDDITO 1. Sono esenti dalla tassa i nuclei familiari composti da non più di due persone conviventi, nonché i nuclei superiori a due unità purché gli altri componenti siano minorenni o disabili con certificazione rilasciata dall’ASL (percentuale minima 67%), a condizione che i soggetti siano titolari di un contratto di locazione registrato e qualora il reddito calcolato in base all’ISEE non sia superiore, per l’anno precedente a quello di riferimento, ad € 6.000,00. Tale importo potrà essere annualmente rideterminato in sede di approvazione delle tariffe da parte del Consiglio Comunale. 2. La domanda di esenzione deve essere presentata annualmente all’Ufficio Servizi Sociali entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sulla base di apposito modello messo a disposizione degli utenti. 3. Gli esoneri saranno disposti, di anno in anno, con determinazione dell’Ufficio Servizi Sociali il quale procederà alla valutazione delle domande presentate, comunicando all’Ufficio Tributi l’elenco dei soggetti esonerati in tempo utile per la formazione del ruolo per la riscossione della TARI per l’anno di competenza. 4. L'esonero potrà essere revocato qualora le condizioni di necessità dovessero venir meno; allo scopo di accertare i requisiti richiesti, l'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di effettuare le opportune indagini avvalendosi degli organismi comunali.
ART. 78 ESENZIONE PER ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 1. Sono esenti dal tributo i locali e le aree utilizzate da organizzazioni di volontariato, senza fini di lucro, iscritte nella competente sezione dell’albo regionale di cui alla Legge regionale n. 42/2013.
ART. 79 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. 2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una percentuale massima del 75% per la quota fissa e del 75% per la quota variabile della tariffa; la presente disposizione non si applica all’agevolazione prevista dal comma 1 dell’art. 75.
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A causa dell'emergenza Covid 19 le scadenze TARI 2020 sono state posticipate come sopra riportato.
RISCOSSIONE
1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, per posta semplice, o in alternativa per e-mail se richiesto dai contribuenti medesimi, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto alla TASI; le scadenze e i termini di versamento sono stabilite nella delibera consiliare di approvazione delle tariffe.
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4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
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DI SEGUITO I MODULI SCARICABILI PER LE COMUNICAZIONI DELLE VARIAZIONI
Si ricorda che è possibile ricevere la BOLLETTA TARI in via telematica (mail o PEC) con apposita istanza indirizzata all'Ufficio Tributi all'indirizzo: tributi@comune.taggia.im.it
Il contribuente è tenuto a comunicare eventuali variazioni di indirizzo di posta elettronica od a richiedere il ripristino della modalità di ricezione cartacea.
Qualora l'avviso di ricevimento non fosse pervenuto in modalità cartacea, è possibile richiederne copia mediante invio di una mail all'Ufficio Tributi: tributi@comune.taggia.im.it