3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
Calendario vigente della raccolta rifiuti urbani PORTA a PORTA (esposizione dei rifiuti dalle ore 22:00 alle ore 24:00 del giorno precedente la raccolta)
Lunedì |
Martedì |
Mercoledì |
Giovedì |
Venerdì |
Sabato |
ORGANICO PANNOLINI E PANNOLONI |
CARTA |
ORGANICO VETRO PANNOLINI E PANNOLONI |
PLASTICA METALLI |
INDIFFERENZIATO PANNOLINI E PANNOLONI |
ORGANICO |
Il gestore del servizio di raccolta rifiuti è attualmente la Società Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l. con sede legale in Via Edison, 27 c.a.p. 67051 Avezzano (AQ).
Numero Verde 800 272 670 - Telefono 0863 509177 - Email info@tekneko.com
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI SUPINO
ORARI DI APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI: LUNEDÌ, MARTEDÌ E SABATO dalle ore 08:00 alle ore 13:00
ELENCO DEI RIFIUTI AMMESSI
RAEE
Frigoriferi, condizionatori, lavastoviglie, lavatrici, televisori, monitor PC, stampanti, cellulari.
Ingombranti
Divani, materassi, giochi, oggettistica.
Abiti usati e prodotti tessili
Oli vegetali esausti
Olio di scarto di cucina, fritture, sottoli, ecc.
Neon e lampadine
Pile esauste, batterie ed accumulatori al piombo (solo provenienza domestica)
Oli minerali
Inerti di piccole ristrutturazioni domestiche (calcinacci, mattoni)
Verde
Residui di potature, sfalci, foglie ecc.
Legno
Toner e cartucce stampanti
Medicinali scaduti
ISTRUZIONI PER IL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI:
Raccolta della frazione organica:È possibile conferire: scarti di cucina, avanzi di cibo e frutta, alimenti avariati, tovaglioli di carta unti, ceneri spente, piccole potature di fiori, piante, sfalci d'erba, foglie
Non è possibile conferire: pannolini e pannoloni, assorbenti, stracci, spugne, gomme da masticare, cicche di sigarette.
Raccolta della carta, cartone e confezioni Tetra Pak:
È possibile conferire: giornali, riviste, imballaggi di carta e cartoncino, confezioni Tetra Pak per alimenti e bevande; fotocopie e fogli vari.
Non è possibile conferire: carta plastificata, carta forno, ogni tipo di carta, cartone e cartoncino che sia stato sporcato con vernici o altri prodotti tossici.
Plastica e Metalli:
È possibile conferire: imballaggi di plastica: bottiglie, flaconi per detersivi, piatti e bicchieri monouso, buste, vaschette, pellicole; Imballaggi di metallo: scatolame, lattine, fogli di alluminio, bombolette spray (tranne prodotti T/F), tubetti.
Non è possibile conferire: giocattoli rotti, posate di plastica, oggetti in gomma, tubi di plastica e metallo, penne.
Residuo indifferenziato:
È possibile conferire: pannolini e pannoloni, assorbenti, stracci sporchi, spugne, spazzolini, oggetti di gomma, posate monouso, cicche di sigarette, carta plastificata, lampadine, cocci di ceramica, porcellana e terracotta.
Non è possibile conferire: tutti i materiali separabili e riciclabili (organico, plastica e metalli, carta, cartone e cartoncino, vetro), rifiuti urbani pericolosi, ingombranti.
Vetro:
È possibile conferire: imballaggi di vetro: bottiglie, barattoli, vasetti, flaconi.
Non è possibile conferire: lampadine e lampade al neon, lastre di vetro, cristalli e specchi, oggetti in ceramica, porcellana, terracotta, damigiane e altri oggetti ingombranti.
3.1.G Carta della qualità del servizio
Delibera ARERA 15/2022/R/rif e Allegato A (TQRIF)
Approvata con Delibera di G.C. n. 59 del 03/07/2025
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI
Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2025 n. 24,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 marzo 2025, è stato introdotto il “Bonus
sociale per i rifiuti” previsto dall’articolo 57-bis del DL 14/2019.
Il
bonus, valido dal 1° gennaio 2025, è destinato unicamente a utenti domestici
con un ISEE fino a 9.530 euro (20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli) e consiste in una riduzione del 25% della TARI (o tariffa corrispettiva)
limitatamente ad una sola utenza (nel caso il nucleo familiare avesse più
abitazioni potrà avere diritto al bonus per una sola di esse). Per ottenere
l’agevolazione non è necessario presentare alcuna domanda in quanto
l'erogazione del bonus avviene in modo automatico, grazie alla collaborazione
tra INPS e Comuni, che ricevono i dati relativi agli ISEE validi per
l'individuazione dei beneficiari.
Il
finanziamento del bonus è a carico degli utenti per il tramite
dell’introduzione di una componente perequativa della TARI, denominata UR3, applicata
a tutte le utenze, domestiche e non. Con
la delibera 133/2025 ARERA ha fissato in sei euro a utenza l’ammontare
per il 2025 della componente perequativa UR3, necessaria a garantire la
copertura del bonus rifiuti; tale importo potrà essere aggiornato annualmente
dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura
delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
Come versare: Il pagamento dovrà essere effettuato tramite i modelli F24 precompilati e allegati all’avviso di pagamento, in relazione alla rata cui si riferisce il versamento ed all'importo dovuto, recanti altresì il Codice Tributo '3944' - TARI - Tassa sui Rifiuti, con codice Ente 'L009' riferito alla tassa da versare a favore del Comune ed il Codice Tributo 'TEFA', con codice Ente 'L009' riferito all’Addizionale Provinciale da versare a favore della Provincia di Frosinone.
Avvertenze: Anche dopo le scadenze il contribuente potrà
regolarizzare la propria posizione tributaria attraverso l’istituto del
ravvedimento operoso, con l'applicazione delle sanzioni ridotte, come disciplinato
dall'art. 13 del D.Lgs 472/97, modificato dall'art. 10-bis del D.Lgs. 124/2019
e come disciplinato dal ‘Regolamento Comunale relativo alle modalità di
esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi locali’ approvato con
D.C.C. n. 22 del 05.03.2019.
3.1.O Scadenze per il pagamento

Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
4° rata
Unica
AVVERTENZA
Come disposto con la Deliberazione di C.C. n. 10 del 30/04/2025 avente per oggetto “DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025), per consentire la corretta applicazione delle agevolazioni tariffarie TARI in favore delle utenze domestiche, introdotte dall'articolo 57-bis del D. L. 124/2019 e dal DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025, in via del tutto straordinaria e per il solo ruolo 2025, il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI sarà effettuato in 4 rate aventi scadenza il 30 settembre 2025, 30 novembre 2025, 31 gennaio 2026 e 2 aprile 2026 o in unica soluzione entro il 16 ottobre 2025.
Nel caso di ritardo nel chiarimento degli attuali dubbi applicativi in materia e nell'emanazione dei provvedimenti attuativi da parte dell'ARERA, sarà disposto, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, un eventuale ulteriore differimento delle suddette scadenze per il pagamento della tassa.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Nel caso di parziale od omesso versamento del dovuto TARI, il contribuente può provvedere a risanare spontaneamente la propria posizione contributiva, prima dell’eventuale notifica degli avvisi di accertamento a suo carico, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso che consente di sanare eventuali posizioni debitorie evitando il pagamento dell’intera sanzione.
È importante ricordare che il ricorso al ravvedimento operoso deve essere effettuato prima della notifica degli atti di liquidazione e di accertamento emessi dal Comune; lo strumento, quindi, è utilizzabile sempreché la violazione non sia stata già oggetto di verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia già avuto formale conoscenza.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
SEGNALAZIONE ERRORI IMPORTI
Eventuali errori nella determinazione degli importi addebitati e di errori e/o variazioni dei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, possono essere segnalati con le seguenti modalità:
di persona presso il Comune di Supino – Ufficio TARI
Via Guglielmo Marconi snc c.a.p. 03019 – Supino (FR) secondo piano
telefono 0775 226001 interno 5
email tributi@comune.supino.fr.it – P.E.C. comune.supino@legalmail.it
Orario e giornate di apertura
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 il martedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Presentazione istanze all’Ufficio Protocollo
Comune di Supino - Ufficio Protocollo: Via Guglielmo Marconi snc c.a.p. 03019 – Supino (FR) – primo piano
Pec: comune.supino@legalmail.it3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
Gestore Attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti
COMUNE DI SUPINO – UFFICIO TARI
Via Guglielmo Marconi snc c.a.p. 03019 – Supino (FR) secondo piano
telefono 0775 226001 interno 5
email tributi@comune.supino.fr.it – P.E.C. comune.supino@legalmail.it
Orario e giornate di apertura
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 il martedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30
COMUNE DI SUPINO - UFFICIO PROTOCOLLO
Via Guglielmo Marconi snc c.a.p. 03019 – Supino (FR) – primo piano
Pec: comune.supino@legalmail.it
Gestore raccolta e trasporto e dello spazzamento e lavaggio delle strade:
TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI S.R.L.
Via Edison, 27, c.a.p. 67051 - Avezzano AQ
Telefono: 0863 497000 – email: info@tekneko.com
Numero verde 800.272.670 Dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 14.00.
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
REGOLAMENTO RATEIZZAZIONI E COMPENSAZIONI TRIBUTI LOCALI
Il Regolamento comunale per la disciplina delle rateizzazioni e compensazioni applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27/12/2018, disciplina il procedimento per la concessione, in via eccezionale e in situazioni di obiettiva difficoltà, della rateizzazione di pagamento degli avvisi di accertamento ed ingiunzioni fiscali delle imposte e tributi locali emessi dal Comune di Supino o dal Concessionario relativamente ai tributi affidati in concessione.
L'istanza di rateizzazione può essere redatta utilizzando i modelli allegati e consegnata a mano o spedita tramite raccomandata AR all’Ufficio Protocollo del Comune di Supino sito in Via Guglielmo Marconi snc c.a.p. 03019 – Supino (FR) – primo piano. In alternativa è possibile inviare la richiesta tramite PEC al seguente indirizzo: comune.supino@legalmail.it
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
ART. 27 REGOLAMENTO TARI (approvato con Deliberazione di C.C. n. 8 del 23/04/2025)
DICHIARAZIONE TARI
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso o altri simili, entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo posta elettronica.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività o specifica dell'attività svolta, indirizzo PEC;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La dichiarazione vale anche quale richiesta di attivazione del servizio.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di 90 giorni dalla data del verificarsi dell'evento il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il
possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro Il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi dell'evento.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.