3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
- la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999;
- la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei coefficienti prescelta.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Riduzioni della Tariffa della
TARI per le utenze domestiche
La
tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota
variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: le unità immobiliari adibite a civile abitazione
prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura
dei servizi pubblici di rete: 50%; le unità immobiliari per le quali sono stati
rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione edilizia con permesso a costruire, limitatamente
al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio
dell’occupazione con obbligo di denuncia annuale: 30%; le utenze domestiche prive di arredo e servite
da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio
idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione
autonoma): 50%; abitazioni tenute a disposizione, dai non
residenti, per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo anche da
cittadini italiani iscritti all’AIRE: 30%.
Le
riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva
sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e
documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di
variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa
dichiarazione.
Alle
utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti
organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, nel rispetto
delle norme previste dal regolamento di igiene urbana, si applica una riduzione
del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 28 Febbraio
dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il
compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e
corredata dalla documentazione attestante l’acquisto / il possesso
dell’apposita compostiera.
Le
riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne
vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa
dichiarazione.
Riduzioni della Tariffa della
TARI per le utenze non domestiche
-
La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni l’anno solare.
-
La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
Riduzioni della tariffa della TARI per inferiori livelli di prestazione del servizio
-
La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. S’intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
-
Per le finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
-
Per le utenze fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto del 60%.
-
La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.
Agevolazioni ed esenzioni TARI
-
È stabilita esenzione totale, limitatamente alle abitazioni di residenza ed una pertinenza, per i cittadini che versano in condizioni socio-economiche disagiate, attestate dall’ufficio Servizi Sociali e Tributi, che abbiano un ISEE corrente non superiore a € 3.000,00.
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L’utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta, allegando il modello ISEE corrente, entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno direttamente al Comune. Tale agevolazione sarà computata a decorrere dallo stesso anno, pena decadenza del diritto.
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I nuclei familiari, che istituiscono la propria residenza nel Comune di Spinazzola, a condizione che non l’abbiano già avuta nei 5 anni precedenti ( condizione che deve valere per tutti i componenti il nucleo familiare), hanno diritto all’esenzione totale del tributo per un totale di 5 anni, a far data dall’iscrizione all’anagrafe.
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Sono esenti dal tributo i fabbricati nel centro storico di nuova occupazione per motivi residenziali o per svolgimento attività di tipo commerciale, artigianale, di servizi e professionali per i primi 2 anni.
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Per le attività/esercizi che aderiscano a progetti di rilevanza sociale, integrando una o più persone nel loro organico, avranno diritto ad un’esenzione del 5% previa attestazione rilasciata dall’Ufficio Servizi Sociali.
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Le esenzioni di cui sopra, qualora non diversamente specificato nella deliberazione di approvazione delle tariffe, saranno imputate a tutti i contribuenti tari.