L'ART. 19 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI PREVEDE LE MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI:
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Ai
sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono
stabilite le agevolazioni tariffarie per particolari situazioni di disagio
economico e sociale.
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Le
agevolazioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del
comune stesso.
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Le
agevolazioni saranno concesse annualmente su richiesta e secondo modalità
e criteri definiti in apposito bando, adottato con determinazione del
Responsabile del servizio economico-finanziario, personale e tributi, che
dovrà conformarsi ai seguenti criteri generali:
a) Nell’applicazione delle agevolazioni
si applicano i criteri e le modalità di rilevazione della situazione economica
dei diretti interessati, secondo la disciplina contenute nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n.159, recante“Regolamento concernente la revisione delle
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE)”.
b) L’agevolazione si articola nella
riduzione in percentuale della parte variabile e fissa della tariffa della TARI
con riferimento all’indicatore ISEE e nei seguenti limiti massimi:
·
Valore
ISEE da € 0,00 a € 3.000,00 riduzione massima del 90% della TARI;
·
Valore
ISEE da € 3.000,01 a € 5.000,00 riduzione massima del 70% della TARI;
·
Valore
ISEE da €5.000,01 a € 12.000,00 riduzione massima del 50% della TARI.
c) Per avere diritto all’agevolazione il
richiedente deve:
·
Essere
effettivamente ed anagraficamente residente nell’alloggio oggetto della tassa
per il quale richiede l’agevolazione. Si considerano equiparate le abitazioni
possedute a titolo proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in struttura protetta a seguito di ricovero permanente, ciò a
condizione che l’abitazione stessa non risulti occupata da altri;
·
Essere
in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti relativa al quinquennio
precedente, ovvero aver attivato piani di rateizzazione per il versamento del
credito maturato e/o altre forme di definizione agevolate previste dalle
normative vigenti;
·
Provvedere
ad eseguire correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le
disposizioni previste dal vigente regolamento in materia di gestione dei
rifiuti solidi urbani e assimilati. A tal fine, comprovano tale requisito
l’assenza di contestazioni accertate nell’annualità in corso ed in quella
antecedente rispetto alla data di presentazione della richiesta di
agevolazione.
Le
agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle
risorse stanziate nel bilancio di previsione. Nel caso in cui le richieste
eccedano la disponibilità delle risorse stanziate, l’Amministrazione, con
atto della Giunta Comunale, potrà provvedere alla loro rimodulazione in
maniera proporzionale sulla base delle fasce ISEE.
Per
i soggetti aventi i requisiti che danno diritto all’agevolazione e che
presentino regolare richiesta entro il termine previsto dal bando è
sospesa la riscossione degli avvisi in acconto della TARI.
Gli
uffici, in esito al riconoscimento dell’agevolazione, provvederanno alle
attività di emissione degli avvisi di pagamento del saldo della TARI,
ricalcolati tenendo conto della misura dell’agevolazione spettante e degli
eventuali pagamenti eseguiti in acconto.
Al
fine di agevolare e di semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti
aventi diritto, nelle more dell’adozione del bando, l’Amministrazione, con
apposito atto della Giunta comunale, può sospendere la riscossione della
TARI ai soggetti che nell’anno precedente avevano diritto
all’agevolazione.