APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
1. Per le utenze domestiche di residenza la tariffa si compone di una quota fissa riferita all’unità immobiliare e di una quota variabile calcolata con riferimento ai componenti il nucleo familiare determinato ad una certa data fissata annualmente in sede di approvazione delle tariffe. Ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si conteggiano i componenti oltre il quinto. Per gli anziani che dimorano stabilmente in istituti di ricovero, è applicata la tariffa per le abitazioni non di residenza anche se non viene variata la residenza. Tale agevolazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione di cui all’art. 18.
2. Per le utenze domestiche non di residenza la tariffa si compone di una quota fissa riferita all’unità immobiliare.
3. Per le utenze non domestiche la tariffa si compone di una quota fissa riferita all’unità immobiliare e di una quota variabile calcolata in base ai metri quadrati dell’immobile.
RIDUZIONI ED ESENZIONI
1. La TARI è ridotta del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l’anno o ad uso non continuativo, ma ricorrente. La predetta riduzione compete soltanto quando l’uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall’autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l’agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall’anno successivo.
2. Sono esentati dal pagamento del tributo - i locali od aree utilizzate per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.
- le abitazioni occupate da famiglie in condizioni di accertata indigenza, dichiarata e riconosciuta dalla Giunta comunale con specifico atto.
Potranno essere previste premialità incentivanti, ulteriori riduzioni ed esenzioni, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, rispetto a quelle previste.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro i termini di Legge, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro il termine di proposizione del ricorso, con addebito delle spese di notifica, ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.