DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI
1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno civile, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. Le tariffe della TARI sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato 1 al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
1. Per le utenze domestiche di residenza la tariffa si compone di una quota fissa riferita all’unità immobiliare e di una quota variabile calcolata con riferimento ai componenti il nucleo familiare determinato ad una certa data fissata annualmente in sede di approvazione delle tariffe. Ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si conteggiano i componenti oltre il quinto. Per gli anziani che dimorano stabilmente in istituti di ricovero, è applicata la tariffa per le abitazioni non di residenza anche se non viene variata la residenza. Tale agevolazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione di cui all’art. 18.
2. Per le utenze domestiche non di residenza la tariffa si compone di una quota fissa riferita all’unità immobiliare.
3. Per le utenze non domestiche la tariffa si compone di una quota fissa riferita all’unità immobiliare e di una quota variabile calcolata in base ai metri quadrati dell’immobile.
RIDUZIONI ED ESENZIONI
1. La TARI è ridotta del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l’anno o ad uso non continuativo, ma ricorrente. La predetta riduzione compete soltanto quando l’uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall’autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l’agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall’anno successivo.
2. Sono esentati dal pagamento del tributo - i locali od aree utilizzate per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.
- le abitazioni occupate da famiglie in condizioni di accertata indigenza, dichiarata e riconosciuta dalla Giunta comunale con specifico atto.