Trasparenza Rifiuti Sori
Trasparenza Rifiuti Sori

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Sori

Logo Anutel

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Sori

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Trasparenza Rifiuti Sori
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

Per ulteriori informazioni/segnalazioni in merito a raccolta e trasporto rifiuti e lavaggio strade, è  disponibile:


ECO SPORTELLO (INFO POINT)

Sori: palazzo del Comune, Via G. Stagno n. 19, aperto ogni sabato non festivo dalle ore 8.00 alle ore 10.30

Pieve Ligure: Centro Giovani, Via XXV Aprile n. 195, aperto ogni lunedì non festivo dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Bogliasco: Sede del Comune, Via G. Mazzini n. 122, aperto ogni sabato non festivo dalle ore 10.45 alle ore 13.00


AMIU GENOVA SPA

Utilizzando la piattaforma: segnalazioni.amiu.genova.it per avere informazioni, inoltrare richieste o reclami sui servizi Amiu

contattando il NUMERO VERDE 800.95.77.00


UFFICIO AMBIENTE DEL COMUNE DI SORI - Via G. Stagno n. 19 - tel. 0185733231 - email: ambientedemanio@comune.sori.ge.it


Per informazioni in ordine alla Tariffazione Tari potete rivolgervi all’ufficio Tributi del Comune di Sori.

L’ufficio Tributi riceve il martedì dalle 09:00 alle 12:00 o in altra giornata e fascia oraria concordata con il personale dipendente

Telefono 0185733218 Fax 0185733205 email tributi@comune.sori.ge.it

Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile
Per avere informazioni, inoltrare richieste o reclami sui servizi Amiu, utilizza la piattaforma: segnalazioni.amiu.genova.it Numero Verde 800957700
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
RACCOLTA ORGANICO UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE (PICCOLI PRODUTTORI) (chiuso in sacchi compostabili nel contenitore marrone)
lunedì:
EXTRA URBANO
martedì:
URBANO
mercoledì:
URBANO ESTIVO (01.06-30.09)
giovedì:
EXTRA URBANO ESTIVO (01.06-30.09)
venerdì:
URBANO
sabato:
EXTRA URBANO
SECCO RESIDUO UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE (PICCOLI PRODUTTORI) (chiuso negli appositi sacchi grigi, nel contenitore grigio)
venerdì:
URBANO
sabato:
EXTRA URBANO
RACCOLTA PLASTICA/METALLI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE (PICCOLI PRODUTTORI)(chiuso negli appositi sacchi gialli)
lunedì:
EXTRA URBANO
martedì:
URBANO
RACCOLTA CARTA/CARTONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE (PICCOLI PRODUTTORI)(chiuso negli appositi sacchi in carta)
mercoledì:
URBANO
giovedì:
EXTRA URBANO
RACCOLTA VETRO UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE (PICCOLI PRODUTTORI)(Contenitore verde. Non introdurre sacchi in plastica)
mercoledì:
URBANO
giovedì:
EXTRA URBANO
PANNOLINI/PANNOLONI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE (PICCOLI PRODUTTORI)(chiusi negli appositi sacchi viola. Attivazione servizio a domicilio gratuito compilando l'apposito modulo ritirabile presso l'Ecosportello e presso il Comune.
lunedì:
EXTRA URBANO
martedì:
URBANO
mercoledì:
URBANO
giovedì:
EXTRA URBANO
venerdì:
URBANO
sabato:
EXTRA URBANO
RACCOLTA ORGANICO UTENZE NON DOMESTICHE (GRANDI PRODUTTORI) (chiuso in sacchi compostabili nel contenitore marrone)
lunedì:
EXTRA URBANO e URBANO ESTIVO (01.06-30.09)
martedì:
URBANO e EXTRA URBANO ESTIVO (01.06-30.09)
mercoledì:
URBANO
giovedì:
EXTRA URBANO
venerdì:
URBANO e EXTRA URBANO ESTIVO (01.06-30.09)
sabato:
EXTRA URBANO e URBANO ESTIVO (01.06-30.09)
RACCOLTA SECCO RESIDUO UTENZE NON DOMESTICHE (GRANDI PRODUTTORI( (chiuso negli appositi sacchi grigi, nel contenitore grigio)
venerdì:
URBANO
sabato:
EXTRA URBANO
RACCOLTA PLASTICA/METALLI UTENZE NON DOMESTICHE (GRANDI PRODUTTORI) (chiuso negli appositi sacchi gialli)
lunedì:
EXTRA URBANO
martedì:
URBANO
venerdì:
URBANO ESTIVO (01.06-30.09)
sabato:
EXTRA URBANO ESTIVO (01.06.-30-09)
RACCOLTA CARTA/CARTONE UTENZE NON DOMESTICHE (GRANDI PRODUTTORI)(chiuso negli appositi sacchi in carta)
mercoledì:
URBANO (carta)
giovedì:
EXTRA URBANO (carta + cartone) URBANO (cartone)
sabato:
EXTRA URBANO (carta + cartone) URBANO (carta + cartone)
RACCOLTA VETRO UTENZE NON DOMESTICHE (GRANDIPRODUTTORI)(Contenitore verde. Non introdurre sacchi in plastica)
lunedì:
URBANO ESTIVO (01.06-30.09) EXTRA URBANO ESTIVO (01.06-30.09)
mercoledì:
URBANO
giovedì:
EXTRA URBANO
venerdì:
URBANO
sabato:
EXTRA URBANO
PANNOLINI/PANNOLONI UTENZE NON DOMESTICHE (GRANDI PRODUTTORI)(chiusi negli appositi sacchi viola. Attivazione servizio a domicilio gratuito compilando l'apposito modulo ritirabile presso l'Ecosportello e presso il Comune.
lunedì:
EXTRA URBANO
martedì:
URBANO
mercoledì:
URBANO
giovedì:
EXTRA URBANO
venerdì:
URBANO
sabato:
EXTRA URBANO

CALENDARIO ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PICCOLI PRODUTTORI Consultare l'allegato volantino denominato "Volantino Sori UD-PICCOLIPROD-7-03_br.pdf

EXTRA URBANO:

Esporre i contenitori entro le ore 7 della giornata di raccolta

Frazioni: Canepa, Capreno, Cornua, Cortino, Cretti, Fulle Magnone, Lago, Levà, Polanesi, Rovere, Rupanego, Sant'Apollinare, San Bartolomeo, Sussisa, Teriasca, Tersori

URBANO:

Esporre i contenitori la sera prima della giornata di raccolta, dopo le 19.00

Frazione: Sori


CALENDARIO ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE GRANDI PRODUTTORI (campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. Attività industriali con capannoni di produzione. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, bar, caffè, pasticceria. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. Case di cura e riposo. Stabilimenti balneari. Consultare l'allegato volantino denominato "Volantino Sori UND-GRANDIPROD-7-03_br.pdf"

EXTRA URBANO:

Esporre i contenitori entro le ore 7 della giornata di raccolta

Frazioni: Canepa, Capreno, Cornua, Cortino, Cretti, Fulle Magnone, Lago, Levà, Polanesi, Rovere, Rupanego, Sant'Apollinare, San Bartolomeo, Sussisa, Teriasca, Tersori

URBANO:

Esporre i contenitori la sera prima della giornata di raccolta, dopo le 19.00

Frazione: Sori



CENTRO DI RACCOLTA

Se devi disfarti di mobili, piccoli e grandi elettrodomestici, rifiuti pericolosi (es. pile, olio da cucina o per frittura) puoi recarti presso il Centro di Raccolta in Via Marconi 53 - Bogliasco aperto nei giorni:

Lunedì        ore   8.00 -  12.00

Mercoledì    ore 14.00 -  18.00

Venerdì       ore   8.00 -  12.00

Sabato       ore   8.00 -  12.00


FURGONE ECOVAN (piattaforma ecologica mobile)

L'EcoVan è un camioncino allestito per la raccolta di piccoli ingombranti, rifiuti pericolosi e piccoli RAEE (Rifiuti da Apparecchi elettrici ed elettronici).

Si trova:

dal 1° giugno al 30 settembre in Piazza Ghio il giovedì e la domenica dalle ore 14.00 alle ore 16.00

dal 1° ottobre al 31 maggio in Piazza Ghio la domenica dalle ore ore 14.00 alle ore 16.00


RITIRO A DOMICILIO 

Servizio gratuito di ritiro degli ingombranti e di sfalci e potature su strada pubblica e carrabile (massimo 5 pezzi)

Per prendere appuntamento contattare il NUMERO VERDE 800.95.77.00


ECOSPORTELLO

Gli utenti possono rivolgersi indifferentemente a uno dei seguenti sportelli per ritirare i materiali della raccolta e chiedere informazioni:

SORI: palazzo comunale Via G. Stagno n. 19 pt - aperto ogni sabato non festivo dalle ore 8.00 alle ore 10.30

PIEVE LIGURE: centro giovani, Via XXV Aprile n. 195 - aperto ogni lunedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

BOGLIASCO: sede del Comune, Via Mazzini n. 122 - aperto ogni sabato dalle ore 10.45 alle 13.00




Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
ECO SPORTELLO (INFO POINT)
Gli utenti possono rivolgersi indifferentemente a uno dei seguenti sportelli per ritirare i materiali della raccolta e richiedere informazioni: SORI: palazzo del Comune, Via G. Stagno n. 19 pt - aperto ogni sabato non festivo dalle ore 8.00 alle ore 10.30 PIEVE LIGURE: Centro Giovani, Via XXV Aprile n.- 195 - aperto ogni lunedì non festivo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 BOGLIASCO: sede del Comune, Via G. Mazzini n. 122 - aperto ogni sabato non festivo dalle ore 10.45 alle ore 13.00
Geom. Pozzo Matteo
Uff. Ambiente Comune di Sori (GE)
.
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Anno 2019: 74,34 %
Anno 2018: 73,42 %
Anno 2017: 70,83 %

Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Il servizio di spazzamento meccanizzato e lavaggio strade è previsto ogni venerdì mattina nel centro paese.
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
OCCUPANTI 3
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 3 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 364,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,56
Tariffa variabile: € 195,83
Quota fissa: € 1,56 * 100 * (365/365) = € 156,00
Quota variabile: € 195,83 * (365/365) = € 195,83
Totale imposta: € 156,00 + € 195,83 = € 351,83
Totale: € 351,83 + 3 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 363,98
Totale arrotondato: € 364,00
BAR, PASTICCERIA
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 3 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 2196,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,27
Tariffa variabile: € 21,03
Quota fissa: € 0,27 * 100 * (365/365) = € 27,00
Quota variabile: € 21,03 * 100 * (365/365) = € 2.103,00
Totale imposta: € 27,00 + € 2.103,00 = € 2.130,00
Totale: € 2.130,00 + 3 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 2.195,50
Totale arrotondato: € 2196,00
Le tariffe applicate sono state determinate utilizzando il metodo approvato con il DPR n. 158/1999, che prevede una quota fissa e una variabile sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche.
Per le utenze domestiche il conteggio del tributo dovuto tiene conto delle superfici occupate e del numero dei componenti il nucleo familiare. Per le utenze non domestiche il conteggio tiene conto delle superfici occupate e della tipologia di attività svolta. All'importo complessivo della TARI occorre aggiungere il tributo provinciale, per le funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale spettante alla Città Metropolitana di Genova, calcolato nella percentuale del 3% degli importi dovuti al Comune.

Per le utenze domestiche, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dai registri dell’Anagrafe del Comune, considerando presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel numero dei componenti devono comunque essere considerate le persone che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 26 del Regolamento Comunale TARI, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Per le utenze domestiche tenute a disposizione nelle quali non risultino soggetti residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Comunale TARI, a condizione che sia l’unico proprietario, o in mancanza quello di n. 3 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione dell’avviso di pagamento, o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia ai fini della tassa dell’anno d’imposta successivo, fatte salve eventuali dichiarazione di variazione presentate tempestivamente dal contribuente.

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 1.703,23 t
Cluster: Comuni in zone litoranee con basso livello di benessere - € 62,2158
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 80,55%
Fattori di contesto del comune: € 53,6519260494707
Economie e diseconomie di scala: € 0,68652
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 0
Impianti di trattamento meccanico biologico: 5
Discariche: 7
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 31,35 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 0,00 %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 10,20 %
Rifiuti smaltiti in discarica: 51,27 %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

Il Regolamento Comunale per la TARI prevede delle RIDUZIONI del TRIBUTO.

Per le tipologie di riduzione si rimanda al regolamento comunale TARI ai seguenti articoli:

Art. 18 RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 20  RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Art. 21 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 22 ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

In allegato è disponibile la modulistica dedicata alla richiesta di riduzioni/esenzioni TARI





Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
Modelli precompilati inviati insieme all’invito al pagamento
Il pagamento dei Modelli F24 può esser effettuato presso qualsiasi sportello bancario e/o postale senza ulteriori costi aggiuntivi e per chi volesse pagare in unica soluzione basterà utilizzare simultaneamente i Modelli F24 predisposti per il pagamento rateizzato.
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso


Così come previsto dal vigente Regolamento Comunale TARI il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato, al massimo in tre rate, scadenti rispettivamente:


il 16 giugno, il 16 settembre e il 16 dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno. 


Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. 


È facoltà del Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe di stabilire delle rate e delle scadenze differenti specificandone le ragioni.






Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto
 A seguito dell’invio degli avvisi pagamento TARI, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all’emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata A/R.
L’importo indicato in detto sollecito dovrà esser versato entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nel sollecito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, un avviso di accertamento per omesso o parziale pagamento ai sensi dell’art. 1 commi da 784 a 804 della Legge n. 160/2019, con applicazione della sanzione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 471/1997 (sanzione del 30%).
Tale avviso, da notificarsi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale la tassa è dovuta, indica le somme da versare in unica soluzione entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica ed emissione atto, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva, con ulteriore irrogazione della sanzione per omesso/parziale pagamento degli interessi di mora e delle spese di riscossione aggiuntive.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, entro il termine previsto dal Regolamento Comunale TARI, si applica la sanzione amministrativa del:
100% sul maggior tributo con un minimo di € 50,00

In caso di infedele denuncia si applica alla sanzione amministrativa del:
50% sul maggior tributo con un minimo di € 50,00

Entrambe le SANZIONI AMMINISTRATIVE vengono RIDOTTE ad 1/3 in caso di acquiescenza entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.
L’invio del documento di pagamento è effettuato nei confronti di tutti i soggetti che risultano iscritti e che non si sono cancellati dall’archivio dei soggetti tenuti al pagamento della tassa. Rammentiamo, inoltre, che, ai sensi della legge d’imposta n. 147/2013, il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione TARI all’Ufficio Tributi in caso di acquisto, vendita o locazione di immobili, apertura o chiusura di attività commerciale, cambio residenza, variazioni catastali, decesso del precedente intestatario del
tributo. La dichiarazione dovrà esser presentata entro e non oltre il 30 Giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il fatto. Decorso predetto termine l’Ente procederà alla notifica dell’accertamento per omessa/infedele dichiarazione.
Si invita, altresì, a verificare che i dati concernenti la superficie (mq), il numero dei componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) e gli estremi catastali siano corretti; qualora non fossero corrispondenti o risultassero assenti, è necessario comunicare tempestivamente all’Ufficio Tributi i dati esatti.

Si comunica che eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti:
- presso l’Ufficio Tributi del Comune di Sori, sito in Sori (GE) Via G. Stagno n, 19 Piano I – il martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o in altra giornata e/o fascia oraria concordata con il personale dipendente
- telefonicamente all’ufficio tributi 0185-733218
- inviando una mail al seguente indirizzo: tributi@comune.sori.ge.it
- inviando un fax al numero 0185-733205

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Sori è collocato all'interno dello Schema regolatore I

Il Comune di Sori è collocato all'interno dello Schema regolatore I
Il Comune di Sori è posizionato nello schema regolatorio I LIVELLO quantitativo minimo come deliberato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 32/2022 e come ratificato dal Consiglio Comunale della Delibera n. 14/2023.
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

Secondo quanto previsto dall'attuale Regolamento TARI Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni e nelle modalità previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate, il cui dettaglio è sottoriportato: 



ARTICOLO 30 – Le modalità di rateazione
1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell’entrata patrimoniale, su richiesta
del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la
ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento e
ingiunzioni di pagamento anche se notificati ante 01/01/2020 e a prescindere che si tratti di
atti impugnati, per i quali non è ancora decorso il termine utile per l’impugnazione, ovvero
divenuti definitivi, in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo
restando che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il
seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

A prova della condizione di obiettiva difficoltà economica il contribuente deve

obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:
1) Persone fisiche e ditte individuali:
a) la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad € 20.000,00;
2) Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.):
a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
b) saldo contabile alla data della richiesta di tutti i conti correnti postali e bancari con l'indicazione anche degli affidamenti;
c) copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore ad € 10.000,00;
3) Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:
a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
b) copia del bilancio di esercizio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese. Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi ovvero il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico-patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio (ancorché lo stesso sia riferito ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi) dovrà essere prodotta, in alternativa, una relazione economico-patrimoniale, redatta secondo i criteri previsti dall’art. 2423 e seguenti del Codice Civile, risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateizzazione, approvata dall’assemblea ovvero dall’organo di revisione contabile;
c) prospetto di calcolo dell'indice di liquidità, che deve risultare inferiore ad 1, sottoscritto da revisori legali dei conti, o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili deve essere determinato secondo le voci del bilancio approvato e depositato, relativo ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi oppure sulla base della relazione economico-patrimoniale risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell’istanza.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali, nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

3. L’importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell’acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione
6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata patrimoniale può derogare all’importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.
10. Se l’importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è invece superiore ad € 5.000,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l’intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell’ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione.
La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:
a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C. C.;
c) l’immediata operatività a semplice richiesta del Comune;

d) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune;



Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

NEI LINK VERDI SOTTO RIPORTATI, GLI UTENTI POSSONO SCARICARE LA MODULISTICA RELATIVA ALLE DICHIARAZIONI TARI di ISCRIZIONE/VARIAZIONE/CESSAZIONE ecc.

Ai sensi del vigente Regolamento TARI si riportano gli articoli rilevanti ai fini delle modalità e termini per la presentazione di richieste di attivazione, variazione  e cessazione del servizio 

Art. 5
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso in cui ha avuto inizio l’occupazione, la detenzione o, nell’ipotesi di cui all’art. 8, comma 4, il possesso.
2. L’obbligazione tributaria cessa a decorrere dal giorno in cui termina l’occupazione, la detenzione o il possesso. Il contribuente deve presentare la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell’anno successivo.



Art. 25
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione della tassa e, in particolare, l'inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche: da uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare nel caso di residenti e nel caso di non residenti da uno degli occupanti/detentori/possessori a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell’attività o, nei casi di cui all’art. 17, comma 6, ultimo periodo, da uno degli occupanti/ detentori/possessori a qualsiasi titolo;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
3. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.


Art. 26
CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data dell’inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o a mezzo fax o inviata in via telematica con posta certificata. La denuncia si intende consegnata:
- all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta;
- alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale;
- alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax;
- alla data d’invio in caso di PEC.
2. Ai fini dell’applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alle destinazioni d’uso dei locali o delle aree scoperte, che comportano un aumento della tassa
producono effetto dal mese successivo all’effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione sia presentata entro il termine previsto, decorrendo altrimenti dal mese successivo alla data di presentazione della denuncia di variazione. Le variazioni di tassa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di cessazione, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso della tassa relativa alla restante parte dell’anno a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
6. In caso di tardiva presentazione della denuncia di cessazione, nessuno sgravio è spettante per l’anno in cui l’utenza è cessata e il tributo non è dovuto per le annualità successive se il denunciante dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
7. Al fine di evitare una duplicazione tributaria, qualora venga presentata una nuova dichiarazione di inizio occupazione/detenzione/possesso a titolo di subentro per un locale e/o area già iscritto ad un altro soggetto passivo e tale nuova dichiarazione risulti adeguatamente documentata nel suo presupposto impositivo, la precedente iscrizione può essere cessata d’ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il decesso.
9. La dichiarazione deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a) i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, numeri telefono, fax e indirizzo e-mail);
b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni, la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
d) l’ubicazione dell’utenza, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
e) la destinazione d’uso dei singoli locali e aree e la superficie calpestabile, fatta salva l’entrata in vigore del criterio della superficie catastale di cui all’art. 8, comma 2;
f) il numero degli occupanti i locali;
g) le generalità e il codice fiscale dei soggetti coobbligati;
h) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o aree o in cui
è intervenuta la variazione o cessazione;
i) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
j) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale. Nell’ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
Utenze non domestiche
a) I dati identificativi del soggetto passivo (denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o
legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC, numeri telefono e fax);
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), con indicazione della qualifica;
c) l’ubicazione dell’utenza, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
d) la destinazione d’uso dei singoli locali e aree e la superficie calpestabile, fatta salva l’entrata in vigore del criterio della superficie catastale di cui all’art. 8, comma 2;
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o aree o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale. Nell’ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere
comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
10. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.