Le utenze domestiche sono articolate in sei categorie, in relazione al numero degli occupanti; se gli occupanti sono più di sei, si applica comunque la tariffa prevista per sei occupanti. Il numero degli occupanti, per i residenti, è allineato a quello risultante all’Anagrafe Comunale alla data di elaborazione degli avvisi per le rate di acconto, mentre per il calcolo della terza rata a saldo si fa riferimento alla situazione anagrafica al 31/07 del anno corrente. Per i non residenti, in assenza di diversa dichiarazione, il numero degli occupanti è attribuito in base al criterio presuntivo di cui all’art. 10 del Regolamento Tari: 2 occupanti per una superficie dell'abitazione dichiarata/accertata fino a 70 mq, 3 occupanti per superficie dell'abitazione dichiarata/accertata da 71 a 100 mq; 4 occupanti per superficie dell'abitazione dichiarata/accertata oltre i 100 mq.
Le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività ai sensi del D.P.R. n. 158/1999.
TRIBUTO = (METRI QUADRATI x QUOTA FISSA) + QUOTA VARIABILE
Per le utenze non domestiche, la tariffa, per ciascuna delle 30 categorie, è sempre articolata in una quota fissa ed una variabile, ma il tributo dovuto è calcolato con la seguente formula:
TRIBUTO = METRI QUADRATI x (QUOTA FISSA + QUOTA VARIABILE)
Infine, al tributo determinato come sopra, si aggiunge il 5%, dell'addizionale provinciale.
1^ RATA “acconto”, con scadenza 30/09/2021, di importo pari al 30% del tributo dovuto, determinato applicando le tariffe e le riduzioni vigenti nell'anno 2019 ed in base alle risultanze anagrafiche al momento dell'emissione.
2^ RATA “acconto”, con scadenza 16/11/2021, di importo pari al 30% del tributo dovuto, determinato applicando le tariffe e le riduzioni vigenti nell'anno 2019 ed in base alle risultanze anagrafiche al momento dell'emissione
3^ RATA “saldo/conguaglio”, con scadenza 16/12/2021, il cui importo è calcolato scomputando quanto richiesto in acconto dal tributo dovuto per l’intero anno .
L’omesso e/o ritardato pagamento della TARI comporta l’applicazione di una sanzione da parte del Comune, previa notifica di avviso di accertamento, pari al 30% della tassa non pagata o pagata in ritardo, ridotta al 15% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni e ulteriormente ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, nonché degli interessi sul tributo non versato calcolato al tasso legale, maggiorato dell'1,5%, con maturazione giorno per giorno.
I Contribuenti che non abbiano versato nei termini, o abbiano effettuato versamenti parziali dei tributi comunali, possono sanare la violazione, mediante l’applicazione del ravvedimento operoso pagando il tributo non versato maggiorato della sanzione ridotta, differenziata come sotto riportata, nonché degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Il ravvedimento operoso é da intendersi quale adempimento spontaneo ed utilizzabile solo se la violazione di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo non sia stata già contestata dall’Ente e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa, per ciascun anno oggetto del ravvedimento.
FATTISPECIE |
MODALITA’ RAVVEDIMENTO |
SANZIONE RIDOTTA |
Omesso/parziale versamento Ravvedimento sprint |
Entro 14 giorni dalla scadenza fissata per il versamento |
0,1% per ogni giorno fino al quattordicesimo |
Omesso/parziale versamento Ravvedimento breve |
Dal 15° al 30° giorno di ritardo rispetto alla scadenza fissata per il versamento |
1/10 del 15% =1,50% |
Omesso/parziale versamento Ravvedimento intermedio |
Dal 31° al 90° giorno di ritardo rispetto alla scadenza fissata per il versamento |
1/9 del 15%=1,67% |
Omesso/parziale versamento Ravvedimento ordinario |
Dal 91° giorno alla data di scadenza del termine dichiarativo per l’anno oggetto del ravvedimento. |
1/8 del 30%=3,75% |
Omesso/parziale versamento Ravvedimento ultrannuale |
Oltre il termine dichiarativo per l’anno oggetto del ravvedimento, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello oggetto del ravvedimento. |
1/7 del 30%=4,28% |
Omesso/parziale versamento Ravvedimento lungo |
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello oggetto del ravvedimento, ma entro i 5 anni. |
1/6 del 30%=5,00%
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TASSI DI INTERESSE LEGALI
01/01/2016
31/12/2016
0,20%
01/01/2017
31/12/2017
0,10%
01/01/2018
31/12/2018
0,30%
01/01/2019
31/12/2019
0,80%
01/01/2020
31/12/2020
0,05%
01/01/2021
0,01%
Per ogni ulteriore informazione, comunicazioni di errori o variazioni dei dati del contribuente e/o dell’utenza, per reclami e/o richieste di rettifica relativi all’importo addebitato e al pagamento e le relative procedure è possibile rivolgersi a:
Sportello Soget Spa - Via Del Cavallaro, 2 – 67039 Sulmona (AQ) (Presso locali ASCOM);
Tel. 0864 238041– Email: sportello.sulmona@sogetspa.it; PEC: sulmona.sogetspa@pec.it;
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8:30 alle 12:30.