3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
telefono: 800 999 500 (chiamata gratuita, da lunedì a venerdì 8.00-22.00 e sabato 8.00-18.00)
indirizzo postale: Gruppo Hera Servizio Clienti, via Molino Rosso n. 8, 40026 Imola (BO)
e-mail utenti domestici: clienti.famiglie@gruppohera.it
fax utenti domestici: 0542/368165
e-mail utenti non domestici: clienti.business@gruppohera.it
fax utenti non domestici: 0542-843189
3.1.C Modulistica reclami
In allegato è possibile scaricare il modello per i reclami e suggerimenti al Comune relativamente alla gestione delle tariffe ed ai rapporti con gli utenti della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto dalla Carta della qualità del servizio, approvata con deliberazione G.C. 63 del 18/05/2021, pubblicata nella sezione 3.1.g) del presente portale
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Sul sito del gestore – HERA SPA (www.gruppohera.it) è possibile scaricare la modulistica per i reclami relativi al servizio di gestione dei rifiuti.
I reclami possono essere inviati previa registrazione allo sportello on line oppure in forma scritta al seguente indirizzo:
Hera Servizio Clienti
Via Molino Rosso 8, 40026 Imola
Possono essere segnalati disservizi, anche senza utilizzo dell’apposito modulo, indicando nel testo le seguenti informazioni:
-Nome e cognome
-Indirizzo di fornitura
-Indirizzo postale se diverso dall’indirizzo di fornitura
-Il servizio a cui si riferisce la segnalazione
Per segnalazioni inerenti i rifiuti, è inoltre possibile scaricare l'app Il Rifiutologo! È sufficiente inviare una segnalazione a Hera scattando una foto, e si verrà avvisati a intervento eseguito.
3.1.D Calendario e orari raccolta

RACCOLTA PORTA A PORTA

RACCOLTA STRADALE (fino all'avvio del nuovo progetto, come indicato nel box informazioni)
Nuovo sistema di raccolta domiciliare misto ed integrale
Il nuovo sistema, che partirà il 27 settembre e interesserà circa 1300 utenze, prevede la raccolta domiciliare integrale per la zona extraurbana e di tipo misto per la zona residenziale.
Nella zona extraurbana di Sogliano (che riguarda circa 700 utenze) la raccolta stradale dei rifiuti urbani sarà trasformata in porta a porta ‘integrale’ che prevede la raccolta a domicilio di tutte le tipologie di rifiuti: organico (scarti di cucina), carta/cartone, plastica/lattine, vetro e indifferenziato, in giorni e orari prestabiliti, mentre per la zona residenziale (circa 600 utenze) è previsto il sistema di tipo ‘misto’, ovvero la raccolta domiciliare solo di indifferenziato e organico, mentre le altre tipologie di rifiuto saranno raccolte con contenitori stradali.
Il nuovo servizio partirà per tutte le zone dal 27 settembre e coinvolge tutte le utenze domestiche e non domestiche, alle quali dal 23 agosto il personale incaricato da Hera consegnerà il kit standard (composto da contenitori e calendario) per l’avvio del porta a porta. Verranno inoltre riviste le dotazioni per le aziende, con particolare riguardo ai bar e alle attività di ristorazione, per agevolarne la raccolta differenziata.
Il progetto va a completare quanto avviato nel 2019 per alcune zone ancora non raggiunte dal servizio porta a porta, come Bivio Montegelli e la zona del "forese" nel territorio comunale, oltre che ad integrare e migliorare l’attuale gestione nelle località Ponte Uso, Savignano di Rigo e Montepetra Alta con l’intento è quello di migliorare la raccolta differenziata per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, che restano risorse preziose per l’ambiente. Attualmente nel territorio comunale di Sogliano la percentuale di raccolta è del 47,1% mentre l’obiettivo da raggiungere è il 65%, come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti.
Gli operatori incaricati da Hera saranno dotati di un tesserino nominativo di riconoscimento e non chiederanno mai né di entrare in casa, né denaro. Al termine della distribuzione, alle utenze non trovate in casa verranno lasciati sia l’avviso, in cui sarà indicato che verrà svolto un secondo passaggio, sia il modulo di delega (modello pubblicato di seguito e scaricabile), in modo che l’intestatario Tari possa delegare un’altra persona al ritiro del proprio kit.
I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi
Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il numero verde dedicato 800.862.328. Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android - oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon - su www.ilrifiutologo.it.
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RACCOLTA SU CHIAMATA A DOMICILIO
Il servizio è rivolto alle sole utenze domestiche.
Le tipologie di rifiuti che usufruiscono del servizio sono:
A) ingombranti domestici generici (mobili, sedie, poltrone, materassi, reti, tavoli);
B) apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE (grandi elettrodomestici: lavatrici lavastoviglie, forni da cucina, frigoriferi, condizionatori, video, monitor, tv, etc.)
C) sfalci e potature da giardino (scarti di giardinaggio, tronchi, ecc.)
ECOMOBILE
La stazione ecologica attrezzata itinerante consiste in un container trasportabile con un normale automezzo per trasporto di cassoni scarrabili. Tale container, una volta a destinazione, viene depositato a terra ed aperto sui tre lati.
Al suo interno vi sono allocati contenitori adibiti alla raccolta di varie tipologie di rifiuto (compresi i R.A.E.E.) secondo le normative vigenti.
La Stazione Ecologica Mobile sosta presso i seguenti punti e orari:
COMUNE |
Luogo prestazione servizio |
dalle |
alle |
dalle |
alle |
Frequenza |
SOGLIANO |
Sogliano |
7.00 |
12.30 |
13.00 |
16.30 |
1° - 3° - 5° mercoledì del mese |
Bivio Monte Gelli (Sogliano) |
7.00 |
12.30 |
|
|
4° mercoledì del mese |
|
Monte Petra Bassa (Sogliano) |
|
|
13.30 |
17.00 |
4° mercoledì del mese |
|
Ponte Uso (Sogliano) |
7.00 |
12.30 |
|
|
2° mercoledì del mese |
|
Rontagnano (Sogliano) |
|
|
13.30 |
17.00 |
2° mercoledì del mese |
Ritiro di limitati quantitativi di rifiuti contenenti amianto
HERA Spa informa quanto segue:
E' nuovamente possibile per i cittadini (non per le imprese) prenotare al NUMERO VERDE HERA 800999500 gli appuntamenti per il ritiro di limitati quantitativi di rifiuti domestici contenenti AMIANTO, dopo la necessaria sospensione dal 31/12/2020 in attesa dei necessari chiarimenti normativi in applicazione del nuovo D.Lgs. 116/2020.
La nuova procedura richiede il preventivo coinvolgimento preventivo dell'AUSL di competenza da parte dell'utente, compilando e sottoponendo all'approvazione il PIANO OPERATIVO SEMPLIFICATO (POS) senza il cui necessario formale assenso la raccolta non potrà poi eseguita da Hera.
In allegato è visionabile il volantino illustrativo predisposto da Hera e la scheda informativa predisposta dall'AUSL
Raccolta scarti vegetali - ramaglie
Ogni 15 giorni (con variazioni stagionali)
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
Al link di seguito indicato è possibile scaricare la Carta dei Servizi dal sito del gestore Hera Spa.
In allegato è pubblicata la carta di qualità dei servizi del Comune di Sogliano riferita alla gestione delle tariffe ed ai
rapporti con gli utenti della tassa rifiuti (TARI)
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
SERVIZIO SPAZZAMENTO HERA
LUNEDI': Sogliano Capoluogo (spazzamento manuale)
MARTEDI': Parco San Donato + Ponte Uso + Strigara + Montegelli + Rontagnano (spazzamento manuale)
MERCOLEDI': Sogliano Capoluogo (spazzamento manuale)
GIOVEDI': Sogliano + Villaggio + Vignola (spazzamento meccanico + manuale)
VENERDI': Bivio Montegelli + Montepetra Bassa (spazzamento manuale)
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa

Occupanti 3 - non residenti

Occupanti 4 - residenti

Edicola-Tabacchi-Farmacia
La tariffa TARI Tributo viene applicata nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 641 e ss. della L. 147/2013 e con le modalità di cui al D.P.R. 158/99 (metodo normalizzato) che fissa le regole per la quantificazione della quota fissa e variabile delle tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche in base a coefficienti (Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche) approvati annualmente dal competente organo consiliare con la delibera di approvazione delle tariffe.
UTENZE DOMESTICHE
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia. Per le utenze dei non residenti il numero dei componenti nel nucleo familiare occupate è ricavato dalle dichiarazioni/autocertificazioni presentate o in mancanza è attribuito un numero pari a 3 componenti.
UTENZE NON DOMESTICHE
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
RIDUZIONI DA APPLICARE ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
Le riduzioni/agevolazioni da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono elencate agli artt. 23– 23 bis – 24 del vigente Regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2014 e modificato, da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26/03/2019.
RIDUZIONI PREVISTE PER L’ESERCIZIO 2022 IN RELAZIONE ALL’EMERGENZE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/05/2022 sono state approvate le tariffe TARI per l'esercizio 2022.
Considerato che il perdurare dello stato di emergenza sanitaria determinato dalla diffusione del virus da Covid-19 ha prodotto un crescente disagio per le famiglie ed ha aggravata la situazione di crisi per le attività produttive, il Consiglio Comunale, con la suddetta deliberazione, ha approvato le seguenti agevolazioni TARI, con oneri a carico del bilancio comunale, per l'esercizio 2022:
- per le UTENZE DOMESTICHE - riduzione della tariffa (quota fissa e variabile) nella misura del 10%;
- per le UTENZE NON DOMESTICHE - riduzione della tariffa (quota fissa e variabile) nella seguente misura:
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE – ESERCIZIO 2022
Riduzione 60%
11
plurilicenze
16
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17
Bar, caffè, pasticceria
Riduzione 50%
1
Musei-biblioteche-scuole-associazioni-luoghi di culto
4
Esposizioni - autosaloni
5
Alberghi con ristorante
6
Alberghi senza ristorante
10
Negozi abbigliamento , calzature, libreria,cartoleria ed altri beni durevoli
12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname-idraulico-fabbro-elettricista-parrucchiere)
13
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
15
Attività artigianali di produzione di beni specifici
Riduzione 10%
8
Uffici - agenzie - studi professionali
9
Banche ed istituti di credito
14
Attività industriali con capannoni di produzione
Riduzione 5%
2
Campeggi-distributori carburanti
7
Case di cura e riposo
10
Ferramenta
11
Edicola- Farmacia, tabaccaio
18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
19
Plurilicenze alimentari e/o miste
20
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
- RIDUZIONE DEL 65% per un Reddito del nucleo familiare (da intendersi il reddito complessivo lordo) fino a € 25.000,00;
- RIDUZIONE DEL 55% per un Reddito del nucleo familiare (da intendersi il reddito complessivo lordo) da € 25.001,00 fino ad € 45.000,00;
- RIDUZIONE DEL 35% per un Reddito del nucleo familiare (da intendersi il reddito complessivo lordo) da € 45.001,00 fino ad € 60.000,00;
Per ogni figlio fiscalmente a carico il reddito del nucleo familiare è ridotto dell’importo di € 2.000,00.
Le agevolazioni sono riconosciute a richiesta dell’utenza e decorrono dalla data di richiesta.
Il riconoscimento delle agevolazioni è per singoli anni d’imposta. Le relative istanze devono essere prodotte annualmente in caso di modifica della situazione reddituale del nucleo familiare che comporti variazione della misura agevolativa come sopra indicata
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
In allegato regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
3 del 28/02/2014
e modificato, da ultimo con con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/06/2021
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento

Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
Proroga scadenza versamento della prima rata TARI 2022
• 1^ rata in acconto, con scadenza 01/12/202*;
• 2^ rata a saldo/conguaglio con scadenza aprile 2023;
* per effetto di anomalie riscontrate nel calcolo del dovuto TARI 2022, i termini di versamento della prima rata sono stati prorogati al 15/12/2022. Saranno elaborate operazioni di rettifica/conguaglio con invio di nuovo avviso di pagamento della seconda rata con scadenza al 30/4/2022. Per l'effetto i contribuenti sono invitati ad effettuare il versamento della sola prima rata entro la data del 15/12/2022. Per i contribuenti che avessero già provveduto al pagamento dell’intero importo, saranno disposti d’ufficio i relativi rimborsi.
L'importo in acconto è calcolato sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti al netto di eventuali agevolazioni, riduzioni, richieste dagli interessati che hanno presentato domanda, ad eccezione di eventuali riduzioni e/o agevolazioni per le quali è necessario presentare apposita richiesta periodica prevista dal regolamento.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/05/202 sono state approvate le tariffe TARI per l'esercizio 2022.
Considerato che il perdurare dello stato di emergenza sanitaria determinato dalla diffusione del virus da Covid-19 ha prodotto un crescente disagio per le famiglie ed ha aggravata la situazione di crisi per le attività produttive, il Consiglio Comunale, con la suddetta deliberazione, ha approvato le seguenti agevolazioni TARI, con oneri a carico del bilancio comunale, per l'esercizio 2022:
- per le UTENZE DOMESTICHE - riduzione della tariffa (quota fissa e variabile) nella misura del 10%;
- per le UTENZE NON DOMESTICHE - riduzione della tariffa (quota fissa e variabile) nella seguente misura:
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE – ESERCIZIO 2022 |
|
|
|
Riduzione 60% |
|
11 | plurilicenze |
16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie |
17 | Bar, caffè, pasticceria |
|
|
Riduzione 50% |
|
1 | Musei-biblioteche-scuole-associazioni-luoghi di culto |
4 | Esposizioni - autosaloni |
5 | Alberghi con ristorante |
6 | Alberghi senza ristorante |
10 | Negozi abbigliamento , calzature, libreria,cartoleria ed altri beni durevoli |
12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname-idraulico-fabbro-elettricista-parrucchiere) |
13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
15 | Attività artigianali di produzione di beni specifici |
|
|
Riduzione 10% |
|
8 | Uffici - agenzie - studi professionali |
9 | Banche ed istituti di credito |
14 | Attività industriali con capannoni di produzione |
|
|
Riduzione 5% |
|
2 | Campeggi-distributori carburanti |
7 | Case di cura e riposo |
10 | Ferramenta |
11 | Edicola- Farmacia, tabaccaio |
18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari |
19 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante |
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Per la regolarizzazione spontanea degli obblighi tributari da parte del contribuente è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso come da previsione normativa di cui al D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i (articolo 27 del Regolamento generale delle entrate tributarie dell’ente approvato con deliberazione C.C. 36 del 29/09/2020).
La misura annua degli interessi è pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del c.c.. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Per qualsiasi informazione relativa agli avvisi di pagamento della TARI è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
UFFICIO TRIBUTI - ORARI APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì, martedì, venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 13:
Giovedì dalle ore 7:30 alle ore 13:00
Martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Mercoledì- giovedì pomeriggio e sabato: chiuso
RECAPITI: tel. 0541/817309
mail: tributi@comune.sogliano.fc.it
- telefono: 0541/817309
- mail: tributi@comune.sogliano.fc.it
In aggiunta al normale servizio di sportello tributi è attivo lo SPORTELLO TARI, al seguente numero telefonico: 0541/817324
Il servizio è attivo tutti i giovedì(lavorativi) dalle ore 9,00 alle ore 13,00
- Mail: sogliano-al-rubicone@unicumdata.it
SITO INTERNET
www.comune.sogliano.fc.it - Portale per il cittadino
Accesso H24 previa registrazione
3.1.R Documenti di riscossione online
- attivando autonomamente dal sito comunale allegato l’opzione di ricezione del presente documento.
3.1.S Comunicazioni ARERA
- 19/05/2023 - Emergenza Emilia-Romagna: provvedimento urgente dell’Autorità per la sospensione del pagamento delle bollette di acqua, luce, gas e rifiuti
- 21/01/2022 - Rifiuti: nuovi standard di qualità tecnici e contrattuali omogenei nel Paese
- 14/01/2022 - Approvato il nuovo Quadro Strategico ARERA 2022-2025
- 16/11/2021 - Il 22 e 24 novembre audizioni annuali con gli stakeholder sul Quadro Strategico ARERA 2022-2025
- 02/11/2021 - Al via le consultazioni sul Quadro Strategico ARERA 2022-2025. Tutela ed empowerment del consumatore, transizione energetica giusta e digitalizzazione nel futuro della regolazione. Il 22 e 24 novembre audizioni annuali con gli stakeholder
- 04/08/2021 - TARI e rifiuti: al via il MTR-2, la regolazione delle tariffe arriva agli impianti di trattamento
- 09/07/2021 - ARERA: i numeri dei servizi pubblici
- 14/12/2020 - ANAC e ARERA firmano protocollo di intesa
- 04/12/2020 - Rifiuti: una nuova sezione informativa nell’Atlante per il consumatore
- 31/07/2020 - DL Semplificazioni: le proposte di modifica di Arera
- 24/07/2020 - Pubblicate le memorie delle audizioni ARERA, 50 i soggetti intervenuti
- 21/07/2020 - ARERA: i numeri dei servizi pubblici
- 17/07/2020 - ARERA: lunedì la pubblicazione della Relazione Annuale con i dati 2019 di elettricità, gas, acqua, rifiuti
- 14/07/2020 - Rifiuti: il metodo tariffario e i provvedimenti in fase Covid-19
- 10/07/2020 - Audizioni annuali ARERA via web il 22 e 23 luglio. Tema per il 2020: “i Servizi pubblici e l’emergenza coronavirus”
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
L'AGENZIA AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI, con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 del 11/04/2022 (Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA) ha stabilito di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell’approvazione della delibera ARERA 15/2022 riguardante il TQRIF e individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF.
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
ARTICOLO 18 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (DELIBERAZIONE C.C. 36 DEL 29/09/2020)
Su richiesta dell’interessato possono essere concesse, a specifica domanda, dilazioni e rateazioni di pagamento, alle condizioni e nei seguenti limiti:
a) su istanza del debitore, quando lo stesso si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria;
b) la particolare situazione di difficoltà finanziaria deve essere autocertificata dal debitore;
3. Su istanza del contribuente le somme dovute per annualità arretrate, risultanti da avvisi di Accertamento/solleciti di pagamento (compresi quelli esecutivi emessi dopo il 01/01/2020), che
superino il complessivo importo di € 100,00, possono essere versate in rate mensili con le seguenti modalità:
• Per i debiti da € 100,01 a € 500,00 fino a un massimo di 4 rate;
• Per i debiti da € 500,01 a € 3.000,00 fino a un massimo di 12 rate;
• Per i debiti da € 3.000,01 a 6.000,00 fino a un massimo di 24 rate;
• Per i debiti superiori a 6.000,01 n. 36 rate.
4. La rata minima non può comunque essere inferiore a € 50,00 mensili.
5. E’ possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal
caso le soglie d’importo di cui al comma 3 del presente articolo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli
atti siano riferiti a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
6. La domanda di rateizzazione per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento/ sollecito di pagamento esecutivo deve essere presentata all'Ente che ha emesso l'atto fino alla
data di presa in carico del credito da parte del soggetto affidatario delle attività di riscossione forzata.
7. Qualora il contribuente abbia diritto alla definizione agevolata delle sanzioni inserite negli avvisi di accertamento (sanzioni per infedele/omessa denuncia) e intenda aderire alle medesime
versandole nella misura abbattuta prevista dalla normativa vigente entro il termine per proporre ricorso, nelle more dell’evasione della pratica da parte dell’Ente competente è
ammesso il versamento in unica soluzione ed in autoliquidazione da parte del contribuente entro il sopra citato termine. In tal caso il piano di dilazione comprenderà esclusivamente la
maggiore imposta accertata, sanzioni non abbattibili, interessi e spese di notifica.
8. Se l'istanza di rateizzazione viene presentata oltre il termine previsto per proporre ricorso ma entro il termine della presa in carico del debito tributario da parte del soggetto competente
all'esecuzione forzata e cautelare, le rate mensili nelle quali il pagamento può essere dilazionato comprendono quota parte di imposta + quota parte di interessi + quota parte di
sanzioni non abbattibili + quota parte sanzioni per infedele/omessa denuncia non abbattute e scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di
dilazione.
Una volta che il titolo esecutivo è già in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, la domanda di rateizzazione deve essere presentata a quest’ultimo.
10. Qualora il soggetto incaricato della riscossione coattiva sia l'Ente impositore medesimo o soggetto terzo ai sensi dell'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97 non può essere concessa
dilazione di pagamento quando siano già state avviate procedure cautelari o esecutive. Si applicano le disposizioni di cui al presente articolo in quanto compatibili.
11. Ricevuta la richiesta di rateizzazione di cui ai commi 9, e 10, del presente articolo l'Ente impositore o il soggetto affidatario può iscrivere ipoteca o il fermo aministrativo solo in caso di
mancato accoglimento della richiesta ovvero di decadenza dai benefici della dilazione.
12. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di 6 (sei) mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade
automaticamente dal beneficio e il debito non può essere più rateizzato (né dall'Ente che ha emesso l'atto impo-esecutivo né dal soggetto incaricato della riscossione). L'intero importo
ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche agli avvisi emessi alla data di entrata in vigore del regolamento.
14. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione (gli interessi sono calcolati dall’inizio del
piano di rateizzazione fino alla scadenza dell’ultima rata e sono corrisposti unitamente alla rata dovuta;
15. Per importi superiore a € 25.000,00 è richiesta , ai fini della concessione della rateizzazione, la presentazione di polizza fideiussoria o fidejussione bancaria che copra l’ importo complessivo
del piano di rateizzazione avente durata tutto il periodo della rateizzazione;
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
ART. 10 bis regolamento TARI (approvato da ultimo con deliberazione di C.C. n. 29 del 30/0/2021)
Facoltà di conferimento al di fuori del servizio pubblico per le utenze non domestiche
Le utenze non domestiche che provvedono tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, compreso l’indifferenziato, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
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Per le utenze non domestiche di cui al comma 1 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale
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Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al richiamato comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva, al Comune compilando in ogni sua parte il modello predisposto dall’Ente e inviandolo alla PEC istituzionale dell’Ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022.
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La comunicazione preventiva di cui al comma 3, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, deve contenere: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
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La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 3, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
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Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della comunicazione medesima.
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Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo.
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L’esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dall’Ente, da inviare alla PEC istituzionale dell’Ente medesimo, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.
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Entro il 28 febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito a recupero tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo :
-i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente, specificando il relativo impianto di destinazione e la tipologia di recupero;
-scansione leggibile della quarta copia dei formulari dell’anno di riferimento (con il peso a destinazione);
-attestazione rilasciata dai soggetti incaricati alla gestione del rifiuto contenente l’elenco dei suddetti formulari di rifiuti urbani emessi (riferiti all’utenza), con numero e data del formulario, operazione di recupero, peso a destinazione e somme finali dei pesi a destinazione per ciascuna tipologia di rifiuto.
-il mud dell’anno precedente a quello di riferimento e se disponibile quello dell’anno di riferimento (che sarà utilizzato per verificare l’effettivo avvio a recupero di tutti i rifiuti urbani mediante confronto con quanto dichiarato ai fini dell’esclusione della parte variabile della tassa);
10. Il
Comune (e gli enti di controllo) hanno facoltà di effettuare
controlli ed ispezioni al fine di verificare
la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate
rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione
della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
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DICHIARAZIONE TARI
I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione tari entro il termine del 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.
La dichiarazione, redatta su modello allegato ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.