3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
telefono: 800 999 500 (chiamata gratuita, da lunedì a venerdì 8.00-22.00 e sabato 8.00-18.00)
indirizzo postale: Gruppo Hera Servizio Clienti, via Molino Rosso n. 8, 40026 Imola (BO)
e-mail utenti domestici: clienti.famiglie@gruppohera.it
fax utenti domestici: 0542/368165
e-mail utenti non domestici: clienti.business@gruppohera.it
fax utenti non domestici: 0542-843189
3.1.C Modulistica reclami
In allegato è possibile scaricare il modello per i reclami al Comune relativamente alla gestione delle tariffe ed ai rapporti con gli utenti della tassa sui rifiuti (TARI).
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Sul sito del gestore – HERA SPA (www.gruppohera.it) è possibile scaricare la modulistica per i reclami relativi al servizio di gestione dei rifiuti.
I reclami possono essere inviati previa registrazione allo sportello on line oppure in forma scritta al seguente indirizzo:
Hera Servizio Clienti
Via Molino Rosso 8, 40026 Imola
Possono essere segnalati disservizi, anche senza utilizzo dell’apposito modulo, indicando nel testo le seguenti informazioni:
-Nome e cognome
-Indirizzo di fornitura
-Indirizzo postale se diverso dall’indirizzo di fornitura
-Il servizio a cui si riferisce la segnalazione
Per segnalazioni inerenti i rifiuti, è inoltre possibile scaricare l'app Il Rifiutologo! È sufficiente inviare una segnalazione a Hera scattando una foto, e si verrà avvisati a intervento eseguito.
3.1.D Calendario e orari raccolta
Raccolta porta a porta integrale per Famiglie e Attività
Zona Extraurbana Rossa
Dal 2021, il sistema di raccolta rifiuti da misto è diventato domiciliare per tutte le tipologie di rifiuto, nella zona extraurbana.
Raccolta rifiuti porta a porta per indifferenziato e organico per famiglie e piccole attività
Zona Residenziale Azzurra e Gialla
Dal 2021, in queste zone il sistema di raccolta rifiuti da stradale è diventato domiciliare per Indifferenziato e Organico.
Raccolta porta a porta integrale per grandi attività
Zona Residenziale Rosa e Blu
In queste zone rientrano solo le grandi attività della zona residenziale, dove, dal 2021, il sistema di raccolta rifiuti da stradale è diventato domiciliare per tutte le tipologie di rifiuto.
Per tutte le zone: i contenitori devono essere esposti nei tempi e nelle modalità presenti nel calendario, visibile anche nell’app “Il Rifiutologo” scaricabile gratuitamente dallo Store su pc, tablet e smartphone.
I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi
Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il numero verde dedicato 800.999.700. Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android - oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon - su www.ilrifiutologo.it.
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RACCOLTA SU CHIAMATA A DOMICILIO
Il servizio è rivolto alle sole utenze domestiche.
Le tipologie di rifiuti che usufruiscono del servizio sono:
A) ingombranti domestici generici (mobili, sedie, poltrone, materassi, reti, tavoli);
B) apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE (grandi elettrodomestici: lavatrici lavastoviglie, forni da cucina, frigoriferi, condizionatori, video, monitor, tv, etc.)
C) sfalci e potature da giardino (scarti di giardinaggio, tronchi, ecc.)
ECOMOBILE
La stazione ecologica attrezzata itinerante consiste in un container trasportabile con un normale automezzo per trasporto di cassoni scarrabili. Tale container, una volta a destinazione, viene depositato a terra ed aperto sui tre lati.
Al suo interno vi sono allocati contenitori adibiti alla raccolta di varie tipologie di rifiuto (compresi i R.A.E.E.) secondo le normative vigenti.
La Stazione Ecologica Mobile sosta presso i seguenti punti e orari:
COMUNE |
Luogo prestazione servizio |
dalle |
alle |
dalle |
alle |
Frequenza |
SOGLIANO |
Sogliano |
7.00 |
12.30 |
13.00 |
16.30 |
1° - 3° - 5° mercoledì del mese |
Bivio Monte Gelli (Sogliano) |
7.00 |
12.30 |
|
|
4° mercoledì del mese |
|
Monte Petra Bassa (Sogliano) |
|
|
13.30 |
17.00 |
4° mercoledì del mese |
|
Ponte Uso (Sogliano) |
7.00 |
12.30 |
|
|
2° mercoledì del mese |
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Rontagnano (Sogliano) |
|
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13.30 |
17.00 |
2° mercoledì del mese |
Ritiro di limitati quantitativi di rifiuti contenenti amianto
HERA Spa informa quanto segue:
E' nuovamente possibile per i cittadini (non per le imprese) prenotare al NUMERO VERDE HERA 800999500 gli appuntamenti per il ritiro di limitati quantitativi di rifiuti domestici contenenti AMIANTO, dopo la necessaria sospensione dal 31/12/2020 in attesa dei necessari chiarimenti normativi in applicazione del nuovo D.Lgs. 116/2020.
La nuova procedura richiede il preventivo coinvolgimento preventivo dell'AUSL di competenza da parte dell'utente, compilando e sottoponendo all'approvazione il PIANO OPERATIVO SEMPLIFICATO (POS) senza il cui necessario formale assenso la raccolta non potrà poi eseguita da Hera.
In allegato è visionabile il volantino illustrativo predisposto da Hera e la scheda informativa predisposta dall'AUSL
Raccolta scarti vegetali - ramaglie
Ogni 15 giorni (con variazioni stagionali)
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
Al link di seguito indicato è possibile scaricare la Carta dei Servizi dal sito del gestore Hera Spa.
Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 15/2022 di ARERA recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (articolo 5), l’Ente territorialmente competente (ATERSIR Emilia Romagna), ha avviato il procedimento per la raccolta dei dati finalizzata all'approvazione della Carta di qualità per ciascun bacino tariffario. Nella redazione delle Carte di qualità il coinvolgimento dei Comuni è necessario in relazione alle sole attività da essi direttamente gestite ricadenti nel perimetro del servizio regolato, con con riferimento alla gestione del tributo TARI ed al relativo rapporto con gli utenti.
Le Carte della qualità completate con i modelli di raccolta dati saranno oggetto di
istruttoria da parte dell’Agenzia, al fine della successiva approvazione e le stesse saranno ritrasmesse in forma definitiva ai Comuni ed ai gestori del servizio affinché provvedano alla pubblicazione
sui propri siti web.
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
SERVIZIO SPAZZAMENTO HERA
LUNEDI': Sogliano Capoluogo (spazzamento manuale)
MARTEDI': Parco San Donato + Ponte Uso + Strigara + Montegelli + Rontagnano (spazzamento manuale)
MERCOLEDI': Sogliano Capoluogo (spazzamento manuale)
GIOVEDI': Sogliano + Villaggio + Vignola (spazzamento meccanico + manuale)
VENERDI': Bivio Montegelli + Montepetra Bassa (spazzamento manuale)
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa

Occupanti 3 - non residenti

Occupanti 4 - residenti - senza agevolazioni in base al reddito del nucleo familiare

Edicola-Tabacchi-Farmacia
La tariffa TARI Tributo viene applicata nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 641 e ss. della L. 147/2013 e con le modalità di cui al D.P.R. 158/99 (metodo normalizzato) che fissa le regole per la quantificazione della quota fissa e variabile delle tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche in base a coefficienti (Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche) approvati annualmente dal competente organo consiliare con la delibera di approvazione delle tariffe.
UTENZE DOMESTICHE
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia. Per le utenze dei non residenti il numero dei componenti nel nucleo familiare occupate è ricavato dalle dichiarazioni/autocertificazioni presentate o in mancanza è attribuito un numero pari a 3 componenti.
UTENZE NON DOMESTICHE
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
RIDUZIONI DA APPLICARE ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
Le riduzioni/agevolazioni da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono elencate agli artt. 23– 23 bis – 24 del vigente Regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2014 e modificato, da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2023.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
- RIDUZIONE DEL 65% per un Reddito del nucleo familiare (da intendersi il reddito complessivo lordo) fino a € 25.000,00;
- RIDUZIONE DEL 55% per un Reddito del nucleo familiare (da intendersi il reddito complessivo lordo) da € 25.001,00 fino ad € 45.000,00;
- RIDUZIONE DEL 35% per un Reddito del nucleo familiare (da intendersi il reddito complessivo lordo) da € 45.001,00 fino ad € 60.000,00;
Per ogni figlio fiscalmente a carico il reddito del nucleo familiare è ridotto dell’importo di € 2.000,00.
Le agevolazioni sono riconosciute a richiesta dell’utenza e decorrono dalla data di richiesta.
Il riconoscimento delle agevolazioni è per singoli anni d’imposta. Le relative istanze devono essere prodotte annualmente in caso di modifica della situazione reddituale del nucleo familiare che comporti variazione della misura agevolativa come sopra indicata
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
In allegato regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
3 del 28/02/2014
e modificato, da ultimo con con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2023
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Le tariffe della tassa sui rifiuti per l'esercizio 2023 sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2023.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 del Regolamento per la disciplina della TARI, l'ammontare complessivo dovuto è suddiviso in più rate con un minimo di due, previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale. Le modalità di versamento per l'esercizio 2023 sono in corso di definizione.
EMERGENZA CAUSATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI - MAGGIO 2023 - SOSPENSIONE TERMINI DI PAGAMENTO ED ADEMPIMENTI TRIBUTARI
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Per la regolarizzazione spontanea degli obblighi tributari da parte del contribuente è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso come da previsione normativa di cui al D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i (articolo 27 del Regolamento generale delle entrate tributarie dell’ente approvato con deliberazione C.C. 36 del 29/09/2020).
La misura annua degli interessi è pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del c.c.. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all’applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando il modello pubblicato nella presente sezione. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell’utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell’utenza, coordinate bancari e/o postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati).
Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi. In ogni caso la richiesta di rettifica non può intendersi come denuncia di variazione del servizio, né tanto meno come contestazione giudiziale del documento di riscossione, che va esercitata innanzi alla competente Corte di Giustizia nei tempi e modi previsti dal D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni .
La risposta deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 31 del Regolamento.
Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l’importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un’utenza assoggettabile a TARI, l’importo eventualmente dovuto verrà rimborsato .Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell’importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all’articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
Per qualsiasi informazione relativa agli avvisi di pagamento della TARI è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
UFFICIO TRIBUTI - ORARI APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì, martedì, venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 13:
Giovedì dalle ore 7:30 alle ore 13:00
Martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Mercoledì- giovedì pomeriggio e sabato: chiuso
RECAPITI: tel. 0541/817309
mail: tributi@comune.sogliano.fc.it
- telefono: 0541/817309
- mail: tributi@comune.sogliano.fc.it
In aggiunta al normale servizio di sportello tributi è attivo lo SPORTELLO TARI, al seguente numero telefonico: 0541/817324
Il servizio è attivo tutti i giovedì(lavorativi) dalle ore 9,00 alle ore 13,00
- Mail: sogliano-al-rubicone@unicumdata.it
SITO INTERNET
www.comune.sogliano.fc.it - Portale per il cittadino
Accesso H24 previa registrazione
3.1.R Documenti di riscossione online
- attivando autonomamente dal sito comunale allegato l’opzione di ricezione del presente documento.
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
L'AGENZIA AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI, con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 del 11/04/2022 (Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA) ha stabilito di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell’approvazione della delibera ARERA 15/2022 riguardante il TQRIF e individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF.
3.1.V Standard generali di qualità
L'AGENZIA AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI, con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 del 11/04/2022 (Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA) ha stabilito di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell’approvazione della delibera ARERA 15/2022 riguardante il TQRIF e individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF.
Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 15/2022 di ARERA recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (articolo 5), l’Ente territorialmente competente (ATERSIR Emilia Romagna), ha avviato il procedimento per la raccolta dei dati finalizzata all'approvazione della Carta di qualità per ciascun bacino tariffario. Nella redazione delle Carte di qualità il coinvolgimento dei Comuni è necessario in relazione alle sole attività da essi direttamente gestite ricadenti nel perimetro del servizio regolato, con con riferimento alla gestione del tributo TARI ed al relativo rapporto con gli utenti.
Le Carte della qualità completate con i modelli di raccolta dati saranno oggetto di istruttoria da parte dell’Agenzia, al fine della successiva approvazione e le stesse saranno ritrasmesse in forma definitiva ai Comuni ed ai gestori del servizio affinché provvedano alla pubblicazione sui propri siti web.
3.1.W Tariffa media
TARIFFE TARI ESERCIZIO 2023 (Deliberazione C.C. n. 13 del 28/04/2023).
UTENZE DOMESTICHE |
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Utenza |
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N. Occupanti | Quota fissa | Quota variabile | Coefficiente ka | Coefficiente kb |
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(€/mq) | (€) | Nord <5000 | minimo |
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D | 1 | OCCUPANTE 1 | 0,55 | 51,49 | 0,84 | 0,60 |
D | 2 | OCCUPANTI 2 | 0,64 | 120,15 | 0,98 | 1,40 |
D | 3 | OCCUPANTI 3 | 0,70 | 154,47 | 1,08 | 1,80 |
D | 4 | OCCUPANTI 4 | 0,75 | 188,8 | 1,16 | 2,20 |
D | 5 | OCCUPANTI 5 | 0,81 | 248,87 | 1,24 | 2,90 |
D | 6 | OCCUPANTI 6 O PIU' | 0,85 | 291,78 | 1,30 | 3,40 |
UTENZE NON DOMESTICHE |
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Utenza | Cod.att. | Descrizione | Quota fissa | Quota variabile | Coefficiente kc | Coefficiente kd |
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Nord <5000 | minimo |
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(€/mq) | (€/mq) | minimo |
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ND | 1 | MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO | 0,45 | 0,37 | 0,32 | 2,60 |
ND | 2 | CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI | 0,95 | 0,79 | 0,67 | 5,51 |
ND | 3 | STABILIMENTI BALNEARI | 0,54 | 0,45 | 0,38 | 3,11 |
ND | 4 | ESPOSIZIONI, AUTOSALONI | 0,42 | 0,36 | 0,30 | 2,50 |
ND | 5 | ALBERGHI CON RISTORANTE | 1,51 | 1,26 | 1,07 | 8,79 |
ND | 6 | ALBERGHI SENZA RISTORANTE | 1,13 | 0,94 | 0,80 | 6,55 |
ND | 7 | CASE DI CURA E RIPOSO | 1,34 | 1,12 | 0,95 | 7,82 |
ND | 8 | UFFICI E AGENZIE | 1,41 | 1,18 | 1,00 | 8,21 |
ND | 9 | BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI | 0,78 | 0,65 | 0,55 | 4,50 |
ND | 10 | NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI | 1,23 | 1,02 | 0,87 | 7,11 |
ND | 11 | EDICOLA, FARMACIA, TABACCARIO, PLURILICENZE | 1,51 | 1,27 | 1,07 | 8,80 |
ND | 12 | ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE | 1,02 | 0,85 | 0,72 | 5,90 |
ND | 13 | CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO | 1,3 | 1,09 | 0,92 | 7,55 |
ND | 14 | ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE | 0,61 | 0,5 | 0,43 | 3,50 |
ND | 15 | ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI | 0,78 | 0,65 | 0,55 | 4,50 |
ND | 16 | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE | 6,85 | 5,7 | 4,84 | 39,67 |
ND | 17 | BAR, CAFFE E PASTICCERIE | 5,15 | 4,29 | 3,64 | 29,82 |
ND | 18 | SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI | 2,49 | 2,07 | 1,76 | 14,43 |
ND | 19 | PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE | 2,18 | 1,81 | 1,54 | 12,59 |
ND | 20 | ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO | 8,57 | 7,15 | 6,06 | 49,72 |
ND | 21 | DISCOTECHE, NIGHT CLUB, DANCING, SALA GIOCHI, | 1,47 | 1,23 | 1,04 | 8,56 |
3.1.X Rateizzazione degli Importi
ARTICOLO 30 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - RATEIZZAZIONE
È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate della tassa sui rifiuti, per gli utenti che dichiarino di trovarsi in condizioni economiche disagiate. L’importo della singola rata non può essere inferiore all’importo di Euro 50,00 con applicazione degli interessi nella misura del tasso legale. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
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ARTICOLO 18 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (DELIBERAZIONE C.C. 36 DEL 29/09/2020)
Su richiesta dell’interessato possono essere concesse, a specifica domanda, dilazioni e rateazioni di pagamento, alle condizioni e nei seguenti limiti:
a) su istanza del debitore, quando lo stesso si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria;
b) la particolare situazione di difficoltà finanziaria deve essere autocertificata dal debitore;
3. Su istanza del contribuente le somme dovute per annualità arretrate, risultanti da avvisi di Accertamento/solleciti di pagamento (compresi quelli esecutivi emessi dopo il 01/01/2020), che
superino il complessivo importo di € 100,00, possono essere versate in rate mensili con le seguenti modalità:
• Per i debiti da € 100,01 a € 500,00 fino a un massimo di 4 rate;
• Per i debiti da € 500,01 a € 3.000,00 fino a un massimo di 12 rate;
• Per i debiti da € 3.000,01 a 6.000,00 fino a un massimo di 24 rate;
• Per i debiti superiori a 6.000,01 n. 36 rate.
4. La rata minima non può comunque essere inferiore a € 50,00 mensili.
5. E’ possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal
caso le soglie d’importo di cui al comma 3 del presente articolo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli
atti siano riferiti a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
6. La domanda di rateizzazione per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento/ sollecito di pagamento esecutivo deve essere presentata all'Ente che ha emesso l'atto fino alla
data di presa in carico del credito da parte del soggetto affidatario delle attività di riscossione forzata.
7. Qualora il contribuente abbia diritto alla definizione agevolata delle sanzioni inserite negli avvisi di accertamento (sanzioni per infedele/omessa denuncia) e intenda aderire alle medesime
versandole nella misura abbattuta prevista dalla normativa vigente entro il termine per proporre ricorso, nelle more dell’evasione della pratica da parte dell’Ente competente è
ammesso il versamento in unica soluzione ed in autoliquidazione da parte del contribuente entro il sopra citato termine. In tal caso il piano di dilazione comprenderà esclusivamente la
maggiore imposta accertata, sanzioni non abbattibili, interessi e spese di notifica.
8. Se l'istanza di rateizzazione viene presentata oltre il termine previsto per proporre ricorso ma entro il termine della presa in carico del debito tributario da parte del soggetto competente
all'esecuzione forzata e cautelare, le rate mensili nelle quali il pagamento può essere dilazionato comprendono quota parte di imposta + quota parte di interessi + quota parte di
sanzioni non abbattibili + quota parte sanzioni per infedele/omessa denuncia non abbattute e scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di
dilazione.
Una volta che il titolo esecutivo è già in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, la domanda di rateizzazione deve essere presentata a quest’ultimo.
10. Qualora il soggetto incaricato della riscossione coattiva sia l'Ente impositore medesimo o soggetto terzo ai sensi dell'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97 non può essere concessa
dilazione di pagamento quando siano già state avviate procedure cautelari o esecutive. Si applicano le disposizioni di cui al presente articolo in quanto compatibili.
11. Ricevuta la richiesta di rateizzazione di cui ai commi 9, e 10, del presente articolo l'Ente impositore o il soggetto affidatario può iscrivere ipoteca o il fermo aministrativo solo in caso di
mancato accoglimento della richiesta ovvero di decadenza dai benefici della dilazione.
12. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di 6 (sei) mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade
automaticamente dal beneficio e il debito non può essere più rateizzato (né dall'Ente che ha emesso l'atto impo-esecutivo né dal soggetto incaricato della riscossione). L'intero importo
ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche agli avvisi emessi alla data di entrata in vigore del regolamento.
14. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione (gli interessi sono calcolati dall’inizio del
piano di rateizzazione fino alla scadenza dell’ultima rata e sono corrisposti unitamente alla rata dovuta;
15. Per importi superiore a € 25.000,00 è richiesta , ai fini della concessione della rateizzazione, la presentazione di polizza fideiussoria o fidejussione bancaria che copra l’ importo complessivo
del piano di rateizzazione avente durata tutto il periodo della rateizzazione;
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
ART. 10 bis regolamento TARI (approvato da ultimo con deliberazione di C.C. n. 12 del 28/04/2023)
Facoltà di conferimento al di fuori del servizio pubblico per le utenze non domestiche
- Le utenze non domestiche che provvedono tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, compreso l’indifferenziato, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
- Per le utenze non domestiche di cui al comma 1 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo di almeno due anni, senza possibilità di rientro al servizio pubblico. Alla scadenza del biennio l’utenza si considera rientrata nel servizio pubblico salvo che non abbia reiterato l’opzione di servirsi del servizio privato ai sensi e nei modi di cui ai commi successivi.
- Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al richiamato comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva, al Comune compilando in ogni sua parte il modello predisposto dall’Ente e inviandolo alla PEC istituzionale dell’Ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022.
- La comunicazione preventiva di cui al comma 3, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, deve contenere: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
- La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 3, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della comunicazione medesima.
- Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo.
- L’esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dall’Ente, da inviare alla PEC istituzionale dell’Ente medesimo, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.
- Entro il 28 febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito a recupero tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo :
-scansione leggibile della quarta copia dei formulari dell’anno di riferimento (con il peso a destinazione);
-attestazione rilasciata dai soggetti incaricati alla gestione del rifiuto contenente l’elenco dei suddetti formulari di rifiuti urbani emessi (riferiti all’utenza), con numero e data del formulario, operazione di recupero, peso a destinazione e somme finali dei pesi a destinazione per ciascuna tipologia di rifiuto.
-il mud dell’anno precedente a quello di riferimento e se disponibile quello dell’anno di riferimento (che sarà utilizzato per verificare l’effettivo avvio a recupero di tutti i rifiuti urbani mediante confronto con quanto dichiarato ai fini dell’esclusione della parte variabile della tassa);
10. Il Comune (e gli enti di controllo) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11. La
parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a
conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento,
ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita
dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
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DICHIARAZIONE TARI
I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione tari entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.
La dichiarazione, redatta su modello allegato ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.