3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
ECOCENTRO COMUNALE DI SIAMAGGIORE
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
CALCOLO TARIFFA L'UTENZA DOMESTICA
CALCOLO TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA
ndicazioni per il calcolo delle tariffe |
Il D.P.R. n. 158/1999 detta gli specifici criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti utili per la determinazione della tariffa, almeno in via transitoria. L’elaborazione delle tariffe, in adesione alle norme del predetto decreto, avviene secondo il cosiddetto metodo normalizzato. Se si esaminano le modalità di determinazione della TARI, è possibile individuare le componenti di costo stabilite dalla norma richiamata. In particolare: 1. una quota, calcolata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferiti agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (costi fissi); 2. un’altra quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti dagli utenti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, con la finalità di raggiungere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (costi variabili); L’articolazione delle tariffe prevede la suddivisione degli utenti in due macroclassi: utenze domestiche ed utenze non domestiche. Ad ogni categoria vengono attribuiti specifici coefficienti stabiliti dalla legge che misurano la potenzialità a produrre rifiuto, sia in rapporto ai costi fissi che in relazione a quelli variabili. I predetti coefficienti sono distinti a seconda che la popolazione residente sia inferiore o superiore a 5.000 abitanti e per ognuna di queste viene stabilita una suddivisione su base geografica: Nord, Centro e Sud. Per le utenze domestiche sono fissati dei coefficienti di adattamento Ka per la determinazione della quota fissa, e dei coefficienti di adattamento Kb per la quantificazione della quota variabile. Per le utenze non domestiche sono attribuiti dei coefficienti Kc che misurano la potenzialità di produrre rifiuto utile per il calcolo della quota fissa, e dei coefficienti Kd in grado di determinare la quota variabile. Le due categorie di utenze sono ulteriormente suddivise: - le utenze domestiche sono articolate in sei categorie in base al numero dei componenti il nucleo familiare. L’ultima categoria include, in via residuale, i nuclei con cinque o più componenti. - le utenze non domestiche, il D.P.R. 158/99 ha riunito le diverse attività in categorie con omogenea potenzialità di produrre rifiuti, fissandone 30 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e 21 per gli altri Comuni. |
Calcolo per le utenze domestiche: |
Il calcolo si ottiene moltiplicando la quota fissa per i mq dell’immobile e al prodotto si aggiunge l’importo della parte variabile e sulla somma totale si calcola il 5% di tributo provinciale.
Importo parte fissa = superficie utile * tariffa fissa Importo totale = Importo p. fissa + importo p. variabile Importo Addizionale Provinciale = Importo totale arrotondato * 5% arrotondato matematicamente al centesimo di Euro Importo Lordo totale = (Importo totale arrotondato) + (Importo tributo Provinciale)
|
Calcolo per le utenze non domestiche: |
Il calcolo si ottiene moltiplicando la quota fissa per i mq dell’immobile, la quota variabile per i mq dell’immobile, i due prodotti ottenuti si sommano e sull’importo totale si calcola il 5% di tributo provinciale.
Importo parte fissa = superficie utile * tariffa fissa Importo parte variabile = superficie utile * tariffa variabile Importo totale = Importo p. fissa + importo p. variabile Importo Addizionale Provinciale = Importo totale arrotondato * 5% arrotondato matematicamente al centesimo di Euro Importo Lordo totale = (Importo totale arrotondato) + (Importo Addizionale Provinciale) |
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
RIDUZIONI PREVISTE DAL REGOLAMANTO TARI
ART. 20
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a) Abitazioni con unico occupante: riduzione del 15 %;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 15 %;
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 15 %;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
ART. 21
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE
ATTIVE
1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:
- l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
ART. 22
ALTRE AGEVOLAZIONI
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L.27/12/2013, n.147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:
- Locali ed aree utilizzati dalle associazioni di volontariato ed enti morali che perseguono finalità di alto rilievo sociale culturale;
- riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile Aree e locali occupati o detenuti dal Comune di Siamaggiore;
- riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dal servizio sociale comunale;
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L.27/12/2013, n.147 e in considerazione del grave periodo di crisi economica e sociale che si sta attraversando, la tariffa si applica altresì in misura ridotta, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile per le famiglie con 5 e più componenti;
b) riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile per le famiglie con 4 componenti;
c) riduzione del 10% nella parte fissa e nella parte variabile per le famiglie con 3 componenti;
d) riduzione del 10% nella parte fissa e nella parte variabile locali adibiti a attività di plurilicenze, supermercati, pane e pasta, macellerie;
e) riduzione del 60% nella parte fissa e nella parte variabile locali adibiti a attività di ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bar, caffè, pasticceria;
f) riduzione del 60% nella parte fissa e nella parte variabile locali adibiti a attività commerciali non più in esercizio;
Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TARI CON F24
I codici per la Tari in realtà sono gli stessi che si utilizzavano per la Tares (istituiti con la risoluzione 37/E del 27 maggio 2013), che vengono però ridenominati sostituendo il precedente riferimento alla Tares con il nuovo nome dell’imposta, Tari. Quindi:
-
“3944″: valido per Tari (e Tares),
-
“3945″: Tari (e Tares), interessi,
-
“3946″: Tari (e Tares), sanzioni,
-
"I717": Codice Comune di Siamaggiore
Quanto alla compilazione dell’F24, i codici si inseriscono nella “sezione IMU e altri tributi locali”, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, con le stesse modalità previste per l'IMU.
Ricordarsi che nello spazio “rateazione/mese rif” il numero della rata va indicato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” quello complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, si indicherà “0101″.
MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TARI DALL’ESTERO
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare il versamento TARI dall’estero, occorre procedere nel seguente modo:
I contribuenti devono effettuare un bonifico in favore del Comune di Siamaggiore, utilizzando il codice IBAN IT 50 W 01015 88110 000065015734. BIC: BPMOIT22
Come causale del pagamento TARI devono essere indicati nell’ordine:
- la sigla “TARI”, per pagare la tassa rifiuti;
- l’annualità di riferimento;
- l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate oppure nel caso di pagamento in quattro rate specificare il numero della rata pagata;
- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto.
La copia del pagamento deve essere inoltrata al Comune di Siamaggiore per i successivi controlli ai seguenti indirizzi:
- Corrispondenza: Comune di Siamaggiore – Ufficio Tributi -- Via San Costantino 2 -- 09070 - SIAMAGGIORE (OR)
- Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.siamaggiore.or.it finanziario@pec.comune.siamaggiore.or.it
- Fax: +39 07833441221
Per ogni ulteriore informazione in merito è possibile contattare l’ufficio tributi ai seguenti recapiti:
- Tel +39 07833441212
- Tel +39 07833441205
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
4° rata
ANNO 2020
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
La TARI si paga, alle scadenze previste nell'avviso di pagamento TARI, con modello F24 o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
Cosa succede se si paga la Tari in ritardo?
E' possibile rimediare in ritardo all’omesso pagamento della TARI. Già dal giorno successivo alla scadenza della tassa scattano le sanzioni, ma tali sanzioni vengono ridotte se si paga il dovuto al più presto e, comunque, entro un anno. In questo caso si può usufruire del cosiddetto ravvedimento operoso. Il ravvedimento operoso è uno strumento – previsto dalla legge per qualsiasi mancato pagamento – che consente di ridurre le sanzioni in base a quando si procede al pagamento. Tale riduzione ammonta:
- a 1/10 di quella ordinaria se il pagamento della tassa avviene con un ritardo massimo di 30 giorni dalla data della scadenza presente nell'avviso di pagamento;
- a 1/9 del minimo se il pagamento del tributo avviene entro 90 giorni dalla data ultima di presentazione della dichiarazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, dall’errore o dall’omissione;
- a 1/8 del minimo se il pagamento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione che riguarda l’anno in cui è stata commessa la violazione o, se non prevista, entro un anno dall’errore o dall’omissione;
- a 1/7 del minimo se il pagamento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione che riguarda l’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione o, se non prevista, entro due anni dall’errore o dall’omissione;
- a 1/6 del minimo se il pagamento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione che riguarda l’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione o, se non prevista, oltre due anni dall’errore o dall’omissione;
- a 1/5 del minimo se il pagamento avviene dopo la constatazione della violazione tranne quando non sono state emesse delle ricevute fiscali o documenti di trasporto o non sono stati installati degli apparecchi per l’emissione di scontrini fiscali;
- a 1/10 del minimo della sanzione prevista per non avere presentato la dichiarazione o per averla presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.
L'omesso versamento della Tari costituisce un illecito amministrativo. Chi non paga la Tari deve versare, oltre alla tassa, gli interessi per il ritardo e le sanzioni nella misura del 30%.
Nel momento in cui l'ente rileva l’omesso/parziale versamento della Tari, invia un avviso di accertamento esecutivo al contribuente, per la somma ancora da versare, maggiorata di sanzioni ed interessi; detto importo viene calcolato prendendo a riferimento la denuncia presentata dal contribuente o, in mancanza, le informazioni a disposizione dell'ente.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
- 0783/3441212
- 0783/3441205
- tributi@comune.siamaggiore.or.it
- finanziario@pec.comune.siamaggiore.or.it
3.1.R Documenti di riscossione online
Al momento non prevista.
L’avviso di pagamento TARI viene inviato ogni anno nel seguente modo:
Per le utenze domestiche e non domestiche invio a mezzo di posta ordinaria.