Trasparenza Rifiuti Siamaggiore
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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Siamaggiore

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Trasparenza Rifiuti Siamaggiore
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Tariffe e rapporti con gli utenti
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
CALCOLO TARIFFA L'UTENZA DOMESTICA
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 0,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa:
Tariffa variabile:
Quota fissa:
Quota variabile:
Totale imposta:
Totale:
Totale arrotondato: € 0,00
CALCOLO TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 0,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa:
Tariffa variabile:
Quota fissa:
Quota variabile:
Totale imposta:
Totale:
Totale arrotondato: € 0,00
ndicazioni per il calcolo delle tariffe

Il D.P.R. n. 158/1999 detta gli specifici criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti utili per la determinazione della tariffa, almeno in via transitoria. L’elaborazione delle tariffe, in adesione alle norme del predetto decreto, avviene secondo il cosiddetto metodo normalizzato.

            Se si esaminano le modalità di determinazione della TARI, è possibile individuare le componenti di costo stabilite dalla norma richiamata. In particolare:

1. una quota, calcolata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferiti agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (costi fissi);

2. un’altra quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti dagli utenti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, con la finalità di raggiungere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (costi variabili);

L’articolazione delle tariffe prevede la suddivisione degli utenti in due macroclassi: utenze domestiche ed utenze non domestiche.

Ad ogni categoria vengono attribuiti specifici coefficienti stabiliti dalla legge che misurano la potenzialità a produrre rifiuto, sia in rapporto ai costi fissi che in relazione a quelli variabili.

I predetti coefficienti sono distinti a seconda che la popolazione residente sia inferiore o superiore a 5.000 abitanti e per ognuna di queste viene stabilita una suddivisione su base geografica: Nord, Centro e Sud.    

           Per le utenze domestiche sono fissati dei coefficienti di adattamento Ka per la determinazione della quota fissa, e dei coefficienti di adattamento Kb per la quantificazione della quota variabile.

           Per le utenze non domestiche sono attribuiti dei coefficienti Kc che misurano la potenzialità di produrre rifiuto utile per il calcolo della quota fissa, e dei coefficienti Kd in grado di determinare la quota variabile.

           Le due categorie di utenze sono ulteriormente suddivise: 

- le utenze domestiche sono articolate in sei categorie in base al numero dei componenti il nucleo familiare. L’ultima categoria include, in via residuale, i nuclei con cinque o più componenti. 

 -    le utenze non domestiche, il D.P.R. 158/99 ha riunito le diverse attività in categorie con omogenea potenzialità di produrre rifiuti, fissandone 30 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e 21 per gli altri Comuni.

 
Calcolo per le utenze domestiche:
Il calcolo si ottiene moltiplicando la quota fissa per i mq dell’immobile e al prodotto si aggiunge l’importo della parte variabile e sulla somma totale si calcola il 5% di tributo provinciale.

Importo parte fissa = superficie utile * tariffa fissa

Importo totale = Importo p. fissa + importo p. variabile

Importo Addizionale Provinciale = Importo totale arrotondato * 5% arrotondato matematicamente al centesimo di Euro

Importo Lordo totale = (Importo totale arrotondato) + (Importo tributo Provinciale)


 
Calcolo per le utenze non domestiche:
Il calcolo si ottiene moltiplicando la quota fissa per i mq dell’immobile, la quota variabile per i mq dell’immobile, i due prodotti ottenuti si sommano e sull’importo totale si calcola il 5% di tributo provinciale.

Importo parte fissa = superficie utile * tariffa fissa

Importo parte variabile = superficie utile * tariffa variabile

 Importo totale = Importo p. fissa + importo p. variabile

Importo Addizionale Provinciale = Importo totale arrotondato * 5% arrotondato matematicamente al centesimo di Euro

Importo Lordo totale = (Importo totale arrotondato) +  (Importo Addizionale Provinciale)

98 Terralba (OR)

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (dati 2018)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: t
Cluster: - €
Tariffa nazionale di base:
Raccolta differenziata: %
Fattori di contesto del comune:
Economie e diseconomie di scala:
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento:
Impianti di trattamento meccanico biologico:
Discariche:
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: %
Rifiuti smaltiti in discarica: %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste


RIDUZIONI PREVISTE DAL REGOLAMANTO TARI

ART. 20

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

 

1.      Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a)      Abitazioni con unico occupante: riduzione del 15 %;

b)      abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 15 %;

c)      abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 15 %;

2.      Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.


ART. 21

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE

ATTIVE

 

1.      La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:

-          l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;

-          le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2.      La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.


ART. 22

ALTRE AGEVOLAZIONI

 

1.      Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L.27/12/2013, n.147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:

-          Locali ed aree utilizzati dalle associazioni di volontariato ed enti morali che perseguono finalità di alto rilievo sociale culturale;

-          riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile Aree e locali occupati o detenuti dal Comune di Siamaggiore;

-          riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dal servizio sociale comunale;

2.      Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L.27/12/2013, n.147 e in considerazione del grave periodo di crisi economica e sociale che si sta attraversando, la tariffa si applica altresì in misura ridotta, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a)      riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile per le famiglie con 5 e più componenti;

b)      riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile per le famiglie con 4 componenti;

c)      riduzione del 10% nella parte fissa e nella parte variabile per le famiglie con 3 componenti;

d)     riduzione del 10% nella parte fissa e nella parte variabile locali adibiti a attività di plurilicenze, supermercati, pane e pasta, macellerie;

e)      riduzione del 60% nella parte fissa e nella parte variabile locali adibiti a attività di ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bar, caffè, pasticceria;

f)       riduzione del 60% nella parte fissa e nella parte variabile locali adibiti a attività commerciali  non più in esercizio;

Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente 
Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TARI CON F24


I codici per la Tari in realtà sono gli stessi che si utilizzavano per la Tares (istituiti con la risoluzione 37/E del 27 maggio 2013), che vengono però ridenominati sostituendo il precedente riferimento alla Tares con il nuovo nome dell’imposta, Tari. Quindi:

  • 3944″: valido per Tari (e Tares),

  • 3945″: Tari (e Tares), interessi,

  • 3946″: Tari (e Tares), sanzioni,

  • "I717": Codice Comune di Siamaggiore

Quanto alla compilazione dell’F24, i codici si inseriscono nella “sezione IMU e altri tributi locali”, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, con le stesse modalità previste per l'IMU.

Ricordarsi che nello spazio “rateazione/mese rif” il numero della rata va indicato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” quello complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, si indicherà “0101″.


MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TARI DALL’ESTERO


Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare il versamento TARI dall’estero, occorre procedere nel seguente modo:


I contribuenti devono effettuare un bonifico in favore del Comune di Siamaggiore, utilizzando il codice IBAN IT 50 W 01015 88110 000065015734.  BIC: BPMOIT22  


Come causale del pagamento TARI devono essere indicati nell’ordine:

- la sigla “TARI”, per pagare la tassa rifiuti;

- l’annualità di riferimento;

- l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate oppure nel caso di pagamento in quattro rate specificare il numero della rata pagata;

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto.


La copia del pagamento deve essere inoltrata al Comune di Siamaggiore per i successivi controlli ai seguenti indirizzi:

- Corrispondenza: Comune di Siamaggiore – Ufficio Tributi -- Via San Costantino 2 -- 09070 - SIAMAGGIORE (OR)

- Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.siamaggiore.or.it   finanziario@pec.comune.siamaggiore.or.it

- Fax: +39 07833441221


Per ogni ulteriore informazione in merito è possibile contattare l’ufficio tributi ai seguenti recapiti:

- Tel +39 07833441212

- Tel +39 07833441205






Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
Unica
16/12/2020
100,00%
Rata
Entro il
%
1° rata
31/10/2020
25,00%
2° rata
16/12/2020
25,00%
3° rata
16/02/2021
25,00%
4° rata
16/04/2021
25,00%

ANNO 2020

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

La TARI si paga, alle scadenze previste nell'avviso di pagamento TARI, con modello F24 o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Cosa succede se si paga la Tari in ritardo?

E' possibile rimediare in ritardo all’omesso pagamento della TARI. Già dal giorno successivo alla scadenza della tassa scattano le sanzioni, ma tali sanzioni vengono ridotte se si paga il dovuto al più presto e, comunque, entro un anno. In questo caso si può usufruire del cosiddetto ravvedimento operoso. Il ravvedimento operoso è uno strumento – previsto dalla legge per qualsiasi mancato pagamento – che consente di ridurre le sanzioni in base a quando si procede al pagamento. Tale riduzione ammonta:

  • a 1/10 di quella ordinaria se il pagamento della tassa avviene con un ritardo massimo di 30 giorni dalla data della scadenza presente nell'avviso di pagamento;
  • a 1/9 del minimo se il pagamento del tributo avviene entro 90 giorni dalla data ultima di presentazione della dichiarazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, dall’errore o dall’omissione;
  • a 1/8 del minimo se il pagamento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione che riguarda l’anno in cui è stata commessa la violazione o, se non prevista, entro un anno dall’errore o dall’omissione;
  • a 1/7 del minimo se il pagamento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione che riguarda l’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione o, se non prevista, entro due anni dall’errore o dall’omissione;
  • a 1/6 del minimo se il pagamento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione che riguarda l’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione o, se non prevista, oltre due anni dall’errore o dall’omissione;
  • a 1/5 del minimo se il pagamento avviene dopo la constatazione della violazione tranne quando non sono state emesse delle ricevute fiscali o documenti di trasporto o non sono stati installati degli apparecchi per l’emissione di scontrini fiscali;
  • a 1/10 del minimo della sanzione prevista per non avere presentato la dichiarazione o per averla presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.


Cosa succede se non si paga la Tari?


L'omesso versamento della Tari costituisce un illecito amministrativo. Chi non paga la Tari deve versare, oltre alla tassa, gli interessi per il ritardo e le sanzioni nella misura del 30%.

Nel momento in cui l'ente  rileva l’omesso/parziale versamento della Tari, invia un avviso di accertamento esecutivo al contribuente, per la somma ancora da versare, maggiorata di sanzioni ed interessi; detto importo viene calcolato prendendo a riferimento la denuncia presentata dal contribuente o, in mancanza, le informazioni a disposizione dell'ente.


Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.
 I contribuenti che debbano segnalare eventuali errori nella determinazione del dovuto TARI possono contattare direttamente l'Ufficio Tributi ai numeri:
  • 0783/3441212
  • 0783/3441205
E' possibile altresì inviare comunicazione e/o istanza di rettifica o annullamento via mail ordinaria o PEC ai seguenti indirizzi :
  • tributi@comune.siamaggiore.or.it
  • finanziario@pec.comune.siamaggiore.or.it
Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

Al momento non prevista.

L’avviso di pagamento TARI viene inviato ogni anno nel seguente modo:

Per le utenze domestiche e non domestiche invio a mezzo di posta ordinaria.

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Siamaggiore è collocato all'interno dello Schema regolatore
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.