I soggetti
passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per
l’applicazione del tributo e, in particolare, l’inizio, la variazione e la
cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere
agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per
beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Nell’ipotesi
di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da
uno solo dei possessori o detentori.
Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente,
secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF, alla
richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente
all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni
solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile. La
dichiarazione, debitamente sottoscritta, può essere consegnata direttamente al
Comune o spedita unitamente a una copia di un documento di identità in corso di
validità del dichiarante a mezzo posta, via e-mail. PEC o mediante sportello online,
compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile presso gli sportelli fisici.
Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione
produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la
detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini
della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del
possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata
dall’utente nella richiesta.
Ai fini
dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni
successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da
cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il
contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione
entro lo stesso termine di 90 giorni.
Non
comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica
del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti
residenti, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti residenti
e non residenti, oppure nel caso di coabitazione fra soggetti residenti e non
residenti, oppure nel caso di coabitazione di residenti appartenenti a nuclei
familiari distinti per il quale il soggetto intestatario ha l’obbligo di
indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti.
La dichiarazione di cessato possesso o detenzione dei locali o delle
aree, deve essere presentata all’ufficio del Comune competente alla gestione
della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la
cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla
home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile,
disponibile presso gli sportelli fisici ovvero compilabile online.
Le
dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è
intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il
termine indicato nel comma 10 del presente articolo ovvero dalla data di
presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
In caso di
mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il
tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di
non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero
se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di
dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio, fermi restando gli effetti di
eventuali atti ritualmente notificati divenuti definitivi.
Le
dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che
comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro
effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta
è presentata entro il termine indicato nel comma 10, ovvero dalla data di
presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le
richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare
all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la
variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione
gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi
delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il
tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o
in sede di recupero d’ufficio.
Nel caso
di decesso del contribuente, i familiari, i conviventi/coobbligati in solido o
gli eredi dello stesso sono tenuti a dichiarare all’ente il nominativo del
nuovo soggetto passivo entro il termine di 90 giorni dal decesso. Qualora tale
comunicazione non venga presentata entro il predetto termine, l’Ente potrà
emettere documenti di pagamento senza l’applicazione di agevolazioni o
riduzioni a nome di uno qualsiasi dei coobbligati in solido e degli eredi,
senza che gli stessi possano contestare tale emissione. Qualora non sia
possibile rintracciare, stante la mancanza di una successione o di conviventi,
nessun erede o coobbligato in solido, l’omissione di dichiarazione da parte di
questi sarà sanzionata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Gli
accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o perché
oggetto di sentenza passata in giudicato, sostituiscono la dichiarazione per le
annualità successive all’intervenuta definitività.
In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle
richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto
legislativo 03/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a
quello della comunicazione.