Trasparenza Rifiuti Seneghe
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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Seneghe

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Comune di Seneghe

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Trasparenza Rifiuti Seneghe
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
 
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Tariffe e rapporti con gli utenti

Per informazioni in merito alla GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI rivolgersi all' Ufficio Tributi nei seguenti giorni e orari:


  • dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00

  • mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:00 (chiuso nel periodo 16 giugno - 15 settembre)


Per appuntamenti e informazioni contattare i seguenti numeri dalle ore 8:00 alle ore 13:00:


       0783 548012/13 int. 4 

       e-mail: tributi@comune.seneghe.or.it

       pec: tributi.seneghe@legalmail.it 


Per informazioni in merito al SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI rivolgersi a Formula Ambiente S.p.A. al seguente numero:

       800 301 606

nei seguenti giorni e orari:

  • dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00

 

Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI - SENEGHE
lunedì:
UMIDO
martedì:
PLASTICA/LATTINE
mercoledì:
UMIDO
giovedì:
CARTA/VETRO
venerdì:
SECCO
sabato:
UMIDO

COME CONFERIRE

Conferire nei giorni indicati nel calendario. Inserire il rifiuto all'interno del contenitore, rispettando le prescrizioni previste per ciascuna tipologia di raccolta, ed esporre in prossimità del proprio numero civico nei soli giorni previsti dal calendario. I rifiuti esposti in maniera errata o in una giornata di raccolta non corretta, non verranno ritirati e verrà apposto su di essi, adesivo di non conformità.

Le indicazioni per il conferimento delle diverse tipologie di rifiuto sono riportate nel calendario e nella GUIDA PRATICA Raccolta differenziata dei rifiuti.

Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Attualmente non sono previste campagne straordinarie.
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Ecocentro comunale

COME CONFERIRE

Conferire nei giorni indicati nel calendario. Inserire il rifiuto all'interno del contenitore, rispettando le prescrizioni previste per ciascuna tipologia di raccolta, ed esporre in prossimità del proprio numero civico nei soli giorni previsti dal calendario. I rifiuti esposti in maniera errata o in una giornata di raccolta non corretta, non verranno ritirati e verrà apposto su di essi, adesivo di non conformità.

Le indicazioni per il conferimento delle diverse tipologie di rifiuto sono riportate nel calendario nella GUIDA PRATICA Raccolta differenziata dei rifiuti.



INGOMBRANTI

E' possibile conferire i rifiuti ingombranti presso l'ecocentro comunale o effettuare la prenotazione per il ritiro on line su www.unionemontiferrualtocampidano.it.

Le prenotazioni fatte via web saranno da ritenersi concluse solo dopo il contatto di un operatore.


Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta

Il servizio non è previsto.

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
ABITAZIONE CON 1 OCCUPANTE
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 130,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,23125
Tariffa variabile: € 99,20878
Quota fissa: € 0,23125 * 100 * (365/365) = € 23,13
Quota variabile: € 99,20878 * (365/365) = € 99,21
Totale imposta: € 23,13 + € 99,21 = € 122,33
Totale: € 122,33 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 130,05
Totale arrotondato: € 130,00
ABITAZIONE CON 3 OCCUPANTI
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 242,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,30833
Tariffa variabile: € 198,41755
Quota fissa: € 0,30833 * 100 * (365/365) = € 30,83
Quota variabile: € 198,41755 * (365/365) = € 198,42
Totale imposta: € 30,83 + € 198,42 = € 229,25
Totale: € 229,25 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 242,31
Totale arrotondato: € 242,00
ABITAZIONE CON 5 OCCUPANTI
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 340,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,34224
Tariffa variabile: € 287,70545
Quota fissa: € 0,34224 * 100 * (365/365) = € 34,22
Quota variabile: € 287,70545 * (365/365) = € 287,71
Totale imposta: € 34,22 + € 287,71 = € 321,93
Totale: € 321,93 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 339,63
Totale arrotondato: € 340,00
BAR, CAFFE', PASTICCERIA
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 1089,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 3,01544
Tariffa variabile: € 7,34003
Quota fissa: € 3,01544 * 100 * (365/365) = € 301,54
Quota variabile: € 7,34003 * 100 * (365/365) = € 734,00
Totale imposta: € 301,54 + € 734,00 = € 1.035,55
Totale: € 1.035,55 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 1.088,93
Totale arrotondato: € 1089,00
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 377,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,39242
Tariffa variabile: € 3,18386
Quota fissa: € 0,39242 * 100 * (365/365) = € 39,24
Quota variabile: € 3,18386 * 100 * (365/365) = € 318,39
Totale imposta: € 39,24 + € 318,39 = € 357,63
Totale: € 357,63 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 377,11
Totale arrotondato: € 377,00
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 133,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,30292
Tariffa variabile: € 0,95325
Quota fissa: € 0,30292 * 100 * (365/365) = € 30,29
Quota variabile: € 0,95325 * 100 * (365/365) = € 95,33
Totale imposta: € 30,29 + € 95,33 = € 125,62
Totale: € 125,62 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 133,50
Totale arrotondato: € 133,00

Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La tariffa è articolata in fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche".

  • Tariffa per le utenze domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti. 

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

  • Tariffa per le utenze non domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.


Si riportano alcuni esempi pratici di calcolo della TARI.


Le tariffe applicate negli esempi sono quelle relative alla TARI 2025.

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: t
Cluster: - €
Tariffa nazionale di base:
Raccolta differenziata: %
Fattori di contesto del comune:
Economie e diseconomie di scala:
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento:
Impianti di trattamento meccanico biologico:
Discariche:
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: %
Rifiuti smaltiti in discarica: %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

Dal 1° gennaio 2025 è stato introdotto il Bonus sociale per i Rifiuti, pari ad una riduzione del 25% del tributo. E' un agevolazione introdotta per ridurre il costo della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le famiglie in condizioni economiche disagiate. La misura è stata prevista dall'art. 57-bis, comma 2, del DL 14/2019, ed è stata formalmente attuata con il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025 e in vigore dal 28 marzo 2025.

Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad un unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare.

Possono beneficiare del bonus sociale per i rifiuti i nuclei familari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, non superi la soglia di 9.530,00 euro. Tale soglia è innalzata a 20.000,00 euro per famiglie con almeno quattro figli a carico.

I valori soglia sono aggiornati con cadenza triennale dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

L'agevolazione è automatica e viene applicata direttamente in bolletta senza necessità di presentare una domanda.





Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto
Sarà cura dell'Ufficio Tributi trasmettere gli appositi avvisi, con posta ordinaria, con l'indicazione dell'importo da versare a tutti coloro che risultano iscritti e che non si sono cancellati ai fini della TARI.
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
Unica
15/12/2025
100,00%
Rata
Entro il
%
1° rata
31/10/2025
50,00%
2° rata
15/12/2025
50,00%

Si ricorda che i soggetti passivi, proprietari o detentori di immobili, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.


Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

Si rammenta che al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., sollecito di pagamento per omesso o insufficiente pagamento.

Scaduti i termini del sollecito di pagamento, al contribuente è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo per omesso e/o parziale pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito di sanzioni e interessi per omesso o parziale pagamento e delle spese di notifica; l'avviso di accertamento notificato contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento verranno avviate le procedure esecutive.

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Si ricorda all'utenza che è possibile reperire la procedura per l'eventuale comunicazione di errori o variazioni, richieste di informazioni, reclami e/o di rettifica dell'importo addebitato nei seguenti modi:

  • presso l'Ufficio Tributi del Comune di Seneghe nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e mercoledì anche dalle 15:30 alle 17:00 (chiuso nel periodo 16 giugno - 15 settembre);
  • tramite email scrivendo all'indirizzo tributi@comune.seneghe.or.it oppure PEC all'indirizzo tributi.seneghe@legalmail.it;
  • telefonando ai numeri 0783548012/13 int. 4.
Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione
Attualmente non disponibile.
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Seneghe è collocato all'interno dello Schema regolatore I
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.


Ai sensi della Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1 commi da 796 a 802, e dell'art. 42 del regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), la dilazione di pagamento è così disciplinata:

·    Su richiesta del debitore, l’ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili, a condizione che versi in una situazione temporanea e obiettiva difficoltà e secondo le indicazioni come di seguito riportate:

o  fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;

o  da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;

o  da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;

o  da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;

o  da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;

o  oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

·    Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato si applicano gli interessi nella misura pari all’interesse legale in vigore alla data di presentazione della richiesta da parte del contribuente.

·    E’ prevista la decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due (2) rate consecutive ed il residuo importo dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

·    Le rate mensili scadono l’ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.


Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei possessori o detentori.

Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, può essere consegnata direttamente al Comune o spedita unitamente a una copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante a mezzo posta, via e-mail. PEC o mediante sportello online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile presso gli sportelli fisici.

Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.

Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro lo stesso termine di 90 giorni.

Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti residenti e non residenti, oppure nel caso di coabitazione fra soggetti residenti e non residenti, oppure nel caso di coabitazione di residenti appartenenti a nuclei familiari distinti per il quale il soggetto intestatario ha l’obbligo di indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti.

La dichiarazione di cessato possesso o detenzione dei locali o delle aree, deve essere presentata all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici ovvero compilabile online.

Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 10 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio, fermi restando gli effetti di eventuali atti ritualmente notificati divenuti definitivi.

Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 10, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari, i conviventi/coobbligati in solido o gli eredi dello stesso sono tenuti a dichiarare all’ente il nominativo del nuovo soggetto passivo entro il termine di 90 giorni dal decesso. Qualora tale comunicazione non venga presentata entro il predetto termine, l’Ente potrà emettere documenti di pagamento senza l’applicazione di agevolazioni o riduzioni a nome di uno qualsiasi dei coobbligati in solido e degli eredi, senza che gli stessi possano contestare tale emissione. Qualora non sia possibile rintracciare, stante la mancanza di una successione o di conviventi, nessun erede o coobbligato in solido, l’omissione di dichiarazione da parte di questi sarà sanzionata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o perché oggetto di sentenza passata in giudicato, sostituiscono la dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.

In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.