3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Per informazioni in merito alla GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI rivolgersi all' Ufficio Tributi nei seguenti giorni e orari:
-
dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00
-
mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:00 (chiuso nel periodo 16 giugno - 15 settembre)
Per appuntamenti e informazioni contattare i seguenti numeri dalle ore 8:00 alle ore 13:00:
0783 548012/13 int. 4
e-mail: tributi@comune.seneghe.or.it
pec: tributi.seneghe@legalmail.it
Per informazioni in merito al SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI rivolgersi a Formula Ambiente S.p.A. al seguente numero:
800 301 606
nei seguenti giorni e orari:
-
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta

CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI - SENEGHE
COME CONFERIRE
Conferire nei giorni indicati nel calendario. Inserire il rifiuto all'interno del contenitore, rispettando le prescrizioni previste per ciascuna tipologia di raccolta, ed esporre in prossimità del proprio numero civico nei soli giorni previsti dal calendario. I rifiuti esposti in maniera errata o in una giornata di raccolta non corretta, non verranno ritirati e verrà apposto su di essi, adesivo di non conformità.
Le indicazioni per il conferimento delle diverse tipologie di rifiuto sono riportate nel calendario e nella GUIDA PRATICA Raccolta differenziata dei rifiuti.
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Ecocentro comunale
COME CONFERIRE
Conferire nei giorni indicati nel calendario. Inserire il rifiuto all'interno del contenitore, rispettando le prescrizioni previste per ciascuna tipologia di raccolta, ed esporre in prossimità del proprio numero civico nei soli giorni previsti dal calendario. I rifiuti esposti in maniera errata o in una giornata di raccolta non corretta, non verranno ritirati e verrà apposto su di essi, adesivo di non conformità.
Le indicazioni per il conferimento delle diverse tipologie di rifiuto sono riportate nel calendario nella GUIDA PRATICA Raccolta differenziata dei rifiuti.
INGOMBRANTI
E' possibile conferire i rifiuti ingombranti presso l'ecocentro comunale o effettuare la prenotazione per il ritiro on line su www.unionemontiferrualtocampidano.it.
Le prenotazioni fatte via web saranno da ritenersi concluse solo dopo il contatto di un operatore.
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Il servizio non è previsto.
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa

ABITAZIONE CON 1 OCCUPANTE

ABITAZIONE CON 3 OCCUPANTI

ABITAZIONE CON 5 OCCUPANTI

BAR, CAFFE', PASTICCERIA

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI

BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI
Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
La tariffa è articolata in fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche".
-
Tariffa per le utenze domestiche
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti.
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
-
Tariffa per le utenze non domestiche
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Si riportano alcuni esempi pratici di calcolo della TARI.
Le tariffe applicate negli esempi sono quelle relative alla TARI 2025.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Dal 1° gennaio 2025 è stato introdotto il Bonus sociale per i Rifiuti, pari ad una riduzione del 25% del tributo. E' un agevolazione introdotta per ridurre il costo della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le famiglie in condizioni economiche disagiate. La misura è stata prevista dall'art. 57-bis, comma 2, del DL 14/2019, ed è stata formalmente attuata con il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025 e in vigore dal 28 marzo 2025.
Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad un unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare.
Possono beneficiare del bonus sociale per i rifiuti i nuclei familari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, non superi la soglia di 9.530,00 euro. Tale soglia è innalzata a 20.000,00 euro per famiglie con almeno quattro figli a carico.
I valori soglia sono aggiornati con cadenza triennale dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
L'agevolazione è automatica e viene applicata direttamente in bolletta senza necessità di presentare una domanda.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
3.1.O Scadenze per il pagamento

Rata
Entro il
%
Unica

Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
Si ricorda che i soggetti passivi, proprietari o detentori di immobili, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Si rammenta che al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., sollecito di pagamento per omesso o insufficiente pagamento.
Scaduti i termini del sollecito di pagamento, al contribuente è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo per omesso e/o parziale pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito di sanzioni e interessi per omesso o parziale pagamento e delle spese di notifica; l'avviso di accertamento notificato contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento verranno avviate le procedure esecutive.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Si ricorda all'utenza che è possibile reperire la procedura per l'eventuale comunicazione di errori o variazioni, richieste di informazioni, reclami e/o di rettifica dell'importo addebitato nei seguenti modi:
- presso l'Ufficio Tributi del Comune di Seneghe nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e mercoledì anche dalle 15:30 alle 17:00 (chiuso nel periodo 16 giugno - 15 settembre);
- tramite email scrivendo all'indirizzo tributi@comune.seneghe.or.it oppure PEC all'indirizzo tributi.seneghe@legalmail.it;
- telefonando ai numeri 0783548012/13 int. 4.
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Ai sensi della Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1 commi da 796 a 802, e dell'art. 42 del regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), la dilazione di pagamento è così disciplinata:
· Su richiesta del debitore, l’ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili, a condizione che versi in una situazione temporanea e obiettiva difficoltà e secondo le indicazioni come di seguito riportate:
o fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
o da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
o da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
o da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
o da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
o oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.
· Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato si applicano gli interessi nella misura pari all’interesse legale in vigore alla data di presentazione della richiesta da parte del contribuente.
· E’ prevista la decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due (2) rate consecutive ed il residuo importo dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
· Le rate mensili scadono l’ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei possessori o detentori.
Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, può essere consegnata direttamente al Comune o spedita unitamente a una copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante a mezzo posta, via e-mail. PEC o mediante sportello online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile presso gli sportelli fisici.
Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.
Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro lo stesso termine di 90 giorni.
Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti residenti e non residenti, oppure nel caso di coabitazione fra soggetti residenti e non residenti, oppure nel caso di coabitazione di residenti appartenenti a nuclei familiari distinti per il quale il soggetto intestatario ha l’obbligo di indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti.
La dichiarazione di cessato possesso o detenzione dei locali o delle aree, deve essere presentata all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici ovvero compilabile online.
Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 10 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio, fermi restando gli effetti di eventuali atti ritualmente notificati divenuti definitivi.
Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 10, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
Nel caso di decesso del contribuente, i familiari, i conviventi/coobbligati in solido o gli eredi dello stesso sono tenuti a dichiarare all’ente il nominativo del nuovo soggetto passivo entro il termine di 90 giorni dal decesso. Qualora tale comunicazione non venga presentata entro il predetto termine, l’Ente potrà emettere documenti di pagamento senza l’applicazione di agevolazioni o riduzioni a nome di uno qualsiasi dei coobbligati in solido e degli eredi, senza che gli stessi possano contestare tale emissione. Qualora non sia possibile rintracciare, stante la mancanza di una successione o di conviventi, nessun erede o coobbligato in solido, l’omissione di dichiarazione da parte di questi sarà sanzionata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o perché oggetto di sentenza passata in giudicato, sostituiscono la dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.