RIDUZIONI DELLA TASSA
La tassa si applica
in misura ridotta, nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle
condizioni sotto elencate:
a) abitazioni e
relative pertinenze condotte da un unico occupante residente nel Comune di età
pari o superiore ad anni 70, per le quali si applica una riduzione della tassa
pari al 30%;
b) abitazioni e
relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo ove
non vi sia stabilita la residenza: riduzione del 30%;
c) ai sensi dell’art.
1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, a partire dal 2021, è riconosciuta
una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo,
non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà
o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano
titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con
l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia;
d) situazioni di
interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi, quando tale interruzione superi la durata
continuativa di 30 giorni, e comunque abbia determinato una situazione
riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone
o all’ambiente; in tal caso la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese
di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il
20% della tariffa;
f) utenze non
domestiche inattive, o con accertata sospensione dell’attività, per le quali è
concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente
tariffa del tributo; le circostanze debbono essere comprovate mediante
presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la condizione di non
utilizzo dei locali;
g) attività
commerciali ed artigianali ubicate in zone in cui vi è un’alterazione della
viabilità veicolare e pedonale a causa dello svolgimento di lavori per la
realizzazione di opere pubbliche i cui lavori si protraggono per oltre 6 mesi:
si applica una riduzione del 30% alla parte variabile della tariffa di
riferimento;
l) enti del Terzo
settore, di cui al Dlg. 117/2017, che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciale, nonché utenze non domestiche
intestate agli Enti Parrocchiali: riduzione del 20% della parte variabile delle
rispettive tariffe;
2. Tutte le riduzioni
di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell’utenza, a pena di
decadenza dal diritto al beneficio, ad accezione di quelle previste ai punti a)
e b) che dovranno essere applicate d’ufficio.
-RIDUZIONE
DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO- ECONOMICO
1. Per le utenze domestiche residenti, che
versino in condizioni di grave disagio economico- sociale, il Comune riconosce
il bonus sociale, di cui all’art. 57-bis del D.L. n.124/2019.
2. I beneficiari sono individuati mediante procedura
ad evidenza pubblica curata dal Servizio Affari sociali e trasmessa al servizio
Tributi, sulla base dei dati ISEE e del corrispondente nucleo familiare
presente all’anagrafe.
3. Gli utenti TARI
potranno ricevere il rimborso della TARI con riduzione sull’annualità
successiva o in caso di cessazione dell’utenza con rimborso della nota di
credito che sarà emessa, considerando i parametri definiti annualmente con
apposita Delibera di Consiglio Comunale;
4. Le risorse utili per finanziare il bonus
sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è
assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale ai sensi del comma 660
della Legge 147/2013.