Estratto del Regolamento
TA.RI. del Comune di Sciacca
Articolo 22
SANZIONI ED INTERESSI
1. In caso di
omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la
sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione
si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i
versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la
sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se
applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per
ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i
versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario
diverso da quello competente.
…………….
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle
prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al
tasso legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno,
con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Estratto del Regolamento
Generale delle Entrate del Comune di Sciacca
Art. 22/bis Ravvedimento
1. In
attuazione dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, e
successive modifiche ed integrazioni, fermo restando l’applicazione di regimi
più favorevoli previsti dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già
constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può
avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, previa presentazione di
apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune, alle seguenti
condizioni:
a. Sanzione ridotta per omesso o parziale pagamento,
termini per effettuare il ravvedimento:
· Entro 14 gg. dal termine previsto per il versamento,
riduzione sanzione 1/15 del 15%, sanzione applicata 0,1% giornaliero;
· Entro 30 gg. dal termine previsto per il versamento,
riduzione sanzione 1/10 del 15%, sanzione applicata 1,50%;
· Entro 90 gg. dal termine previsto per il versamento,
riduzione sanzione 1/9 del 15%, sanzione applicata 1,67%;
· Entro un anno dal termine previsto per il versamento,
riduzione sanzione 1/8 del 30%, sanzione applicata 3,75%;
· Entro due anni dal termine previsto per il
versamento, riduzione sanzione 1/7 del 30%, sanzione applicata 4,29%;
· Oltre due anni dal termine previsto per il versamento
ed entro i termini previsti per l'attività di accertamento da parte del Comune,
riduzione sanzione 1/6 del 30%, sanzione applicata 5%;
b. Sanzione ridotta per omessa dichiarazione, termini
per effettuare il ravvedimento:
· Entro 90 gg. dalla data prevista per la presentazione, riduzione sanzione
1/10 del 100%, sanzione applicata 10%;
· Entro un anno dalla data prevista per la
presentazione, riduzione sanzione 1/8 del 100%, sanzione applicata 12,50%;
· Oltre un anno dalla data prevista per la
presentazione ed entro i termini previsti per l'attività di accertamento da
parte del Comune, riduzione sanzione 1/6 del 100% sanzione applicata 16,65%;
c. Sanzione ridotta per infedele dichiarazione,
termini per effettuare il ravvedimento:
· Entro 90 gg. dalla data prevista per la
presentazione, riduzione sanzione 1/10 del 50%, sanzione applicata 5%;
· Entro un anno dalla data prevista per la presentazione riduzione sanzione
1/8 del 50%, sanzione applicata 6,25%;
· Oltre un anno dalla data prevista perla presentazione
ed entro i termini previsti per l'attività di accertamento da parte del Comune,
riduzione sanzione 1/6 del 50%, sanzione applicata 8,33%.
2. Le eventuali
modifiche della misura della sanzione per le fattispecie disciplinate dal
presente articolo si considerano automaticamente aggiornate.