In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si
applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni
previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per
ciascun giorno di ritardo.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione con contestuale omesso pagamento, anche relativamente a uno solo degli
immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per
cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
In caso di infedele dichiarazionecon contestuale omesso pagamento, si applica la sanzione amministrativa del cinquanta cento
del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo
se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del
contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni
amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli
interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui
sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di
calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data
dell’eseguito versamento.