La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma
obbligazione tributaria. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, con i provvedimenti dell’ARERA, competente ai sensi dell’art. 1 commi 527 e ss. L. 205/2017 e con proprio regolamento. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999, in conformità del Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui all’allegato A della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif.
Le tariffe sono determinate con Deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione finanziario previsto per la stessa annualità, sulla base dei costi individuati e classificati nel Piano Economico Finanziario.
Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o delle aree suscettibili di produrre rifiuti.
Sussiste l'obbligo di dichiarazione da parte del contribuente nei seguenti casi:
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inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione di locali;
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variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
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verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal regolamento comunale TARI;
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cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi di uno dei suddetti casi utilizzando i modelli messi a disposizione.
Con decorrenza 1.1.2021, si applicano i principi di cui al D.Lgs. 116/2020 (Decreto Economia Circolare).
UTENZE DOMESTICHE
La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
Laquota fissadella tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi, fino ad eventuale diversa regolamentazione disposta da ARERA.
Laquota variabiledella tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, D.P.R. 158/1999, fino ad eventuale diversa regolamentazione disposta da ARERA.
I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
UTENZE NON DOMESTICHE
Laquota fissadella tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, D.P.R. 158/1999, fino ad eventuale diversa regolamentazione disposta da ARERA.
Laquota variabiledella tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, D.P.R. 158/1999, fino ad eventuale diversa regolamentazione disposta da ARERA.
I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
Ai soggetti passivi della TARI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, il quale viene commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE
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Riduzione 30% utenze domestiche condotte da un uno occupante portatore di handicap. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche condotte da un unico occupante portatore di handicap, nonché possedute da unico occupante che abbia acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario, e qualora l’abitazione e le relative pertinenze non risultino locate, concesse in comodato o comunque utilizzate da terzi. Per il riconoscimento delle riduzioni di cui al periodo precedente, occorre presentare all’Ufficio Tributi apposita istanza attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, eventualmente corredata da idonea documentazione.
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Riduzione 5% o 20% per compostaggio domestico.Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio anche aerobico dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della tariffa pari al 5% o al 20%, a seconda dell'ubicazione dell'abitazione nel capoluogo o nella zona extra capoluogo (individuata nella planimetria allegata alla Deliberazione C.C. n. 68 del 20.12.2018). La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, nel rispetto di tutte le condizioni di cui al “Regolamento Albo Comunale Compostatori”, approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.
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Riduzione 55% contribuenti con ISEE inferiore o pari ad € 8.000.Riduzione del 55% per contribuenti residenti che siano in possesso e che, a pena di decadenza, producano all’Ufficio Tributi entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento, ovvero nei trenta giorni successivi al rilascio se avvenuto oltre tale data, l’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) calcolato secondo i criteri unificati stabiliti dalla normativa vigente, inferiore o pari ad € 8.000,00. Da presentare istanza con modello di dichiarazione per utenze domestiche.
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Riduzione del70% per civili abitazioni in obiettive condizioni di utilizzabilità ma non utilizzatein quanto prive di persone, cose, arredi, mobili e suppellettili, e per le quali non sia stata attivata alcuna utenza individuale relativa ai servizi di pubblica utilità. Da presentare istanza con modello di dichiarazione per utenze domestiche.
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Riduzione del20%della quota variabile per utilizzo pannolini lavabili.E' prevista la riduzione del 20% della quota variabile della tariffa per le civili abitazioni delle famiglie di bambini residenti nel Comune di Savigliano computati nel nucleo familiare degli occupanti, che acquistino ed utilizzino pannolini lavabili per un periodo decorrente dall’acquisto di un kit completo e sino alla data massima del compimento dei due anni del bambino. La riduzione viene riconosciuta alle famiglie che siano in regola con il versamento delle somme dovute al Comune di Savigliano a titolo di entrate patrimoniali e tributarie, ed a seguito di apposita richiesta da presentarsi entro trenta giorni dall’acquisto del predetto kit ed alla quale allegare scontrino, ricevuta fiscale, fattura o altro documento equipollente da cui risulti il dettaglio dell’acquisto in capo all’acquirente.
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Riduzione 2/3 soggetti non residenti in Italia. Dal 2021 è prevista ex lege una riduzione di due terzi della Tari sull’unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, e residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia.
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
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Riduzione 30% superfici ad uso stagionale o discontinuo.La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, a seguito di presentazione di apposita istanza, se le condizioni di cui sopra risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.
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Riduzione 60% locali non commerciali.Per i locali non commerciali utilizzati dalle utenze non domestiche classificate nelle categorie 22, 24, 25, 26 e 27 di cui al DPR. 158/1999, è prevista una riduzione del 60 per cento della quota variabile della tariffa.
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Riduzione 75% rifiuti urbani e/o rifiuti speciali avviati al riciclo.Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti assimilati e/o di rifiuti speciali, in caso di obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove le stesse si formano, si applica una riduzione pari al 75% della quota variabile della tariffa sulla superficie destinata a deposito o magazzino su cui l’attività viene svolta, qualora le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al riciclo i rifiuti predetti. La riduzione viene riconosciuta a seguito di presentazione all’Ufficio Tributi, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento di apposita dichiarazione tramite i modelli resi disponibili dall'ufficio (dichiarazione utenze non domestiche).
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Riduzione 5% o 20% per compostaggio. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio anche aerobico per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è riconosciuta, previa presentazione di idonea attestazione, la riduzione pari al 5% o al 20%, a seconda dell'ubicazione delle superfici tassabili se individuate nel capoluogo o nella zona extra capoluogo (individuata nella planimetria allegata alla Deliberazione C.C. n. 68 del 20.12.2018).
RIDUZIONI IN RAGIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA (PER UTENZE NON DOMESTICHE)
ANNO 2021
Per il solo anno 2021, in base alla normativa vigente ed in ragione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, in favore delle utenze non domestiche sono previste agevolazioni che vengono riconosciute d’ufficio ovvero in ragione delle quali verrà effettuato il dovuto conguaglio sulle rate di versamento successive alla prima. Tali agevolazioni vengono riconosciute,in base all’indicazione del Codice ATECO e delle categorie di attività di cui al D.P.R. 158/99nelle seguenti misure:
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Riduzione del 10% della quota fissa della tariffa per i contribuenti iscritti negli archivi comunali nelle categorie di cui
al D.P.R. 158/1999 ad eccezione delle categorie 10 (Ospedali), 12 (Banche,
istituti di credito e studi professionali), 14(Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze), 25 (Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari),26 (Plurilicenze alimentari e/o miste),27(Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio,ad eccezione delle sole superfici di vendita di fiori
e piante alle quali viene riconosciuta) e 28 (Ipermercati di generi misti);
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Riduzione del 95% della quota
variabile della tariffa di riferimento per i
contribuenti iscritti negli archivi comunali TARI nelle categorie: 2(Cinematografi e Teatri),4
(Campeggi, distributori di
carburante, impianti sportivi, per le sole superfici iscritte in
capo alle palestre ed agli impianti sportivi soggetti all’obbligo di
chiusura), 7 (Alberghi con
ristorante), 8 (Alberghi
senza ristorante),22 (Ristoranti,
trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie), 23 (Mense, birrerie, amburgherie)
e 24 (Bar, caffè, pasticceria)
e 30 (Discoteche, night-club);
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Riduzione del 70% della quota
variabile della tariffa di riferimento per i
contribuenti iscritti negli archivi comunali TARI nelle categorie: 1 (Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto, ad esclusione delle superfici
adibite ad abitazione e relative pertinenze ed utilizzate a fini abitativi,
ed altresì ad esclusione delle scuole guida per le quali si prevede la
riduzione del 40% della quota variabile), 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta), 4 (Campeggi, distributori di
carburante, impianti sportivi, ad eccezione dei distributori di carburante
per i quali è prevista la riduzione del 30% di cui ai punti successivi ed
ad esclusione delle palestre per cui si applica la riduzione del 95% della
quota variabile), 13 (Negozi
abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni
durevoli), 15 (Negozi
particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato), 17 (Attività
artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista) e 27
(Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante, pizza al taglio,per le sole superfici di vendita di fiori
e piante);
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Riduzione del 40% della quota
variabile della tariffa di riferimento per i
contribuenti iscritti negli archivi comunali TARI nelle categorie 1 (Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto, per le sole superfici delle
scuole), 6 (Esposizioni ed
autosalonicon precisazione che per le superfici adibite ad aree
scoperte operative di cui alla sottocategoria 1666, verrà applicata la
stessa percentuale di riduzione prevista per la categoria di attività di
appartenenza), 9 (Case di cura e
di riposo), 11 (Uffici,
agenzie) e 12 (Banche,
istituti di credito e studi professionali, per le sole superfici
destinate a studi professionali e di cui alla sottocategoria 112);
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Riduzione del30% della quota
variabile della tariffa di riferimento per le categorie
4 (Campeggi, distributori di
carburante, impianti sportivi, per le sole superfici iscritte in
capo ai distributori di carburante), 18 (Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista), 19 (Carrozzeria,
autofficina, elettrauto) 20 (Attività
industriali con capannoni di produzione), 21 (Attività artigianali di produzione beni specifici).
Per agevolare le utenze, si procederà d’ufficio al riconoscimento delle
predette riduzioni negli avvisi di pagamento TARI per l’anno 2021, in merito ai
quali potrà comunque essere apportato ogni correttivo necessario al fine di
applicare correttamente le agevolazioni in esame, anche tramite lo
Sportello delle Attività Produttive istituito presso l’Ufficio Tributi e
dedicato alle utenze non domestiche al fine di riscontrare tempestivamente ogni
necessità di chiarimento.
Con
riguardo al tributo giornaliero si intendono riconoscere, come per il 2020,
riduzioni percentuali previste per la Tari annuale relative alle diverse categorie
di utenza, qualora ne sussistano i presupposti, e che verranno quantificate nel
dettaglio in base alle effettive occupazioni.
ANNO 2020
Per il solo anno 2020, in base alla normativa vigente ed in ragione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, in favore delle utenze non domestiche sono previsteagevolazioni che vengono inserite d’ufficio, per quanto possibile, negli avvisi di pagamento per l’anno 2020, ovvero in ragione delle quali verrà effettuato il dovuto conguaglio sulle rate di versamento successive alla prima. Tali agevolazioni vengono riconosciute, per l’anno 2020, in base all’indicazione del Codice ATECO e delle categorie di attività di cui al D.P.R. 158/99, nonché con riferimento agli elementi indicativi e non esaustivi di cui alle tabelle riportate nell’Allegato A della Deliberazione ARERA N. 158/2020/R/Rif del 5.5.2020, nelle seguenti misure:
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riduzione del 50% della quota variabile della tariffa di riferimento per i contribuenti iscritti negli archivi comunali TARI nelle categorie: 2 (Cinematografi e Teatri), 7 (Alberghi con ristorante), 8 (Alberghi senza ristorante), 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie), 23 (Mense, birrerie, amburgherie) e 24 (Bar, caffè, pasticceria) e soggetti all’obbligo di chiusura dal 9.3.2020;
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riduzione del 40% della quota variabile della tariffa di riferimento per i contribuenti iscritti negli archivi comunali TARI nelle categorie: 1 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, ad esclusione delle superfici adibite ad abitazione e relative pertinenze ed utilizzate a fini abitativi), 4 (Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi, ad eccezione dei distributori di carburante per i quali è prevista la riduzione del 30% di cui al successivo punto c)), 13 (Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli), 15 (Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato), 17 (Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista), 18 (Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista), 19 (Carrozzeria, autofficina, elettrauto) e 30 (Discoteche, night-club) e soggetti all’obbligo di chiusura dal 9.3.2020;
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riduzione del 30% della quota variabile della tariffa di riferimento per i contribuenti iscritti negli archivi comunali TARI nelle categorie: 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta), 6 (Esposizioni ed autosaloni, con precisazione che per le superfici adibite ad aree scoperte operative di cui alla sottocategoria 1666, verrà applicata la stessa percentuale di riduzione prevista per la categoria di attività di appartenenza), 11 (Uffici, agenzie), 12 (Banche, istituti di credito e studi professionali, per le sole superfici destinate a studi professionali e di cui alla sottocategoria 1112), 20 (Attività industriali con capannoni di produzione), 21 (Attività artigianali di produzione beni specifici) e soggetti all’obbligo di chiusura dal 9.3.2020;
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riduzione del 25% della quota variabile della tariffa di riferimento per i contribuenti iscritti negli archivi comunali TARI nella categoria 27 (Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio) unicamente per la vendita di fiori e piante, soggette all’obbligo di chiusura dal 9.3.2020 al 20.4.2020.
RIDUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA SANITARIA - A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI APPOSITA ISTANZA ENTRO IL 31/10/2020
Per il solo anno 2020, a favore degli utenti non domestici che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto precedente non essendo soggetti a provvedimenti nazionali e locali di sospensione per emergenza COVID-19, abbiano, per effetto di una sospensione temporanea anche su base volontaria, prodotto minori quantitativi di rifiuti, vengono previste le seguenti riduzioni:
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15% della quota variabile della tariffa di riferimento per chiusure sino a 30 giorni compresi;
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25% della quota variabile della tariffa di riferimento per chiusure da 31 giorni a 60 giorni comprese;
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per chiusure pari o superiori a 61 giorni, verranno applicate le riduzioni descritte nel punto precedente, per le singole categorie.