A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita
la Tassa sui Rifiuti (TARI) in base a quanto previsto dall’art.
1, comma 639 e seguenti Legge 147/2013 aggiornato da ultimo
dall’art.1, comma 780, Legge 160/2019.
La tassa è istituita a copertura integrale dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento.
La tariffa è commisurata alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta sulla base dei criteri
determinati con il D.P.R. 158/1999 e s.m.i. ad
oggetto: “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato
per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.”
La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi
titolo locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di
produrre rifiuti urbani. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad
anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, determinata
sulla base del costo del servizio quantificato dal Piano Economico Finanziario.
Fino a quando, ai sensi di legge, non sarà realizzato
l'interscambio dei dati relativi alle superfici degli immobili a destinazione
ordinaria, la superficie assoggettabile al tributo è la superficie calpestabile
dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o
accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Per variazioni, cessazioni o nuove iscrizioni devono essere
presentate le relative dichiarazioni e la modulistica può essere scaricata
mediante il link che segue.
Regole di calcolo della tariffa
Per calcolare la TARI dovrai calcolare la quota fissa e la quota variabile, distinguendo se si tratta di un immobile ad uso domestico o non domestico.
Gli elementi utili per il calcolo TARI sono i seguenti:
1. superficie in metri quadri
2. periodo di riferimento
3. nucleo familiare
4. quota fissa
5. quota variabile
6. quota provinciale 5% dell’imponibile
Per utenze domestiche
La quota fissa della TARI si ottiene moltiplicando la superficie in metri quadri dell’immobile per la relativa tariffa fissa (determinata in base al numero di persone che occupano l’immobile, individuate secondo i ciriteri di cui all'art. 14 del regolamento comunale vigente in materia)) secondo la formula: METRI QUADRATI X TARIFFA FISSA.
La quota variabile della TARI è, invece, determinata dal Comune in base al numero di persone che occupano l’immobile, individuate secondo i ciriteri di cui all'art. 14 del regolamento comunale vigente in materia.
Le due quote vengono sommate e, al risultato ottenuto, viene applicato il tributo provinciale pari al 5% dell’imponibile.
Esempio
Consideriamo un nucleo composto da 3 componenti e abitazione di 100 m² su base annua (365 gg)
Ipotizziamo che il Comune abbia deliberato le seguenti tariffe:
· tariffa parte fissa:1,03965 euro
· tariffa parte variabile (considerando 3 componenti): 120,52945 euro
· quota provinciale: 5%
Secondo la modalità corretta di calcolo si ottiene:
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Parte fissa TARI
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1,03965 € x 100 m²
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103,97 €
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Parte variabile TARI
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x 3 Componenti
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120,53 €
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Quota Provinciale
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0,05 x (103,97 + 120,53)
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11,23 €
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Totale TARI
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103,97 + 120,53 + 11,23
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235,73 €
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Totale Arrotondato
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236,00 €
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Per utenze non domestiche
La quota fissa della TARI si ottiene moltiplicando la superficie in metri quadri dell’immobile per la relativa tariffa fissa, secondo la formula: METRI QUADRATI X TARIFFA FISSA.
La quota variabile della TARI si ottiene moltiplicando la superficie in metri quadri dell’immobile per la relativa tariffa variabile, secondo la formula: METRI QUADRATI X TARIFFA VARIABILE.
Le due quote vengono sommate e, al risultato ottenuto, viene applicato il tributo provinciale pari al 5% dell’imponibile.
Esempio
Consideriamo un negozio di abbigliamento di 100 m², categoria di appartenenza 10 su base annua (365 gg)
Ipotizziamo che il Comune abbia deliberato le seguenti tariffe:
· tariffa parte fissa: 0,47026 euro
· tariffa parte variabile (considerando la categoria di appartenenza): 2,71197 euro
· quota provinciale: 5%
Secondo la modalità corretta di calcolo si ottiene:
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Parte fissa TARI
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0,47026 € x 100 m²
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47,03 €
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Parte variabile TARI
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2,71197 € x 100 m²
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271,20 €
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Quota Provinciale
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0,05 x (47,03 + 271,20)
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15,91 €
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Totale TARI
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47,03 + 271,20 + 15,91
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334,14 €
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Totale Arrotondato
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334,00 €
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Imposte applicabili
Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è un tributo istituito dal Legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, la difesa e valorizzazione del suolo. esso trova spazio nell'avviso di pagamento trasmesso dal Comune ed è calcolato nella misura del 5% dell'importo complessivamente dovuto a titolo TARI. l'art. 1 co. 666 della Legge 147/2013 ha confermato l'applicazione del tributo ex art. 19 D. Lgs. 5041992 anche in vigenza di TARI.
Riduzioni varie
Per eventuali riduzioni è possibile consultare gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento per la disciplina delle Tassa comunale sui Rifiuti (TARI).
Riduzioni per adesione al compostaggio domestico
Il Compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d’erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall’attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.
Si definisce «autocompostaggio» o «compostaggio domestico» il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico, ma accumulati direttamente dall’utente in apposite compostiere.
L'adesione al compostaggio domestico è su base volontaria. Gli utenti che intendono aderirvi e che non hanno mai usufruito della relativa riduzione del tributo TARI, devono presentare istanza al Comune entro il 30 novembre di ogni anno, utilizzando il modello, di cui si allega fac simile e disponibile sul sito del Comune di Santo Stefano al Mare.
i requisiti soggettivi per poter presentare l'istanza di adesione sono precisari nel "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTIO" in seguito allegato.
La riduzione tariffaria è fissata nella misura stabilita dal “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI", sarà applicata a tutto il periodo di pratica del compostaggio domestico ed è materialmente riconosciuta nella prima emissione utile del ruolo di riscossione della TARI a partire dall’accettazione dell’istanza.