Rateazione degli avvisi di accertamento.
Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi di accertamento, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a €1.000,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali.
L’utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
Dilazione di pagamento degli avvisi bonari.
È garantita, a richiesta del contribuente, la possibilità di ulteriore dilazione di pagamento di ciascuna delle rate, alle seguenti condizioni:
-
l’ulteriore dilazione è concessa agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
-
l’ulteriore dilazione è concessa agli utenti domestici che si ritrovino in condizioni economiche-disagiate certificate dal Servizio Sociale competente;
-
l’ulteriore dilazione è concessa agli utenti non domestici esclusivamente per motivi che giustifichino lo stato di temporanea situazione di difficoltà obiettiva. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione utile a comprovare la situazione;
-
l’ulteriore dilazione è concessa ai contribuenti che registrano un incremento della TARI superiore al 30% rispetto all’importo medio pagato nei 2 anni antecedenti a quello di riferimento:
L’importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100,00€.
Sull’importo soggetto a ulteriore dilazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di dilazione.
L’utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.