Ravvedimento operoso
Nel caso di omissione del pagamento, il
contribuente può versare in ritardo l'imposta dovuta applicando una
sanzione ridotta e gli interessi moratori. Tale procedura si chiama
"ravvedimento operoso".
Per le violazioni commesse prima del 01/09/2024, la sanzione ridotta è calcolata in questo modo:
-
se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza, la
sanzione ammonta allo 0,10% dell’imposta dovuta per ogni giorno di
ritardo (esempio: versamento con 12 giorni di ritardo, sanzione 0,10% x
12gg = 1,2%);
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se il versamento è effettuato tra il 16° ed il 30° giorno la sanzione è l’1,5% dell’imposta;
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se il versamento è effettuato tra il 31° al 90° giorno la sanzione è l’1,67% dell’imposta;
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se il versamento è effettuato tra il 91° giorno ed entro il termine
della presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata
commessa la violazione, la sanzione è il 3,75% dell’imposta;
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se il versamento è effettuato entro il termine della presentazione
della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata commessa
la violazione, la sanzione è del 4,29% dell’imposta;
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se il versamento è effettuato oltre il termine della presentazione
della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata commessa
la violazione, la sanzione è del 5% dell’imposta.
Per le violazioni commesse dopo il 01/09/2024, la sanzione ridotta è calcolata in questo modo:
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se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione ammonta allo 0,083% dell’imposta dovuta per ogni giorno di ritardo (esempio: versamento con 12 giorni di ritardo, sanzione 0,083% x 12gg = 0,996%);
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se il versamento è effettuato tra il 16° ed il 30° giorno la sanzione è l’1,25% dell’imposta;
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se il versamento è effettuato tra il 31° al 90° giorno la sanzione è l’1,39% dell’imposta;
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se il versamento è effettuato tra il 91° giorno ed entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è il 3,12% dell’imposta;
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se il versamento è effettuato oltre il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è del 3,57% dell’imposta.
Gli interessi vanno calcolati al tasso di interesse legale
sull'imposta dovuta, in base ai giorni trascorsi tra la scadenza fino al
giorno del versamento (il tasso di interesse legale è lo 0,05% dal 01/01/2020, lo 0,01% dal 01/01/2021, l'1,25% dal 01/01/2022, il 5% dal 01/01/2023, il 2,50% dal 01/01/2024, il 2% dal 01/01/2025).
Accertamento per omesso/parziale versamento
Nel caso di omesso o parziale pagamento non sanato con l'istituto del ravvedimento operoso, l'Ufficio provvederà a notificare al contribuente inadempiente un avviso di accertamento con l'irrogazione di una sanzione del 30% per le violazioni commesse prima del 01/09/2024 o del 25% per quelle commesse successivamente, l'applicazione degli interessi al tasso legale (
il tasso di interesse legale è lo 0,05% dal 01/01/2020, lo 0,01% dal 01/01/2021, l'1,25% dal 01/01/2022, il 5% dal 01/01/2023, il 2,5% dal 01/01/2024, il 2% dal 01/01/2025) e spese di notifica.
Accertamento per tardivo versamento
Nel
caso di tardivo pagamento non sanato con l'istituto del ravvedimento
operoso, l'Ufficio provvederà a notificare al contribuente inadempiente
un avviso di accertamento con l'irrogazione di una sanzione secondo lo schema sotto riportato,
l'applicazione degli interessi al tasso legale e spese di notifica
Per le violazioni commesse prima del 01/09/2024:
- per i primi 15 giorni di ritardo: sanzione 1% per ogni giorno di ritardo (es. ritardo di un giorno: sanzione dell'1%, ritardo di due giorni: sanzione del 2%, ecc.)
- ritardo oltre i 15 giorni ed entro 90 giorni: sanzione del 15%
- ritardo oltre i 90 giorni: sanzione del 30%
Per le violazioni commesse dopo il 01/09/2024:
- per i primi 15 giorni di ritardo: sanzione 0,83% per ogni giorno di ritardo (es. ritardo di un giorno: sanzione dell'0,83%, ritardo di due giorni: sanzione del 1,66%, ecc.)
- ritardo oltre i 15 giorni ed entro 90 giorni: sanzione del 12,5%
- ritardo oltre i 90 giorni: sanzione del 25%
Accertamento per omessa dichiarazione
Nel
caso di omessa presentazione della dichiarazione non sanata con l'istituto del ravvedimento
operoso, l'Ufficio provvederà a notificare al contribuente inadempiente
un avviso di accertamento con l'irrogazione di una sanzione dal 100% al 200% (in base al vigente Regolamento delle Entrate Tributarie ed Extratributarie si applicherà il 150%), riducibile ad un terzo in caso di versamento entro il termine per la presentazione del ricorso,
oltre all'applicazione degli interessi al tasso legale (
il tasso di interesse legale è lo 0,05% dal 01/01/2020, lo 0,01% dal 01/01/2021, l'1,25% dal 01/01/2022, il 5% dal 01/01/2023, il 2,5% dal 01/01/2024, il 2% dal 01/04/2025) e spese di notifica.
Accertamento per infedele dichiarazione
Nel
caso di presentazione di una dichiarazione infedele (ad es. viene dichiarata una minore superficie tassabile) non sanata con
l'istituto del ravvedimento
operoso, l'Ufficio provvederà a notificare al contribuente inadempiente
un avviso di accertamento con l'irrogazione di una sanzione dal 50% al 100% (in base al vigente Regolamento delle Entrate Tributarie ed
Extratributarie si applicherà il 65%), riducibile ad un terzo in caso
di versamento entro il termine per la presentazione del ricorso,
oltre all'applicazione degli interessi al tasso legale (
il tasso di interesse legale è lo 0,05% dal 01/01/2020, lo 0,01% dal 01/01/2021, l'1,25% dal 01/01/2022, il 5% dal 01/01/2023, il 2,5% dal 01/01/2024, il 2% dal 01/04/2025) e spese di notifica