ART. 29 del Regolamento
DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE
1.
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni
circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare,
l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle
condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir
meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi
di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata
anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma
1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla
deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del
servizio, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente
alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del
possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello
fisico, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet
del Comune e disponibile altresì presso lo sportello fisico. Ai soli fini della
erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti
dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile
come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della
obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della
detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella
richiesta.
3. L’ufficio tributi
del Comune è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro
alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio,
indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a) il riferimento
alla richiesta di attivazione del servizio;
b) il codice utente
e il codice utenza;
c) la data a partire
dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del
servizio.
4.
La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di
attivazione deve contenere i seguenti elementi;
Utenze domestiche
a. Generalità
dell’occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la
residenza, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità
del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della
qualifica;
c. Dati
identificativi dell’utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo
di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie
calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero
degli occupanti;
e. Generalità
e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data
di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è
intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante
autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
g. La
sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni,
riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione
della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo
scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o
legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC, il
recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità
del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone
fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d.
Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del
numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e
destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni
interne;
e.
Indicazione dell’eventuale parte della superficie
produttiva di rifiuti speciali;
f. Data
di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli
elementi denunciati.
g. La
sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni,
riduzioni o esenzioni.
La dichiarazione
deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta
elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con
firma digitale.
5.
In sede di prima applicazione del tributo, ai fini
della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o
definitivamente accertate ai fini della TARSU-TARES, eventualmente opportunamente
integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione
della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle
informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove
queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli
utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.
ART. 30
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O
CESSAZIONE
1.
Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione del
tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui
all’art. 29 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso
ammontare del tributo. (Non comporta
obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del
numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti
alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere
presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro
novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o
cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico, compilando
l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune,
disponibile anche presso lo sportello fisico.
1. L’ufficio tributi del Comune è tenuto a formulare in modo
chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla
richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i
seguenti elementi minimi:
a. il
riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
b. il
codice identificativo del riferimento organizzativo dell’ufficio comunale che
ha preso in carico la richiesta;
c. la data
a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione
o cessazione del servizio.
4.
Il modulo per le richieste di variazione e di
cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
a) il recapito
postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la
richiesta;
b) i dati
identificativi dell’utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o
denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è
possibile reperirlo;
c) il recapito
postale e l’indirizzo di posta elettronica dell’utente;
d) i dati
identificativi dell’utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell’immobile
e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
e) l’oggetto
della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell’immobile o il
numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
f) la data in
cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente
documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le
dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono
i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa
richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente
articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a
tale termine.
6. Le
dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che
comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro
effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta
è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della
richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione
che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre
i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la
possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano
il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il
rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal
soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7.
In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli
effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del
decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal1° gennaio dell’anno
successivo a quello della comunicazione