riduzioni tariffarie nart . 21 giusto regolamento approvato in data 24/07/2020 condelibera di Consigliio n. 13
Art. 21 Riduzioni
ed esenzioni per le utenze domestiche
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n.
147, per le abitazioni occupate da
soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno
all’estero si applica la tariffa prevista per unico occupante.
2. Nelle more
dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall’ articolo 57-bis del decreto fiscale 124/19 e delle disposizioni che dovrà
emanare la stessa Arera per garantire
agli utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate apposite
agevolazioni tariffarie, in relazione
alla possibilità prevista dalla Delibera ARERA 158/2020/R/RUIF DEL 5/05/2020,
il tributo è ridotto nella parte fissa e nella parte variabile ai soggetti che
si trovano nelle seguenti condizioni:
a) esenzione totale limitatamente ai locali destinati ad abitazione principale ed occupati
da:
· nuclei
familiari assistiti in modo permanente dal Comune – inseriti nell’elenco degli indigenti, quale documentazione
esistente agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali;
b) riduzione della tariffa, nella parte fissa e variabile,
nella misura seguente, per i locali destinati ad abitazione principale ed
occupati da nuclei familiari che versano in particolari condizioni di disagio
economico-sociale, rilevate mediante il calcolo dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), così come definito dal D. Lgs. n.
109 del 31 marzo
1998 e successive modificazioni ed integrazioni:
· 40 % in presenza di I.S.E.E. fino a 5.000,00
euro.
· 30 % in presenza di I.S.E.E. compreso tra 5.000,00 e 7.000,00 euro.
c) riduzione della tariffa del 20 % nella parte fissa e
variabile, per i locali destinati ad abitazione principale occupati da nuclei
familiari in cui risiedono soggetti portatori di handicap con età uguale o superiore
ai 65 anni con invalidità civile non
inferiore al 66,6% certificata dalle Aziende Sanitarie Locali. In caso
di soggetti portatori di handicap che presentino età anagrafica inferiore
agli anni 65, l’invalidità civile richiesta deve essere almeno pari al 74%.
In entrambi i casi il valore I.S.E.E. non dovrà superare i 10.000,00 euro.
d) esenzione
totale per locali ed aree occupate da organizzazioni di volontariato
disciplinate dalla legge n. 266/91 ( legge
quadro sul volontariato), che sono iscritte nell’apposito registro
tenuto dalla Regione Campania, ai sensi dell’art. 6 della su indicata legge.
3. Le riduzioni/esenzioni
previste dalle lettere b), c), e d) del comma 1 sono concesse, previa verifica della regolarità dei pagamenti relativi agli anni
precedenti, dal 1 gennaio dell’anno di presentazione della domanda da parte
dell'interessato da inviarsi a mezzo posta o da presentarsi direttamente
all’ufficio protocollo dell’Ente; tale
domanda deve essere redatta su modelli conformi a quelli messi a disposizione
dagli uffici comunali, completa di tutti i dati previsti, a pena di
improcedibilità, corredata dei documenti comprovanti il diritto; a pena di improcedibilità, la richiesta di riduzione/esenzione dovrà
essere presentata dal 1° gennaio al 30 giugno di ciascun anno, ripresentandola
ogni anno entro la scadenza sopra indicata, pena la decadenza del
beneficio, corredata dell’attestato
I.S.E.E., rilasciato dagli enti competenti. Qualora le agevolazioni di cui alle lettera b), c) e d), di cui al
presente articolo vengano riconosciute successivamente alla data di emissione
del ruolo, le stesse saranno conguagliate sull’ultima rata dovuta per l’anno di riferimento ed il costo
complessivo delle riduzioni/esenzioni concesse, sarà computato ai fini del
calcolo della tariffa per l’anno successivo.
4. L’esenzione prevista dalla lettera a), del
comma 1, è concessa, su attestazione del Servizio Sociale Comunale; la domanda
deve essere ripresentata di anno in anno, pena la decadenza dal beneficio,
indirizzata ai Servizi Sociali e da inviarsi a mezzo posta o da presentarsi
personalmente all’ufficio Protocollo. Il Servizio Sociale trasmetterà
all’ufficio Tributi l’elenco aggiornato
dei soggetti richiedenti l’esenzione.
5. Il Comune
può, in qualsiasi momento, eseguire opportuni accertamenti al fine di
verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni
o le riduzioni. In caso di accettazione della domanda di esenzione/riduzione,
l’ufficio tributi provvederà alla cancellazione dai ruoli/lista di carico o
all’iscrizione a ruolo/lista di carico per gli anni successivi della tariffa
ridotta, senza l’obbligo di notificare all’interessato alcun avviso. E’ invece
necessario, in caso di rigetto della domanda, la notifica del provvedimento nei
sessanta giorni successivi. Allorché il diritto all’agevolazione viene a
cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno in cui sono venute meno le
condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica
d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta
denuncia, saranno applicate le previste sanzioni.
6. Le
agevolazioni di cui al presente articolo, non cumulabili con le riduzioni di
cui agli altri articoli è assicurata dagli stessi proventi della tassa relativa
all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
7. L’Ufficio si riserva di verificare la veridicità di
quanto dichiarato dai contribuenti, anche con l’ausilio di
controlli effettuati dalle autorità competenti.