BONUS SOCIALE RIFIUTI
E' istituito il
Bonus Sociale Rifiuti, volto a garantire una tutela tariffaria agli utenti
domestici che versano in condizioni di disagio economico e sociale, in
conformità a quanto stabilito dal Testo Unico delle tutele sociali nel settore
dei rifiuti urbani (TUBR) emanato da ARERA.
L'agevolazione consiste in
uno sconto tariffario pari al 25% dell'importo totale richiesto per la TARI
ordinaria (quota fissa e quota variabile) relativa all'anno di competenza della
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), con esclusione dal calcolo delle
componenti perequative nazionali e del TEFA.
Il Bonus Sociale Rifiuti è
riconosciuto in modalità automatica agli utenti aventi diritto, previa
attestazione della condizione di disagio economico risultante dal rilascio di
una DSU in corso di validità. Il Comune provvede all'applicazione dello sconto
mediante l'incrocio dei dati trasmessi dal Sistema Informativo Integrato (SII)
gestito da Acquirente Unico/INPS/SGAte.
Non è richiesta la
presentazione di alcuna istanza cartacea o telematica da parte del contribuente
agli uffici comunali.
Hanno diritto all'accesso
automatico al Bonus i nuclei familiari che presentano un indicatore ISEE non
superiore alle soglie limite nazionali stabilite dalla normativa statale e dai
provvedimenti di ARERA, differenziate per la generalità delle famiglie e per i
nuclei familiari numerosi (con almeno 4 figli a carico).
Per ulteriori approfondimenti fare riferimento all'articolo 19 del vigente Regolamento TARI e alla normativa di settore.
AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA
Per tutte le tipologie di esenzioni applicabili il riferimento è l’articolo 17 del Regolamento TARI:
ESENZIONI TARIFFARIE
1. Le esenzioni si applicano, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) locali non domestici che producono rifiuti speciali per l’intera superficie imponibile: esenzione del 100%;
b) locali sprovvisti dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica e informatica: esenzione del 100%;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione e debbono essere dichiarate e documentate tempestivamente nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
Per tutte le altre tipologie di riduzioni applicabili il riferimento è l'articolo 18 del Regolamento TARI:
RIDUZIONI TARIFFARIE
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 30%;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da soggetti non residenti nel territorio del Comune di Santa Giusta: riduzione del 30%;
c) abitazioni tenute a disposizione da soggetti iscritti all’A.I.R.E. del Comune, che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero, che vengano utilizzate nel corso dell’anno per una durata non superiore a 183 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l’alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito: riduzione del 30%;
d) locali a disposizione, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 30%;
ULTERIORE RATEIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO
Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento TARI, gli
avvisi di pagamento di cui al presente articolo possono essere, a richiesta del
contribuente, ulteriormente rateizzati ai contribuenti che registrano, a parità
di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto
all’importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
L’importo di ogni singola ulteriore rata non può
essere inferiore a 50 Euro;
La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere
presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell’importo che si
intende rateizzare;
Sull’importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono
applicati gli interessi legali vigenti;
In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il
contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione,
fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della
notifica dell’atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792
della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, la data cui riferire l’omesso
versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all’articolo 1,
comma 165 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, rimane la data di scadenza
ordinaria deliberata dal Comune;
Per approfondimenti su ulteriori riduzioni occorre consultare il Regolamento TARI vigente.
Per tutte le riduzioni ed esenzioni, occorre compilare la relativa modulistica, reperibile sull'apposita sezione "modulistica" del sito istituzionale dell'Ente, o richiedendola direttamente a mezzo posta elettronica o brevi manu presso l'Ufficio Tributi.