3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Servizio di lavaggio strade e raccolta e trasporto rifiuti |
Servizio tariffe e rapporto con gli utenti
Comune di San Mauro Pascoli
|
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
GESTORE DEL SERVIZIO TARIFFE E RAPPORTO CON GLI UTENTI
COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI - P.zza G. Mazzini, 3
Call Center 0541.1820029
martedì 8.30 alle 13.00
giovedì 8.30 – 13.00 e 14.00 – 16.30
WhatsApp (solo messaggistica) 342.0960413
san-mauro-pascoli@portaleperilcittadino.it
Servizio Tributi
0541.936032
dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.00
tributi@comune.sanmauropascoli.fc.it
3.1.C Modulistica e reclami
RECLAMI
Per problematiche relative a disservizi, problemi legati allo smaltimento ed al conferimento
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
In ordine alla determinazione della tariffa il citato DPR 158/99 dispone che la stessa è composta da:
-
una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
-
una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti prodotti
La tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Alla tariffa viene aggiunto sempre il 5% relativo all’addizionale Provinciale che l’Ente riscuote per conto della Amministrazione Provinciale.
UTENZA DOMESTICA
La tariffa dell’utenza domestica si applica sia alle superfici adibite a civile abitazione sia alle relative pertinenze e si calcola come somma di:
-
la quota fissa: calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa
-
la quota variabile: costituita da un valore assoluto, ossia un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla quota fissa.
ABITAZIONE CON 2 OCCUPANTI
Per un'utenza domestica di 100 mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 216,86, calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,49
Tariffa variabile: € 157,53
Quota fissa: € 0,49 * 100 * (365/365) = € 49,00
Quota variabile: € 157,53 * (365/365) = € 157,53
Totale imposta: € 49,00 + € 157,53 = € 206,53
Totale: € 206,53 + 5,00% = € 216,86
ABITAZIONE CON 5 OCCUPANTI
Per un'utenza domestica di 100 mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 333,69, calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,64
Tariffa variabile: € 253,80
Quota fissa: € 0,64 * 100 * (365/365) = € 64,00
Quota variabile: € 253,80 * (365/365) = € 253,80
Totale imposta: € 64,00 + € 253,80 = € 317,80
Totale: € 317,80 + 5,00% = € 333,69
UTENZA NON DOMESTICA
Anche per le utenze non domestiche la tariffa sui rifiuti si compone di una quota fissa e di una quota variabile, per il calcolo delle quali bisogna tener conto dei metri quadrati dell'immobile occupato e della tipologia di attività che viene svolta all'interno dello stesso.
BAR PASTICCERIA
Per un'utenza non domestica di 100 mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 1459,50 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 4,42
Tariffa variabile: € 9,48
Quota fissa: € 4,42 * 100 * (365/365) = € 442
Quota variabile: € 9,48 * 100 * (365/365) = € 948
Totale imposta: € 442 + € 948 = € 1390
Totale: € 1390 + 5,00% = € 1459,50
AUTORIMESSE
Per un'utenza non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 220,50, calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,67
Tariffa variabile: € 1,43
Quota fissa: € 0,67 * 100 * (365/365) = € 67
Quota variabile: € 1,43* 100 * (365/365) = € 143
Totale imposta: € 67 + € 143 = € 210
Totale: € 210 + 5,00% = € 220,50
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
MODALITA' DI PAGAMENTO
Modalità di pagamento ammessa:
Il versamento dovrà essere effettuato tramite F24 utilizzando i seguenti codici:
- 3944: TARI - tassa sui rifiuti;
- TEFA : Tributo per l’Esercizio delle Funzioni di tutela Ambientale
- 3945 : interessi su Tari-tassa sui rifiuti;
- 3946 : sanzioni su Tari – tassa sui rifiuti;
- TEFN : interessi su TEFA;
- TEFZ : sanzioni su TEFA.
La modalità di pagamento è gratuita presso gli sportelli bancari e postali.
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
SCADENZE PER IL PAGAMENTO
L'acconto TARI è calcolato in misura pari al 50% dell'importo dovuto per l'intero anno, a seguito delle dichiarazioni presentate dal contribuente, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno precedente.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
SANZIONI
In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente versato.
Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente versato, omettendo l’invio del sollecito di pagamento di cui al comma 5 del presente articolo. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
INTERESSI
La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 Codice Civile. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
RISCOSSIONE COATTIVA
Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
SEGNALAZIONE ERRORI IMPORTI
Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile.
Codici tributo per il ritardato pagamento. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti, oltre alla tassa, anche le sanzioni e gli interessi.
Attraverso l’accesso al “Portale Unicum DATA” il contribuente può accedere a tutte le informazioni tributarie che lo riguardano e scaricare F24 precompilati per la TARI oltre che verificare la sua posizione.
Nel caso in cui riscontrasse errori che incidono sul calcolo del tributo può utilizzare i recapiti mail e telefonici indicati nella sezione 3b
RICHIESTA RIMBORSI
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Le istanze di rimborso non danno automaticamente al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eccessivo versamento.
Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.