RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE
Su istanza degli interessati, ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento TARI, sono previste le seguenti riduzioni tariffarie:
a. abitazioni con unico occupante riduzione del 10%;
b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30% (da comprovare con idonea documentazione);
d. abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero riduzione del 30% (da comprovare con idonea documentazione);
e. abitazioni nelle quali risultino residenti o dimoranti per più di sei mesi all’anno uno o più componenti in possesso della certificazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 co. 3 della L.104/92 (da comprovare producendo copia del relativo verbale di riconoscimento della competente Commissione Medica) riduzione del 10%;
f. fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 30%;
E’
riconosciuta una riduzione di 2/3 del
tributo ad una sola unità immobiliare
ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a
titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello
Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione
internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso
dall'Italia.
Ulteriori riduzioni sono previste per le utenze domestiche che attuino il compostaggio domestico ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento TARI.
Sono infine previste all’art.16, co.5 del Regolamento situazioni nelle quali è possibile chiedere che non vengano considerati eventuali componenti residenti nell’abitazione, ma che non vi risultano effettivamente dimoranti per più di sei mesi nell'anno solare.
Con la Deliberazione di C.C. n. 26 del 31/07/2026, sono state stabilite per l'anno 2026 le seguenti ulteriori riduzioni e/o agevolazioni al fine di attenuare l’impatto del tributo sulle utenze domestiche, in particolare
sui nuclei famigliari più numerosi e con un indicatore della situazione
economica più basso, come di seguito indicato:
Per
le utenze domestiche:
1)
riduzioni sulla quota variabile collegate al
numero dei componenti il nucleo familiare:
-
Nuclei familiari con componenti pari a 2 € 15,00
Nuclei familiari con componenti pari a 3 € 15,00;
Nuclei familiari con componenti pari a 4 € 40,00;
Nuclei familiari con componenti pari a 5 € 80,00;
Nuclei familiari con componenti pari a 6 o più €
90,00;
2) Riduzione del tributo per i nuclei familiari con
ISEE fino a € 3.000,00, di cui il 25% a titolo di bonus sociale (corrisposto
nel 2027 secondo le modalità fissate da Arera) e la restante parte a carico
dell’Ente, fino a concorrenza dell’importo a debito (al netto delle eventuali
riduzioni spettanti). Per usufruire della riduzione gli interessati sono
invitati a presentare apposita istanza, come previsto dall’art. 22 co. 6 del
vigente Reg. TARI, entro il 31/01/27 .
In considerazione di quanto sopra riportato:
^ per i nuclei con ISEE superiore ad € 3.000,00
aspiranti al bonus, gli inviti al pagamento, sia dell’acconto che del saldo
TARI 2026, dovranno essere pagati per intero e riceveranno il bonus, ove
spettante, in compensazione sulla prima rata utile della bolletta Tari 2027;
^ per i nuclei con ISEE fino ad € 3.000,00, che
abbiano richiesto ed ottenuto la riduzione di cui al punto 2 di cui sopra, gli inviti al pagamento
verranno rideterminati nella misura del 25%, che dovrà essere versato e verrà
recuperato con la prima rata utile della bolletta Tari 2027;
^ nella cartella di saldo verrà comunque applicata,
ove spettante, la riduzione della quota variabile collegata al nucleo familiare
prevista dalla deliberazione di C.C. 26/2026.
BONUS
SOCIALE UTENZE DOMESTICHE e BARATTO AMMINISTRATIVO
Il BONUS SOCIALE TARI, di cui all’art. 57 bis del D.L.124/2019, convertito con modificazioni dalla L.157/2019, entrato in vigore con il D.P.C.M. 24/2025, ha previsto una riduzione della
TARI per una sola utenza domestica, intestata a uno dei componenti del nucleo, per
i contribuenti con ISEE fino a € 9.530,00 (€ 20.000,00 per le famiglie con
almeno quattro figli a carico) ed è riconosciuto AUTOMATICAMENTE. Lo stato di disagio economico
è attestato dall’INPS sulla base della DSU presentata da un componente del nucleo familiare per l’anno di competenza del bonus.
L’importo dell’agevolazione
è pari al 25% della TARI dovuta nell’anno precedente, al lordo delle
componenti perequative e al
netto sia della TEFA che delle riduzioni. Le modalità applicative di
tale agevolazione, sulla base del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, sono
stabilite dalla deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif e successive
modificazioni. In base all’art. 10 di tale delibera, l’importo del bonus è
corrisposto nella prima rata utile dell’anno successivo a quello di
riferimento.
Pertanto, con la bolletta di ACCONTO TARI 2026 è riconosciuto automaticamente il Bonus Sociale
Rifiuti anno 2025 coperto dalla componente perequativa UR3 istituita da
ARERA con deliberazioni n. 133/2025/R/Rif e n.176/2025/R/Rif ed applicata a
decorrere dal 01/01/2025 a tutte le utenze dichiarate ai fini TARI.
Il Bonus Sociale TARI 2026, che verrà corrisposto nel 2027, ha visto il tetto
ISEE fissato ad € 9.796,00. Per i nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli
a carico, il limite massimo resta di € 20.000,00.
Per il BARATTO Amministrativo di cui al Regolamento Comunale
approvato con delibera C.C. n. 11 del 14/03/2018, gli utenti con ISEE fino ad € 5.000,00 ed in possesso dei requisiti previsti, se
interessati, dovranno presentare apposita istanza entro e non oltre il 31 ottobre 2026 e saranno ammessi sino a concorrenza dei fondi
stanziati in bilancio.
RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE
Per le utenze non domestiche sono previste riduzioni nelle forme e nei modi stabiliti all'art.9 (rifiuti speciali non assimilati), all'art.10 (rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo) e all'art.11 (norme anti-spreco) del Regolamento.
Su istanza degli interessati, ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento TARI, è prevista la riduzione del 30% per locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, a condizione che:
- l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
Per i nuovi insediamenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, bed & breakfast ed artigianali che si attiveranno nelle vie del centro storico di cui all'art. 22 co. 3 del Regolamento, è prevista una riduzione pari al 50% del tributo dovuto a titolo di TARI. Tale riduzione viene riconosciuta fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di avvio dell’attività.
Per le utenze non domestiche è prevista un’agevolazione sotto forma di riduzione da operarsi per tre anni, pari al 20% del dovuto a titolo di TARI, all’occupante di immobili di cat. D nel quale non siano state svolte attività economiche da almeno 2 anni (adeguatamente comprovato da apposita documentazione) che garantiscano l’avvio e la prosecuzione di attività d’impresa almeno per la durata dell’agevolazione.
Per gli immobili in uso:
- alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell’ art.6 della legge 266/91;
- alle organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987);
- alle associazioni, comitati, fondazioni che svolgono la loro attività nel campo culturale, religioso e/o assistenziale
è prevista una riduzione pari al 90 % del tributo dovuto, ai sensi dell'art. 22, co. 5 del Regolamento.
Per le utenze non domestiche la Deliberazione C.C. n. 26 del 31/07/2026 ha stabilito per l'anno 2026 una riduzione pari al 10% del tributo complessivamente dovuto per tutte le categorie economiche.