Trasparenza Rifiuti San Giorgio Ionico

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Comune di San Giorgio Ionico

Portale della Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Informazioni generali

Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s).

Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.

Avvisi

TARI Acconto e Saldo 2026

Sono in distribuzione tramite il servizio postale le cartelle di ACCONTO TARI 2026. La TARI (Tassa Rifiuti) assicura la copertura integrale dei costi della gestione dei rifiuti urbani, è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare con autonoma obbligazione tributaria. 

Per l’anno 2026 il Comune di San Giorgio Ionico, nelle more della determinazione delle tariffe da applicare, ha stabilito con deliberazione di C.C. n. 13 del 27/05/2026 di procedere all’invio di un acconto pari al 70% dell’importo calcolato con le tariffe TARI 2025 in n° 03 rate, come di seguito indicato. Ad approvazione delle tariffe TARI 2026, verrà inviato un nuovo avviso di scadenza contenente l’importo a saldo e conguaglio dovuto per l’intera annualità.

Pertanto, il pagamento del dovuto TARI 2026 sarà effettuato come segue:

-ACCONTO TARI, pari al 70% dell’importo totale, sulla base delle tariffe dell’anno 2025, suddiviso in tre rate:

1^ rata scadenza 30/06/2026; 2^ rata scadenza 31/08/2026; 3^ rata scadenza 31/10/2026;

oppure rata unica in acconto scadenza 30/06/2026.

La 4^ RATA A CONGUAGLIO (SALDO) sarà inviata successivamente, con scadenza 20 Dicembre 2026, sulla base delle tariffe da approvare per l’anno 2026.

                                                                                     MODALITA’ DI VERSAMENTO                                       

Il versamento del tributo va effettuato utilizzando i MODELLI di PAGAMENTO F24 PRECOMPILATI recapitati ai contribuenti, pagabili senza costi presso qualsiasi sportello bancario, postale e telematico utilizzando il codice tributo 3944. Se si sceglie di utilizzare l’home banking, si invita a porre estrema attenzione nel ricopiare la stringa numerica “dell’identificativo operazione” riportata nei singoli F24 allegati. Se si effettua il versamento presso le tabaccherie abilitate alla riscossione si rammenta che deve essere utilizzato il Codice Fiscale corrispondente al contribuente intestatario della bolletta.

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Su istanza degli interessati, ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento Comunale (Delibera C.C. n.11/2023), sono previste le seguenti riduzioni tariffarie:

a) abitazioni con unico occupante (10%), b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo (30%); c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte ad uso stag./non continuativo (30%); d) abitazioni occupate da nuclei che risiedano/dimorino per più di sei mesi all’anno all’estero (30%); e) abitazioni ove risultino residenti/dimoranti per più di sei mesi all’anno uno o più componenti con certificazione di handicap grave L.104/92 art.3 co.3 (10%); f) fabbricati rurali ad uso abitativo (30%);

È prevista una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

In base all’art. 16, co.5 del Regolamento, si può ottenere la rideterminazione del tributo nel caso di componenti residenti nell’abitazione che non vi risultino effettivamente dimoranti per più di sei mesi nell’anno solare per motivi di studio, lavoro, ecc. Ulteriori riduzioni sono previste per le utenze domestiche che attuino il compostaggio domestico e per le utenze non domestiche nelle forme e nei modi stabiliti agli artt. 9, 10, 10 bis e 11 del Regolamento. Per gli immobili in uso alle organizzazioni di volontariato iscritte ai sensi dell’art.6 della L.266/91, alle organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (L.49/87) e alle associazioni, comitati, fondazioni che svolgono la loro attività nel campo religioso e/o assistenziale è prevista una riduzione del tributo dovuto, ai sensi dell'art. 22, co. 5 del Regolamento.

I contribuenti che abbiano conferito rifiuti presso l’isola ecologica (CCR) e rientrino tra i beneficiari della graduatoria di cui alla Determinazione n. 558/2026, troveranno riportata in bolletta l’agevolazione economica prevista dal vigente Regolamento Comunale computata alla voce “Dettaglio Crediti”.

Per eventuali ulteriori riduzioni e/o agevolazioni, si rinvia a quanto verrà stabilito nella Deliberazione di approvazione delle Tariffe Tari 2026 ed alla bolletta di saldo.

BONUS SOCIALE UTENZE DOMESTICHE e BARATTO AMMINISTRATIVO

Il BONUS SOCIALE TARI, entrato in vigore con il D.P.C.M. 24/2025, ha previsto una riduzione della TARI per una sola utenza domestica, intestata a uno dei componenti del nucleo, per i contribuenti con ISEE fino a € 9.530,00 (€ 20.000,00 per le famiglie con almeno quattro figli a carico) ed è riconosciuto AUTOMATICAMENTE. Lo stato di disagio economico è attestato dall’INPS sulla base della DSU presentata da un componente del nucleo familiare per l’anno di competenza del bonus.

L’importo dell’agevolazione è pari al 25% della TARI dovuta nell’anno precedente, al lordo delle componenti perequative e al netto sia della TEFA che delle riduzioni. L’importo del bonus è corrisposto nella prima rata utile dell’anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, nell’invito al pagamento in consegna è riconosciuto automaticamente il Bonus Sociale Rifiuti anno 2025 coperto dalla componente perequativa UR3 istituita da ARERA con deliberazioni n. 133/2025/R/Rif e n.176/2025/R/Rif ed applicata a decorrere dal 01/01/2025 a tutte le utenze dichiarate ai fini TARI. Il Bonus Sociale TARI 2026, che verrà corrisposto nel 2027, ha visto il tetto ISEE fissato ad € 9.796,00. Per i nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli a carico, il limite massimo resta di € 20.000,00. 

Per il BARATTO Amministrativo di cui al Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. 11 del 14/03/2018, gli utenti con ISEE fino ad € 5.000,00, dovranno presentare apposita istanza.

INFORMAZIONI-RICEVIMENTO-APPUNTAMENTI

Sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.sangiorgioionico.ta.it, nella sez. BANNER-SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI, sono reperibili il Regolamento TARI, le tariffe, la modulistica da utilizzare per richiedere riduzioni ed agevolazioni, le notizie utili relative allo svolgimento del servizio. Per ulteriori INFORMAZIONI è possibile rivolgersi allo SPORTELLO sito al piano terra della Casa Comunale, condotto dalla Andreani Tributi srl, che fornisce i servizi di supporto alla gestione e riscossione della TARI. Il suddetto sportello è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30, il martedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 18,00. Tel. 099/5915217 oppure 099/9878579 e-mail: agenzia.sangiorgioionico@andreanitributi.it.

La RICEZIONE al PUBBLICO avviene il lunedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, martedì dalle ore 15,30 alle 17,30, SOLO SU APPUNTAMENTO, da fissare ai suddetti recapiti. Dal 20 GIUGNO al 12 SETTEMBRE, il MARTEDI’ anziché al pomeriggio, la ricezione avviene al mattino dalle 10,00 alle 12,00, sempre previo appuntamento.

San Giorgio Jonico, lì 08/06/2026  

                             

                        IL SINDACO                                                                                     Il FUNZIONARIO RESPONSABILE

               Dott. Cosimo FABBIANO                                                                        Dott.ssa Mariacarmela PALMIERI

(3.1.A) Gestori del servizio

Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Dal 1° luglio 2021 il Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, spazzamento e servizi complementari di igiene urbana nel Comune di San Giorgio Ionico è svolto dalla ditta TEKNOSERVICE S.r.l.

(3.1.B) Recapiti

Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).

COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO

Tariffe e rapporti con gli utenti

TEKNOSERVICE s.r.l.

Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

E' possibile rivolgersi allo SPORTELLO sito al piano terra della Casa Comunale, condotto dalla Andreani Tributi srl, che fornisce i servizi di supporto alla gestione e riscossione della TARI.

Il suddetto sportello è operativo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30, il Martedì e Giovedì anche dalle 15,30 alle 18,00. Tel. 099/5915217 e-mail: agenzia.sangiorgioionico@andreanitributi.it,

La RICEZIONE al PUBBLICO avviene il Lunedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, Martedì dalle ore 15,30 alle 17,30, SOLO SU APPUNTAMENTO, da fissare ai suddetti recapiti. Dal 20 GIUGNO al 12 SETTEMBRE il MARTEDI’ anzicchè al pomeriggio, la ricezione avviene al mattino dalle 10,00 alle 12,00, sempre previo appuntamento.


Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, ovvero in caso di mancata ricezione dei modelli di pagamento, richieste di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio l’Ufficio Tributi del Comune è disponibile al 3° piano della Casa Municipale il lunedì e giovedì dalle 10,00 alle 12,00, martedì dalle ore 15,30 alle 17,30, previo appuntamento da concordare telefonicamente o per e-mail. Tel.: 099/5915211-267-230. 

Dal 20 Giugno al 12 Settembre il rientro pomeridiano è sospeso e il martedì la ricezione avviene al mattino, dalle 10,00 alle 12,00, sempre previo appuntamento.

L’UFFICIO TRIBUTI, AL 3° PIANO DELLA CASA COMUNALE, RESTA A DISPOSIZIONE AI RECAPITI TELEFONICI 099/5915211-230-267 (NEGLI ORARI NON DEDICATI AL RICEVIMENTO PUBBLICO).






Per richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami da parte degli utenti, con riferimento al servizio di raccolta e trasporto e/o di spazzamento e lavaggio delle strade l’Ufficio Ambiente del Comune è disponibile al 1° piano della Casa Municipale il martedì e giovedì dalle 10,00 alle 12,00. 


Tel.: 099/5915261

Mail: ambiente@comunesangiorgioionico.it






(3.1.C) Modulistica e reclami

Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

Al seguente link è possibile scaricare la modulistica di interesse:

https://www.halleyweb.com/sangiorgioionico/zf/index.php/modulistica/index/dettaglio-area/area/21?sat=1741605050&nodo=nodo19



Per segnalare eventuali problematiche riguardanti il Servizio Tributi- TARI del Comune di San Giorgio Ionico occorre compilare in modulo allegato in calce e inviarlo utilizzando una delle seguenti modalità:

-consegna a mano all’operatore di sportello presso Servizio Protocollo – p.t. Casa Comunale;

-via posta a: Comune di San Giorgio Ionico – Via Salvo D’Acquisto, snc – 74027 S. GIORGIO IONICO (TA)

-per e-mail all’indirizzo tributi@comunesangiorgioionico.it;

-per PEC all’indirizzo tributi@pec.comunesangiorgioionico.it.



Per segnalare eventuali problematiche riguardanti il Servizio Ambiente del Comune di San Giorgio Ionico occorre compilare in modulo allegato in calce e inviarlo utilizzando una delle seguenti modalità:

-consegna a mano all’operatore di sportello presso Servizio Protocollo – p.t. Casa Comunale;

-via posta a: Comune di San Giorgio Ionico – Via Salvo D’Acquisto, snc – 74027 S. GIORGIO IONICO (TA)

-per e-mail all’indirizzo ambiente@comunesangiorgioionico.it;

-per PEC all’indirizzo ambiente@pec.comunesangiorgioionico.it.




(3.1.D) Calendario e orari raccolta

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione

In allegato: 

- il Calendario Settimanale delle Utenze Domestiche e Non Domestiche;

- tutte le informazioni utili sul Centro Comunale di Raccolta (cosa conferire ed orari di apertura).



(3.1.E) Campagne straordinarie

Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta


(3.1.F) Istruzioni per un corretto conferimento

Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto

PER LE ISTRUZIONI RELATIVE AL CORRETTO CONFERIMENTO DEI VARI RIFIUTI CONSULTARE LA GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.



(3.1.G) Carta della qualità del servizio

Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
LA CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO VIGENTE E' LIBERAMENTE SCARICABILE DALLA SOTTOSTANTE "LISTA ALLEGATI".

(3.1.H) Percentuale di differenziata

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA

(3.1.I) Calendario e orari pulizia strade

Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta



(3.1.J) Regole per il calcolo della tariffa

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
Esempio di calcolo domestica
Utenza domestica 1 componente
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 229,60 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,7721
Tariffa variabile: € 133,826
Quota fissa: € 0,7721 * 100 * (365/365) = € 77,21
Quota variabile: € 133,826 * (365/365) = € 133,83
Totale imposta: € 77,21 + € 133,83 = € 211,04
Totale: € 211,04 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)+6,00(UR3)= € 229,60
Totale da pagare: € 229,60
Esempio di calcolo domestica
Utenza domestica 3 componenti
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 382,60 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,896
Tariffa variabile: € 267,652
Quota fissa: € 0,896 * 100 * (365/365) = € 89,60
Quota variabile: € 267,652 * (365/365) = € 267,65
Totale imposta: € 89,60 + € 267,65 = € 357,25
Totale: € 357,25 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)+6,00(UR3)= € 382,60
Totale da pagare: € 382,60
Esempio di calcolo domestica
Utenza domestica 5 componenti
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 679,60 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,0485
Tariffa variabile: € 535,304
Quota fissa: € 1,0485 * 100 * (365/365) = € 104,85
Quota variabile: € 535,304 * (365/365) = € 535,30
Totale imposta: € 104,85 + € 535,30 = € 640,15
Totale: € 640,15 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)+6,00(UR3)= € 679,60
Totale da pagare: € 679,60
Esempio di calcolo domestica
Utenza non domestica Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 63,60 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,5203
Tariffa variabile: € 1,2066
Quota fissa: € 0,5203 * 100 * (365/365) = € 52,03
Quota variabile: € 1,2066 * (365/365) = € 1,21
Totale imposta: € 52,03 + € 1,21 = € 53,24
Totale: € 53,24 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)+6,00(UR3)= € 63,60
Totale da pagare: € 63,60
Esempio di calcolo domestica
Utenza non domestica Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 112,60 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,9806
Tariffa variabile: € 2,2636
Quota fissa: € 0,9806 * 100 * (365/365) = € 98,06
Quota variabile: € 2,2636 * (365/365) = € 2,26
Totale imposta: € 98,06 + € 2,26 = € 100,32
Totale: € 100,32 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)+6,00(UR3)= € 112,60
Totale da pagare: € 112,60
Esempio di calcolo domestica
Utenza non domestica Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 427,60 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 3,9125
Tariffa variabile: € 9,0283
Quota fissa: € 3,9125 * 100 * (365/365) = € 391,25
Quota variabile: € 9,0283 * (365/365) = € 9,03
Totale imposta: € 391,25 + € 9,03 = € 400,28
Totale: € 400,28 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)+6,00(UR3)= € 427,60
Totale da pagare: € 427,60
Esempio di calcolo domestica
Utenza non domestica Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 553,60 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 5,0833
Tariffa variabile: € 11,7431
Quota fissa: € 5,0833 * 100 * (365/365) = € 508,33
Quota variabile: € 11,7431 * (365/365) = € 11,74
Totale imposta: € 508,33 + € 11,74 = € 520,07
Totale: € 520,07 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)+6,00(UR3)= € 553,60
Totale da pagare: € 553,60
Gli esempi di calcolo sono stati elaborati utilizzando le tariffe dell'anno d'imposta 2026.

Variabili per la determinazione delle tariffe

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2025)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 6.698,165 t
Cluster: Comuni con elevata densità abitativa, bassa età media e localizzazione prevalente nel centro-sud - € 45,2150
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 74,08%
Fattori di contesto del comune: € 66,6077
Economie e diseconomie di scala: € 0,2131
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 2
Impianti di trattamento meccanico biologico: 12
Discariche: 8
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 37,88 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 8,2612%
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 19,1189%
Rifiuti smaltiti in discarica: 22,8483%

(3.1.K) Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale

Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste
RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE

 

Su istanza degli interessati, ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento TARI, sono previste le seguenti riduzioni tariffarie:

a. abitazioni con unico occupante riduzione del 10%; 

b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30% (da comprovare con idonea documentazione); 

d. abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero riduzione del 30% (da comprovare con idonea documentazione);

 e. abitazioni nelle quali risultino residenti o dimoranti per più di sei mesi all’anno uno o più componenti in possesso della certificazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 co. 3 della L.104/92 (da comprovare producendo copia del relativo verbale di  riconoscimento della competente Commissione Medica) riduzione del 10%;

 f. fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 30%; 

E’ riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

 Ulteriori riduzioni sono previste per le utenze domestiche che attuino il compostaggio domestico  ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento TARI. 


Sono infine previste all’art.16, co.5  del Regolamento situazioni nelle quali è possibile chiedere che non vengano considerati eventuali componenti residenti nell’abitazione, ma che non vi risultano effettivamente dimoranti per più di sei mesi nell'anno solare.

Con la Deliberazione di C.C. n. 26 del 31/07/2026, sono state stabilite per l'anno 2026 le seguenti ulteriori riduzioni e/o agevolazioni al fine di attenuare l’impatto del tributo sulle utenze domestiche, in particolare sui nuclei famigliari più numerosi e con un indicatore della situazione economica più basso, come di seguito indicato:

Per le utenze domestiche:

1)      riduzioni sulla quota variabile collegate al numero dei componenti il nucleo familiare:



  • Nuclei familiari con componenti pari a 2 € 15,00

    Nuclei familiari con componenti pari a 3 € 15,00;

    Nuclei familiari con componenti pari a 4 € 40,00;

    Nuclei familiari con componenti pari a 5 € 80,00;

    Nuclei familiari con componenti pari a 6 o più € 90,00;




2)    Riduzione del tributo per i nuclei familiari con ISEE fino a € 3.000,00, di cui il 25% a titolo di bonus sociale (corrisposto nel 2027 secondo le modalità fissate da Arera) e la restante parte a carico dell’Ente, fino a concorrenza dell’importo a debito (al netto delle eventuali riduzioni spettanti). Per usufruire della riduzione gli interessati sono invitati a presentare apposita istanza, come previsto dall’art. 22 co. 6 del vigente Reg. TARI, entro il 31/01/27 .

In considerazione di quanto sopra riportato:

^  per i nuclei con ISEE superiore ad € 3.000,00 aspiranti al bonus, gli inviti al pagamento, sia dell’acconto che del saldo TARI 2026, dovranno essere pagati per intero e riceveranno il bonus, ove spettante, in compensazione sulla prima rata utile della bolletta Tari 2027;

^ per i nuclei con ISEE fino ad € 3.000,00, che abbiano richiesto ed ottenuto la riduzione di cui al punto 2 di cui sopra, gli inviti al pagamento verranno rideterminati nella misura del 25%, che dovrà essere versato e verrà recuperato con la prima rata utile della bolletta Tari 2027;

^ nella cartella di saldo verrà comunque applicata, ove spettante, la riduzione della quota variabile collegata al nucleo familiare prevista dalla deliberazione di C.C. 26/2026.






BONUS SOCIALE UTENZE DOMESTICHE e BARATTO AMMINISTRATIVO


    Il BONUS SOCIALE TARI, di cui all’art. 57 bis del D.L.124/2019, convertito con modificazioni dalla L.157/2019, entrato in vigore con il D.P.C.M. 24/2025, ha previsto una riduzione della TARI per una sola utenza domestica, intestata a uno dei componenti del nucleo, per i contribuenti con ISEE fino a € 9.530,00 (€ 20.000,00 per le famiglie con almeno quattro figli a carico) ed è riconosciuto AUTOMATICAMENTE. Lo stato di disagio economico è attestato dall’INPS sulla base della DSU presentata da un componente del nucleo familiare per l’anno di competenza del bonus.

L’importo dell’agevolazione è pari al 25% della TARI dovuta nell’anno precedente, al lordo delle componenti perequative e al netto sia della TEFA che delle riduzioni. Le modalità applicative di tale agevolazione, sulla base del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, sono stabilite dalla deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif e successive modificazioni. In base all’art. 10 di tale delibera, l’importo del bonus è corrisposto nella prima rata utile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Pertanto, con la bolletta di ACCONTO TARI 2026 è riconosciuto automaticamente il Bonus Sociale Rifiuti anno 2025 coperto dalla componente perequativa UR3 istituita da ARERA con deliberazioni n. 133/2025/R/Rif e n.176/2025/R/Rif ed applicata a decorrere dal 01/01/2025 a tutte le utenze dichiarate ai fini TARI.

Il Bonus Sociale TARI 2026, che verrà corrisposto nel 2027, ha visto il tetto ISEE fissato ad € 9.796,00. Per i nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli a carico, il limite massimo resta di € 20.000,00. 


Per il BARATTO Amministrativo di cui al Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. 11 del 14/03/2018, gli utenti con ISEE fino ad € 5.000,00 ed in possesso dei requisiti previsti, se interessati, dovranno presentare apposita istanza entro e non oltre il 31 ottobre 2026 e saranno ammessi sino a concorrenza dei fondi stanziati in bilancio.



RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI UTENZE  NON DOMESTICHE


Per le utenze non domestiche sono previste riduzioni nelle forme e nei modi stabiliti all'art.9 (rifiuti speciali non assimilati), all'art.10 (rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo) e all'art.11 (norme anti-spreco) del Regolamento.
 
Su istanza degli interessati, ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento TARI, è prevista la riduzione del 30% per locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, a condizione che:

 - l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare; 

- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi. 

Per i nuovi insediamenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, bed & breakfast ed artigianali che si attiveranno nelle vie del centro storico di cui all'art. 22 co. 3 del Regolamento, è prevista una riduzione pari al 50% del tributo dovuto a titolo di TARI. Tale riduzione viene riconosciuta fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di avvio dell’attività.

Per le utenze non domestiche è prevista un’agevolazione sotto forma di riduzione da operarsi per tre anni, pari al 20% del dovuto a titolo di TARI, all’occupante  di immobili di cat. D nel quale non siano state svolte attività economiche da almeno 2 anni (adeguatamente comprovato da apposita documentazione) che garantiscano l’avvio e la prosecuzione di attività d’impresa almeno per la durata dell’agevolazione. 

 Per gli immobili in uso: 

- alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell’ art.6 della legge 266/91;  

- alle organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987);  

- alle associazioni,  comitati, fondazioni che svolgono la loro attività nel campo culturale, religioso e/o assistenziale

è prevista una riduzione pari al 90 % del tributo dovuto, ai sensi dell'art. 22, co. 5 del Regolamento. 


Per le utenze non domestiche la Deliberazione C.C. n. 26 del 31/07/2026 ha stabilito per l'anno 2026 una riduzione pari al 10% del tributo complessivamente dovuto per tutte le categorie economiche. 


 













 


(3.1.L) Atti approvazione tariffa

Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l'anno in corso con riferimento all'ambito o ai comuni serviti

(3.1.M) Regolamento TARI

Regolamento TARI o regolamento per l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva

(3.1.N) Modalità di pagamento ammesse

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
Il versamento del tributo va effettuato utilizzando i MODELLI DI PAGAMENTO F24 PRECOMPILATI recapitati ai contribuenti, pagabili senza costi presso qualsiasi sportello bancario, postale e telematico utilizzando il codice tributo 3944.

Il versamento del tributo va effettuato utilizzando i MODELLI di PAGAMENTO F24 PRECOMPILATI recapitati ai contribuenti, pagabili senza costi presso qualsiasi sportello bancario, postale e telematico utilizzando il codice tributo 3944. Se si sceglie di utilizzare l’home banking, si invita a porre estrema attenzione nel ricopiare la stringa numerica “dell’identificativo operazione” riportata nei singoli F24 allegati. Se si effettua il versamento presso le tabaccherie abilitate alla riscossione si rammenta che deve essere utilizzato il Codice Fiscale corrispondente al contribuente intestatario della bolletta.

(3.1.O) Scadenze per il pagamento

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Scadenze rate
Rata
Entro il
%
1° rata acconto
30/06/2026
23,33%
2° rata acconto
31/08/2026
23,33%
3° rata acconto
31/10/2026
23,34%
4° rata saldo
20/12/2026
30,00%


Per l’anno 2026 il Comune di San Giorgio Ionico, nelle more della determinazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno corrente, ha stabilito con deliberazione di C.C. n. 13 del 27/05/2026 di procedere all’invio di un acconto pari al 70% dell’importo a ruolo TARI 2025, tenuto conto delle variazioni nel frattempo intervenute, in n.03 rate come di seguito indicato.

Ad approvazione delle tariffe TARI 2026 avvenuta, verrà inviato un nuovo avviso di pagamento contenente l’importo a saldo e conguaglio dovuto per l’intera annualità.


Pertanto, il pagamento del dovuto TARI 2025 sarà effettuato come segue:

-ACCONTO TARI, pari al 70% dell’importo totale, sulla base delle tariffe dell’anno 2025, suddiviso in tre rate:

1^ rata scadenza 30/06/2026; 

2^ rata scadenza 31/08/2026 ; 

3^ rata scadenza 31/10/2026;

oppure rata unica in acconto scadenza 30/06/2026.

La 4^ RATA A CONGUAGLIO (SALDO) sarà inviata successivamente, con scadenza 20 Dicembre 2026, sulla base delle tariffe da approvare per l’anno 2026.


Il versamento può essere effettuato, senza costi, c/o gli uffici postali o sportelli bancari utilizzando i modelli F24 allegati alla cartella, che contengono gli elementi necessari per il riconoscimento dell’incasso. Se si sceglie di utilizzare l’home banking si invita a porre estrema attenzione nel ricopiare la stringa numerica “dell’identificativo operazione” riportata nei singoli F24 allegati. Se si effettua il versamento presso le tabaccherie abilitate alla riscossione si rammenta che deve essere utilizzato il Codice Fiscale corrispondente al contribuente intestatario della bolletta.






(3.1.P) Informazioni per omesso pagamento

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

In caso di pagamenti pregressi mancanti è possibile regolarizzare la propria posizione aggiungendo al dovuto le sanzioni e gli interessi del ravvedimento operoso (art. 13  D. Lgs. 472/1997 e successive modificazioni). Il ravvedimento operoso è applicabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.


In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica e degli interessi legali a partire dalla data di esigibilità del tributo. 

Il Comune provvede alla verifica ed accertamento dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti.


Il mancato o insufficiente pagamento del sollecito comporterà la notifica di un avviso di accertamento esecutivo con l'irrogazione delle sanzioni pari al 30% dell'importo non corrisposto, oltre ad interessi e spese di notifica. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione delle rate, alle condizioni di cui all'art. 27 del TQRIF approvato con Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif.

Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. L’irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Gli interessi di mora sono computati nella misura del vigente tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi di accertamento, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori ad € 200,00, il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateizzazione, oltre gli interessi legali, con un minimo di Euro 50,00 a rata.




(3.1.Q) Segnalazioni errori importi

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

I contribuenti che abbiano verificato un’incongruenza nei dati di dettaglio dell’invito al pagamento ricevuto o che debbano comunicare una variazione possono scaricare i moduli di seguito riportati per le comunicazioni di cui sopra.


(3.1.R) Documenti di riscossione online

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

I contribuenti che intendono richiedere la ricezione di documenti relativi al Tributo Tari tramite posta elettronica o PEC, possono comunicarlo ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

tributi@comunesangiorgioionico.it;

tributi@pec.comunesangiorgioionico.it.


(3.1.S) Comunicazioni ARERA

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti

(3.1.T) Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento

I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.

(3.1.U) Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori

Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di San Giorgio Ionico è collocato all'interno dello Schema regolatore I

(3.1.V) Standard generali di qualità

Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.

(3.1.W) Tariffa media

La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.

(3.1.X) Rateizzazione degli Importi

Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

Art. 27 bis Regolamento Tari

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO


1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 27:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) ad ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;

c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00.

3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di dilazione al tasso di interesse legale, a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

4. Su istanza del contribuente, è altresì ammessa l’ulteriore rateizzazione, fino ad un massimo di 6 (sei) rate bimestrali, in caso di importi dovuti superiori a € 2.000,00.

(3.1.Y) Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio

Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.
ART. 28 Regolamento Tari 2023
DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. La dichiarazione del tributo corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI, entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune e disponibile presso gli uffici. Il modulo deve indicare il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare la richiesta.
3. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data indicata nella richiesta dell’utente quale inizio del possesso o della detenzione. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, invece, rileva la data di effettivo inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.
4. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso il protocollo dell’Ente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, o tramite lo sportello online, ove attivato. Essa si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di ricezione in caso di posta elettronica o PEC, all’atto del caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
5. La dichiarazione originaria o di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore in qualità di utente, codice fiscale, residenza, recapito postale ed indirizzo di posta elettronica anche certificata;
b. Dati identificativi dell’utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
c. Numero degli occupanti;
d. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti tra i medesimi;
e. Data di inizio del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione D.P.R. 445/2000;
f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, recapito postale ed indirizzo di posta elettronica anche certificata;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non ricompresi nell’allegato L Quater della parte IV del D.Lgs. 152/2006;
f. Data di inizio o del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. L’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile nei termini di cui alla Delibera ARERA n. 15/2022/R/rif il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a. il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
b. il codice utente/codice utenza;
c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio.
7. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo da dichiarare entro il termine di cui al comma 2.
8. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TA.R.S.U/TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’Ente; ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
9. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online (ove attivato), compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune, disponibile presso gli uffici.
10. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
b) i dati identificativi dell’utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
c) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica dell’utente;
d) i dati identificativi dell’utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell’immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
e) l’oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell’immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
11. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile entro i termini di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell’ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
12. La dichiarazione di cessazione della occupazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione nei termini, il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui al comma 2, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
13. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
14. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.