DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI
1. Per quanto riguarda le rateizzazione della Tari nella fase coattiva si rimanda a quanto stabilito
dal Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Per la riscossione della Tari ordinaria è possibile rateizzare ulteriormente le rate alle seguenti
condizioni:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i
settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i
criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di
riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
3. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell’importo
dovuto.
4. L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a 50 euro.
5. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata
entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
FASE COATTIVA
1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell’entrata
patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su
richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e
obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle
somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di
trentasei rate, fermo restando che l’importo minimo della rata non
può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a cinque rate mensili;
d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a otto rate mensili;
e) da euro 2000,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
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f) da euro 3.000,01 a euro 5.000,00: fino a quindici rate mensili;
g) da 5.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
h) da 6.000,01 a euro 10.000,00: fino a trenta rate mensili;
i) da 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
j) oltre 20.000,00 fino a massimo settantadue rate mensili
Per le rateizzazioni di importi superiori a 5.000,00 è obbligatoria la
presentazione di polizza fideiussoria.
La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del
debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni
di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la
dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della
dichiarazione e al 31 dicembre dell’anno precedente, delle condizioni
lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei
componenti del nucleo familiare, anche corredata da dichiarazione
ISEE;
2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui
all’articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione
dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. Le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di
concessione della rateizzazione.
4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell’acquiescenza, la
prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione
del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della
prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già
avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già
avviate alla data di concessione della rateizzazione.
6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco
di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la
decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il
pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In
caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero
importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica
soluzione.
7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il
Responsabile dell’entrata, ferma restando la durata massima della
rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni,
bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la
dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un
ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili
ulteriori rispetto al piano originario.