Trasparenza Rifiuti Salò
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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Salò

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Trasparenza Rifiuti Salò
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Per eventuali segnalazioni di disservizi, richieste in merito alla raccolta e trasporto rifiuti, lavaggio strade va contattato l'Ufficio Ecologia del Comune di Salò telefonicamente al n. 0365296807 o via e mail:  differenziata@comune.salo.bs.it
Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile


I reclami per disservizi vanno indirizzati:

sulla raccolta rifiuti, spazzamento strade e malfunzionamento isola ecologica direttamente al gestore del servizio tramite numero verde 800 033 955 oppure tramite apertura di un ticket al seguente link: https://www.gardauno.it/it/servizi/igiene-urbana/raccolta-differenziata/segnalazioni-informazioni-reclami

Per informazioni sulla raccolta rifiuti è possibile contattare anche l'Ufficio Differenziata al n. 0365/296807 o tramite e-mail differenziata@comune.salo.bs.it

Per informazioni sulla tariffa e rapporti con gli utenti è possibile contattare l'Ufficio Tributi al n. 0365296836 o tramite e-mail: tributi2@comune.salo.bs.it  

Gli uffici sono aperti lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00 - martedì giovedì gli uffici sono chiusi al pubblico.  


Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione


La raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Salò si effettua con il sistema Porta a porta integrale. Il territorio è diviso in 3 zone con periodicità e frequenze diverse. Il calendario, disponibile sul sito dell'ente,  fornisce tutte le informazioni necessarie. 

Il servizio prevede la raccolta delle diverse frazioni, correttamente separate, in giorni specifici e in contenitori dedicati, quali piccoli bidoncini e sacchi. I rifiuti riciclabili (carta, umido, vetro, lattine, imballaggi in plastica) vanno separati dal secco residuo, ossia ciò che non si può riciclare. Bidoncini e sacchi vanno esposti in modo ordinato su suolo pubblico e su vie carrabili (all’inizio delle strade pedonali e all’esterno delle corti) senza intralciare il transito di mezzi e pedoni. I bidoni svuotati vanno ritirati a cura dell’utente. Oltre alla raccolta domiciliare ci si può recare al Centro di Raccolta Comunale portando i propri rifiuti riciclabili correttamente separati.


CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il ritiro del kit per la raccolta differenziata ad esclusione delle GRANDI UTENZE  (alberghi, bar, ristoranti, negozi con alimenti freschi)  avviene in Comune, previa attivazione tassa dei rifiuti, al secondo piano Ufficio Ecologia e Ambiente (0365/296807) nei seguenti giorni e orari:

lunedì-mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00 .

 

ISOLA ECOLOGICA

L’Isola Ecologica o Centro di Raccolta è uno spazio che ottimizza la raccolta differenziata. Non è una discarica nella quale i rifiuti entrano per non uscire più. Nel Centro di Raccolta si depositano separatamente i rifiuti urbani per recuperare tutti i materiali che possono essere riciclati e smaltire in sicurezza i rifiuti pericolosi non recuperabili.

Chi può entrare
Cittadini, enti ed imprese in regola con il pagamento della tassa rifiuti comunale possono consegnare i propri rifiuti urbani.
Come entrare
Utenze domestiche: con tessera sanitaria dell’utente iscritto alla tassa rifiuti.
Utenze non domestiche: con tessera a microchip. La tessera va utilizzata per registrare tipologie e quantità di rifiuti conferiti.
Ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura.

Ulteriori informazioni sul servizio di igiene urbana si possono trovare al sito https://www.gardauno.it/it/servizi/igiene-urbana 





Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta










Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
ISOLA ECOLOGICA LOCALITA' CUNETTONE
CONFERIMENTI:Carta, ferro, plastica, vegetali, batterie, pile, medicinali scaduti, neon, olio minerale, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie e TV; Eventuali segnalazioni o chiarimenti, possono essere rivolti direttamente alla Soc. Garda Uno spa presso la sede operativa di San Felice del Benaco tel. 0365/522080.
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.

L'Ente Comune di Salò  ha adottato con deliberazione di  Consiglio  Comunale  n. 30 del 21/06/2023  la Carta della Qualità Unica del Servizio di Gestione  Integrata dei rifiuti urbani . 

L'Ente Comune di Salò  ha adottato con deliberazione di  Consiglio  Comunale  n. 31 del 21/06/2023  il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani . 

L'Ente Comune di Salò ha provveduto altresì ad INDIVIDUARE con atto di Consiglio Comunale n.14 del 29.04.2022 LO SCHEMA PER LA DEFINIZIONE DEL LIVELLO QUALITATIVO CONTRATTUALE E TECNICO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) CON DECORRENZA 01.01.2023  


Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta

Lo spazzamento meccanico avviene con due mezzi la 6 mc e la 2 mc.:

la 6 mc è calendarizzata di norma il lunedì e il mercoledì dalle 5 alle 11;

la 2 mc da lunedì a sabato dalle 5.30 alle 11.30. Con tale mezzo si provvede allo spazzamento straordinario per 2 ore il sabato pomeriggio successivamente al mercato settimanale.
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
DOMESTICA 1 OCCUPANTE
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 113,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,4934
Tariffa variabile: € 57,8926
Quota fissa: € 0,4934 * 100 * (365/365) = € 49,34
Quota variabile: € 57,8926 * (365/365) = € 57,89
Totale imposta: € 49,34 + € 57,89 = € 107,23
Totale: € 107,23 + 5 % = € 112,59
Totale arrotondato: € 113,00
DOMESTICA 6 O PIU' COMPONENTI
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 291,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,8018
Tariffa variabile: € 196,8347
Quota fissa: € 0,8018 * 100 * (365/365) = € 80,18
Quota variabile: € 196,8347 * (365/365) = € 196,83
Totale imposta: € 80,18 + € 196,83 = € 277,01
Totale: € 277,01 + 5 % = € 290,87
Totale arrotondato: € 291,00
BAR
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 1530,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 5,7768
Tariffa variabile: € 8,7989
Quota fissa: € 5,7768 * 100 * (365/365) = € 577,68
Quota variabile: € 8,7989 * 100 * (365/365) = € 879,89
Totale imposta: € 577,68 + € 879,89 = € 1.457,57
Totale: € 1.457,57 + 5 % = € 1.530,45
Totale arrotondato: € 1530,00
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, ECC..
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 545,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 2,0589
Tariffa variabile: € 3,1328
Quota fissa: € 2,0589 * 100 * (365/365) = € 205,89
Quota variabile: € 3,1328 * 100 * (365/365) = € 313,28
Totale imposta: € 205,89 + € 313,28 = € 519,17
Totale: € 519,17 + 5 % = € 545,13
Totale arrotondato: € 545,00

Già dal 2014 è entrata in vigore la normativa inerente il nuovo tributo sui rifiuti (TARI) previsto dall'art. 1 commi da 641 a 668 della L. n.147/2013.
Si comunica che nella seduta del 27.04.2023 il Consiglio Comunale ha approvato con propria deliberazione n. 19 il nuovo Regolamento della TARI. Il pagamento, per l'annualità in corso sarà da effettuare previo invio di avvisi bonari in due rate scadenti il 16.06.2023 e 18.12.2023.
Con propria deliberazione n. 17 del 27.04.2023 il Consiglio Comunale ha approvato la revisione straordinaria infra periodo del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022-2025 e le relative tariffe TARI da applicare per l’annualità in corso.
Per le utenze domestiche la tariffa è composta da una quota fissa legata alla superficie occupata e da una quota variabile determinata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare (come risultanti dagli archivi anagrafici comunali, dalle dichiarazioni presentate o in via presuntiva per i non residenti).
Per le utenze non domestiche la tariffa è composta da una quota fissa legata alla superficie occupata e da una quota variabile determinata in riferimento alla potenziale produzione di rifiuti della tipologia di attività svolta.
Si evidenzia che la quota aggiuntiva dovuta alla PROVINCIA DI BRESCIA quale tributo ambientale è pari al 5% e dal 2021 viene versata separatamente dalla TARI come si evince nell’allegato F24 che riporta codice tributo TEFA istituito appositamente dall’Agenzia delle Entrate.
Per quanto attiene la TARI giornaliera si riporta stralcio di Regolamento:

.....Omissis.....


Art. 26 TARI giornaliera
1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50 %. Detta percentuale può essere fissata in misura inferiore dalla delibera che determina le tariffe.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI giornaliera, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di concessione.
5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili le sole riduzioni e agevolazioni previste al successivo articolo 2 9 (inferiori livelli di prestazione del servizio).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.
7. Le utenze mercatali temporanee, che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare sono escluse dalla Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti e soggette al Canone patrimoniale di cui al comma 837 della legge 160/2019.


Art. 27 Applicazione del tributo provinciale
1. Ai soggetti passivi della TARI annuale o giornaliera è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.


Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (dati 2018)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 6.738,30 t
Cluster: Comuni con elevato grado di attrazione economica e localizzazione nell'hinterland delle grandi città - € 34,03271011
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 80,6%
Fattori di contesto del comune: € 63,77464598
Economie e diseconomie di scala: € 0,1936
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 18
Impianti di trattamento meccanico biologico: 8
Discariche: 8
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 32,337 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 47,87%
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 38,52%
Rifiuti smaltiti in discarica: 4,85%
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

Le riduzione ed agevolazioni previste nel regolamento sono le seguenti :

                                                                          .....Omissis....


Art. 28 Riduzioni correlate alla situazione dell’utenza

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, nei seguenti casi: 

- all’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’ estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’ uso, il tributo è ridotto a un terzo nella quota fissa e nella quota variabile. 


Art. 29 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza sulla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alla generalità delle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 200 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo operano d’ufficio, anche in mancanza di una specifica richiesta dell’interessato. 

Art. 30 Riduzioni per recupero dei rifiuti urbani
1. Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa variabile per le utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, ricomprendendo nel processo recupero anche il riciclaggio. 
2. Per le nozioni di recupero e riciclaggio si fa riferimento alle relative definizioni dell’art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
3. Per usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1 il produttore deve:
a) dichiarare di voler recuperare i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni;
b) dimostrare l’avvio al recupero dei propri rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
4. La dichiarazione di cui alla lettera a) del precedente comma 3 deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo, con indicazione delle tipologie e delle quantità presunte dei rifiuti urbani che saranno recuperati presso terzi, distinti per codici EER. 
5. L’attestazione di cui alla lettera b) del precedente comma 3, comprensiva di certificazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani recuperati, deve essere trasmessa entro il mese di gennaio successivo all’anno di riferimento. 
6. L’utente può richiedere che sia ripresa l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Il comune comunica le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla richiesta, indicando anche la data di ripresa del servizio.   
7. La riduzione della parte variabile, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclo e la quantità di rifiuti attribuibili all’utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte. 
La percentuale di riduzione della quota variabile è Pr = Qr/Qt, dove:
- Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
- Qt è la produzione teorica di rifiuti, con Qt = Kd∙Sr con: 
• Kd - coefficiente di produttività applicato all’utenza nel computo della quota variabile;
• Sr - superficie di riferimento.
8. La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
9. Il Comune può richiedere l’invio di documentazione integrativa comprovante la quantità dei rifiuti urbani recuperati, in particolare i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, debitamente controfirmata dal destinatario.

Art. 31 Riduzioni per il compostaggio  
1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici per l’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% alla quota variabile.
2. Il compostaggio può essere effettuato solo su area aperta adiacente all’abitazione, con esclusione di balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto in spazi condominiali. Deve essere svolto in modo decoroso ed evitando esalazioni moleste o la proliferazione di animali nocivi o indesiderati.
3. La riduzione è subordinata:
a) alla presentazione di apposita dichiarazione, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativa nell’anno di riferimento, corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore o documentazione fotografica del contenitore posseduto;
b) all’impegno ad effettuare correttamente il compostaggio.
4. Emergendo irregolarità, l’utente decade dall’agevolazione e ne è recuperato l’importo complessivo già fruito sino al quinquennio precedente, tramite accertamento per infedele dichiarazione, con interessi e sanzioni.

Art. 32 Fruizione delle riduzioni e delle agevolazioni
1. Salvo sia diversamente disposto, le riduzioni di cui al presente regolamento si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 
2. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno i relativi presupposti, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.




Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l'anno in corso con riferimento all'ambito o ai comuni serviti

Si fa presente che l'Ente Comune di Salò dall'annualità 2016 ha mantenuto inalterate le tariffe TARI sino al 2019.

In data 25.09.2020 con propria deliberazione n. 30 il Consiglio Comunale ha approvato il PEF e le conseguenti tariffe d'applicare per l'annualità 2020

In data 26.04.2021 con propria deliberazione n. 24 il Consiglio Comunale ha approvato il PEF e le conseguenti tariffe d'applicare per l'annualità 2021. 

In data 29.04.2022 con propria deliberazione n. 15 il Consiglio Comunale ha approvato il PEF e le conseguenti tariffe d'applicare per l'annualità 2022.

In data 27.04.2023 con propria deliberazione n. 17 il Consiglio Comunale ha approvato la revisione straordinaria infra periodo del PEF e le conseguenti tariffe d'applicare per l'annualità 2023.



Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
trasmesso contestualmente all'avviso bonario con rate scadenti il 16.06 e il 18.12

E' consentito il pagamento mediante bonifico bancario per i contribuenti stranieri residenti all'estero sulla causale indicare: nome e cognome dell'utente - tari - anno di riferimento


Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
1° rata
16/06/2023
50,00%
2° rata
18/12/2023
50,00%
Si emetteranno avvisi bonari TARI 2023 in acconto e saldo scadenti rispettivamente  il 16.06.2023 e il 18.12.2023   pertanto l'ufficio tributi provvederà all'emissione di tali avvisi di pagamento corredati dagli F24 per il versamento antecedentemente tali date.
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

In caso di omesso/parziale versamento viene emesso un avviso di accertamento esecutivo ai sensi di legge. In caso di mancato pagamento di tale avviso, che prevede le sanzioni di legge (omesso parziale versamento 30%), si procede all'invio alla concessionaria Area s.r.l.per la riscossione coatta. Gli interessi di mora applicati agli avvisi di accertamento esecutivi sono pari al tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

I contribuenti che abbiano ricevuto un atto di Accertamento Esecutivo possono presentare domanda di ricorso in autotutela al fine dell'annullamento del medesimo ai sensi di legge. 

Le sanzioni previste nel Regolamento sono le seguenti:

....Omissis...

Art. 39 Sanzioni


1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Fatta salva l'applicazione della disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è dell’1% per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 37, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione di tale violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Qualora i documenti utilizzati per i versamenti non contengano gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione da € 103 a € 516, stabilita dall’art. 15 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Le sanzioni previste nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo della misura irrogata se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina generale prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.



  

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, contatti -  mail : tributi2@comune.salo.bs.it / tel. 0365/296836

Ricevimento al pubblico presso il comune di Salò Via Lungolago Zanardelli n. 55 nei giorni:  lunedì-mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00 - martedì e giovedì gli uffici sono chiusi al pubblico. 


Per comunicazioni di variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa utilizzare gli allegati modelli relativi a dichiarazioni.


Per autocertificazione numero occupanti su utenze domestiche per non residenti utilizzare il modello "Autocertificazione"

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione
Si fa presente che previa richiesta l'utente potrà richiedere l'invio on line di documenti relativi al tributo TARI comunicando per iscritto all'Ufficio Tributi l'indirizzo e mail ove recapitare tale documentazione.   
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Salò è collocato all'interno dello Schema regolatore

Con delibera di Consiglio Comunale m. 14 del 29.04.2022 è stato individuato lo schema per la definizione del livello qualitativo contrattuale e tecnico del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (art.3-TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF) con decorrenza 01.01.2023 secondo lo SCHEMA I "Livello qualitativo minimo"



Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

La rateizzazione può essere richiesta ai sensi di Legge per comprovata perdita d'esercizio documentata per le utenze non domestiche mentre per le persone fisiche ai sensi del reddito ISEE che dimostri l'indigenza o la situazione di difficoltà economica


Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.