I reclami per disservizi vanno indirizzati:
sulla raccolta rifiuti, spazzamento strade e malfunzionamento isola ecologica all'Ufficio Ecologia tel. 0365296807 e mail: differenziata@comune.salo.bs.it;
E' attivo altresì un link per segnalazioni, informazioni, reclami in supporto agli uffici comunali: https://www.gardauno.it/it/servizi/igiene-urbana/raccolta-differenziata/segnalazioni-informazioni-reclami
Sulla tariffa e rapporti con gli utenti all'Ufficio Tributi tel 0365296836-296867 e mail: tributi2@comune.salo.bs.it.
Gli uffici sono aperti lunedì-martedì-venerdì dalle 9:00 alle 12:00 previo appuntamento-mercoledì dalle 9:00 alle 12:00-il giovedì gli uffici sono chiusi al pubblico.
La raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Salò si effettua con il sistema Porta a porta integrale. Il territorio è diviso in 3 zone con periodicità e frequenze diverse. Il calendario fornisce tutte le informazioni necessarie.
La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro domiciliare per le seguenti tipologie:
· Nella zona A: carta, vetro/lattine, imballaggi in plastica, organico (solo per grandi produttori quali alberghi, ristoranti e bar), secco residuo; solo per la zona A la separazione dell’umido per le utenze domestiche non è obbligatoria.
Orari di esposizione: tra le 00,00 e le 7.30 del giorno di raccolta (dalle 23.00 del giorno precedente nei mesi invernali)
· Nelle zone B e C: carta, vetro/lattine, imballaggi in plastica, organico e secco residuo.
Orario di esposizione: la sera prima del giorno di raccolta tra le 21.00 e le 4.00 (dalle 20.00 del giorno precedente nei mesi invernali)
N.B. Ottobre – Marzo è considerato periodo invernale , Aprile – Settembre periodo estivo.
CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il ritiro del kit per la raccolta differenziata ad esclusione delle GRANDI UTENZE (alberghi, bar, ristoranti, negozi con alimenti freschi” avviene in Comune, previa attivazione tassa dei rifiuti, al secondo piano Ufficio Ecologia e Ambiente (0365/296807) nei seguenti giorni e orari:
lunedì-martedì-venerdì dalle 9:00 alle 12:00 previo appuntamento - mercoledì dalle 9:00 alle 12:00-il giovedì gli uffici sono chiusi al pubblico.
ISOLA ECOLOGICA
Sul territorio comunale in Via E. Fermi , località Cunettone è presente l' ISOLA ECOLOGICA , fruibile dai singoli cittadini, in modo del tutto gratuito utilizzando l'apposito badge consegnato ad ogni utente iscritto a ruolo alla tassa rifiuti (ottenibile rivolgendosi all'ufficio Tributi del Comune tel. 0365/296836).
Le utenze non iscritte a ruolo TARI del Comune di Salò possono conferire i rifiuti assimilati concessi presso il Centro di Raccolta solo previa sottoscrizione apposita convenzione direttamente con Garda Uno S.p.A., quale Gestore del Servizio Pubblico di Igiene Urbana, direttamente in Isola Ecologica.
COS’ E' IL BADGE DI ACCESSO ALL’ ISOLA ECOLOGICA :
A COSA SERVE:
UTENZE NON DOMESTICHE
I quantitativi massimi di rifiuto differenziato conferibili per ogni svuotamento sono 1.000 litri (1 m³) per ogni tipologia. Quantitativi eccedenti devono essere conferiti al Centro di Raccolta. Ristoranti, bar, alberghi, mense, negozi alimentari sono produttori di grandi quantità di rifiuti, possono acquistare contenitori più grandi da 240 lt per l’esposizione stradale. Valgono le stesse regole indicate per le utenze domestiche in merito a orari di esposizione, conferimenti errati, cura e pulizia dei contenitori.
Ulteriori informazioni sul servizio di igiene urbana si possono trovare al sito https://www.gardauno.it/it/servizi/igiene-urbana
Servizi a richiesta:
Ritiro domiciliare rifiuti vegetali: tutte le utenze che già dispongono del carrellato del verde, interessate ad usufruire del servizio a pagamento, possono richiedere l’attivazione per l’anno in corso, mentre le nuove utenze dovranno acquistare il contenitore carrellato da 240 lt (massimo 3). Il servizio si svolge settimanalmente (martedì), da marzo a novembre e prevede lo svuotamento del contenitore fornito.
Chi non disponesse del carrellato del vegetale di Garda Uno, per usufruire del servizio, dovrà provvedere all’acquisto del contenitore.
N.B. Solo per il contenitore acquistato nel 2020, l’attivazione al servizio domiciliare di svuotamento del vegetale attivo da marzo a novembre 2020 è inclusa e automatica (il contributo non è dovuto).
NB. Si ricorda che nei mesi invernali il vegetale dovrà essere conferito al Centro di Raccolta. Il Centro resta a disposizione anche nei mesi estivi per quantitativi eccedenti la volumetria dei contenitori consegnati.
Ritiro domiciliare rifiuti ingombranti: prevede il ritiro di rifiuti particolarmente voluminosi che l’utente ha difficoltà a portare al Centro di Raccolta: elettrodomestici, letti, armadi, poltrone, divani, materassi, etc. Chi è interessato può prenotare il servizio in Comune, presso l’Ufficio Ecologia telefonando al numero 0365/296807 (fino ad esaurimento posti). Il servizio prevede al massimo il ritiro di n. 3 pezzi. Nel caso di rifiuti non ingombranti il servizio non verrà erogato. I rifiuti oggetto di raccolta dovranno essere esposti entro le ore 8,00 del giorno di raccolta a ciglio strada, da dove gli operatori provvederanno al ritiro. Non è previsto il ritiro all’interno delle proprietà private. Il servizio è dedicato alle sole utenze domestiche.
Ritiro domiciliare pannolini:. Per agevolare gli utenti che hanno maggiori necessità di raccolta per una significativa presenza di pannolini o pannoloni si è attivata una raccolta aggiuntiva nel giorno di venerdì riservata agli utenti che si iscrivono al servizio. La modulistica per aderire può essere scaricata dal sito internet del Comune o ritirata presso l’Ufficio Ecologia. Per i bambini il servizio è riservato fino al 3° anno di età.
L'utente può richiedere la sostituzione del contenitore perché rotto / rubato (la prima sostituzione è gratuita ) od un eventuale contenitore aggiuntivo (a pagamento) al secondo piano Ufficio Ecologia e Ambiente (0365/296807) nei seguenti giorni e orari:
lunedì-martedì-venerdì dalle 9:00 alle 12:00 previo appuntamento - mercoledì dalle 9:00 alle 12:00-il giovedì gli uffici sono chiusi al pubblico.
Per quanto attiene le aperture festive dell'isola ecologica si rimanda al sito sottoriportato:
https://www.gardauno.it/it/servizi/igiene-urbana
Lo spazzamento meccanico avviene con due mezzi la 6 mc e la 2 mc.:
la 6 mc è calendarizzata di norma il lunedì e il mercoledì dalle 5 alle 11;
TARI ANNO 2020 Tributo comunale sui rifiuti – Legge 147/2013 - RATA UNICA
Già dal 2014 è entrata in vigore la normativa inerente il nuovo tributo sui rifiuti (TARI) previsto dall'art. 1 commi da 641 a 668 della L. n.147/2013.
Si comunica che in data 25.09.2020 il Consiglio Comunale con proprie deliberazioni n. 29 e 30 ha approvato rispettivamente il nuovo Regolamento per la disciplina della sopracitata tariffa nonchè il PEF (Piano Economico Finanziario) e le conseguenti tariffe da applicare per l’annualità in corso.
Per l’anno 2020, conseguentemente alla situazione di estrema necessità ed urgenza connessa all’ emergenza epidemiologica da COVID-19 , si comunica che la rata da versare in acconto con scadenza 16 Giugno 2020 è stata differita al 16.09.2020 con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 26.03.2020 ed ulteriormente al 16.12.2020 pertanto l'Ufficio Tributi provvederà all'emissione dell' avviso di pagamento con relativo F24 per provvedere al versamento unico per l'annualità 2020 antecedentemente tale data.
Per le utenze domestiche la tariffa è composta da una quota fissa legata alla superficie occupata e da una quota variabile determinata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare (come risultanti dagli archivi anagrafici comunali, dalle dichiarazioni presentate o in via presuntiva per i non residenti).
Per le utenze non domestiche la tariffa è composta da una quota fissa legata alla superficie occupata e da una quota variabile determinata in riferimento alla potenziale produzione di rifiuti della tipologia di attività svolta.
Si evidenzia che la quota aggiuntiva dovuta alla PROVINCIA DI BRESCIA quale tributo ambientale è pari al 5%.
Per quanto attiene la TARI giornaliera si riporta stralcio di Regolamento:
.....Omissis.....
Art. 21. Tributo giornaliero
1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all’ articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all’ articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
22. Tributo provinciale
1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
Le riduzione ed agevolazioni previste nel regolamento sono le seguenti :
.....Omissis....
1.In fase di prima applicazione del tributo si applica solo la seguente riduzione:
- riduzione del 15% per utilizzo composter.
2. Si applica, ai sensi del comma 2, dell’art. 9-bis, del D.L. 47/2014, convertito in L.80/2014, una riduzione di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
1. Non si applicano riduzioni ed agevolazioni alle utenze non domestiche non stabilmente attive, ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.
Art. 25. Riduzioni per il recupero
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’ interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
Art. 27. Agevolazioni.
1. Il comune può sostituirsi all’utenza nel pagamento della TARI nel caso di utenze domestiche attive occupate da persone assistite economicamente dal comune sulla base delle valutazioni effettuate dai servizi sociali comunali.
2. La Giunta Comunale per le utenze domestiche, su segnalazione dell’Ufficio Servizi Sociali e previa documentazione ISEE dimostrante la seria difficoltà delle medesime, potrà introdurre un Bonus Rifiuti ai sensi dell’art.57 bis DL 124/2019
Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.
Si fa presente che l'Ente Comune di Salò dall'annualità 2016 ha mantenuto inalterate le tariffe TARI sino al 2019.
In data 25.09.2020 con propria deliberazione n. 30 il Consiglio Comunale ha approvato il PEF e le conseguenti tariffe d'applicare per l'annualità 2020
E' consentito il pagamento mediante bonifico bancario per i contribuenti stranieri residenti all'estero sulla causale indicare: nome e cognome dell'utente - tari - anno di riferimento
In caso di omesso/parziale versamento viene emesso un avviso di accertamento esecutivo ai sensi di legge. In caso di mancato pagamento di tale avviso, che prevede le sanzioni di legge (omesso parziale versamento 30%), si procede all'invio alla concessionaria Area s.r.l.per la riscossione coatta. Gli interessi di mora applicati agli avvisi di accertamento esecutivi sono pari al tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
I contribuenti che abbiano ricevuto un atto di Accertamento Esecutivo possono presentare domanda di ricorso in autotutela al fine dell'annullamento del medesimo ai sensi di legge.
Le sanzioni previste nel Regolamento sono le seguenti:
....Omissis...
Art. 33. Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’ articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, contatti - mail : tributi2@comune.salo.bs.it / tel. 0365/296836
Ricevimento al pubblico presso il comune di Salò Via Lungolago Zanardelli n. 55 nei giorni: lunedì-martedì-venerdì dalle 9:00 alle 12:00 previo appuntamento - mercoledì dalle 9:00 alle 12:00-il giovedì gli uffici sono chiusi al pubblico.
Per comunicazioni di variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa utilizzare gli allegati modelli relativi a dichiarazioni.
Per autocertificazione numero occupanti su utenze domestiche per non residenti utilizzare il modello "Autocertificazione"