3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Per eventuali segnalazioni di disservizi, richieste in merito alla raccolta e trasporto rifiuti, lavaggio strade va contattato il numero verde 800.033.955 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00 oppure aprire un ticket direttamente dal sito di Garda Uno. Per informazioni sulla raccolta rifiuti è possibile contattare anche l'Ufficio Differenziata al n. 0365/296807 o tramite e-mail differenziata@comune.salo.bs.it
3.1.C Modulistica e reclami
I reclami per disservizi vanno indirizzati:
sulla raccolta rifiuti, spazzamento strade e malfunzionamento isola ecologica direttamente al gestore del servizio tramite numero verde 800 033 955 oppure tramite apertura di un ticket al seguente link: https://www.gardauno.it/it/servizi/igiene-urbana/raccolta-differenziata/segnalazioni-informazioni-reclami
Per informazioni sulla raccolta rifiuti è possibile contattare anche l'Ufficio Differenziata al n. 0365/296807 o tramite e-mail differenziata@comune.salo.bs.it
Per informazioni sulla tariffa e rapporti con gli utenti è possibile contattare l'Ufficio Tributi al n. 0365296836 o tramite e-mail: tributi2@comune.salo.bs.it
Gli uffici sono aperti lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00 - martedì giovedì gli uffici sono chiusi al pubblico.
3.1.D Calendario e orari raccolta
La raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Salò si effettua con il sistema Porta a porta integrale. Il territorio è diviso in 3 zone con periodicità e frequenze diverse. Il calendario, disponibile sul sito dell'ente, fornisce tutte le informazioni necessarie.
Il servizio prevede la raccolta delle diverse frazioni, correttamente separate, in giorni specifici e in contenitori dedicati, quali piccoli bidoncini e sacchi. I rifiuti riciclabili (carta, umido, vetro, lattine, imballaggi in plastica) vanno separati dal secco residuo, ossia ciò che non si può riciclare. Bidoncini e sacchi vanno esposti in modo ordinato su suolo pubblico e su vie carrabili (all’inizio delle strade pedonali e all’esterno delle corti) senza intralciare il transito di mezzi e pedoni. I bidoni svuotati vanno ritirati a cura dell’utente. Oltre alla raccolta domiciliare ci si può recare al Centro di Raccolta Comunale portando i propri rifiuti riciclabili correttamente separati.
CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il ritiro del kit per la raccolta differenziata ad esclusione delle GRANDI UTENZE (alberghi, bar, ristoranti, negozi con alimenti freschi) avviene in Comune, previa attivazione tassa dei rifiuti, al secondo piano Ufficio Ecologia e Ambiente (0365/296807) nei seguenti giorni e orari:
lunedì-mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00 .
ISOLA ECOLOGICA
L’Isola Ecologica o Centro di Raccolta è uno spazio che ottimizza la raccolta differenziata. Non è una discarica nella quale i rifiuti entrano per non uscire più. Nel Centro di Raccolta si depositano separatamente i rifiuti urbani per recuperare tutti i materiali che possono essere riciclati e smaltire in sicurezza i rifiuti pericolosi non recuperabili.
Ulteriori informazioni sul servizio di igiene urbana si possono trovare al sito https://www.gardauno.it/it/servizi/igiene-urbana
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
ISOLA ECOLOGICA LOCALITA' CUNETTONE
3.1.G Carta della qualità del servizio
L'Ente Comune di Salò ha adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 21/06/2023 la Carta della Qualità Unica del Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti urbani .
L'Ente Comune di Salò ha adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21/06/2023 il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani .
L'Ente Comune di Salò ha provveduto altresì ad INDIVIDUARE con atto di Consiglio Comunale n.14 del 29.04.2022 LO SCHEMA PER LA DEFINIZIONE DEL LIVELLO QUALITATIVO CONTRATTUALE E TECNICO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) CON DECORRENZA 01.01.2023
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Lo spazzamento meccanico avviene con due mezzi la 6 mc e la 2 mc.:
la 6 mc è calendarizzata di norma il lunedì e il mercoledì dalle 5 alle 11;
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
DOMESTICA 1 OCCUPANTE
DOMESTICA 6 O PIU' COMPONENTI
BAR
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, ECC..
.....Omissis.....
Art. 26 TARI giornaliera
1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50 %. Detta percentuale può essere fissata in misura inferiore dalla delibera che determina le tariffe.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI giornaliera, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di concessione.
5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili le sole riduzioni e agevolazioni previste al successivo articolo 2 9 (inferiori livelli di prestazione del servizio).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.
7. Le utenze mercatali temporanee, che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare sono escluse dalla Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti e soggette al Canone patrimoniale di cui al comma 837 della legge 160/2019.
Art. 27 Applicazione del tributo provinciale
1. Ai soggetti passivi della TARI annuale o giornaliera è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Le riduzione ed agevolazioni previste nel regolamento sono le seguenti :
.....Omissis....
Art. 28 Riduzioni correlate alla situazione dell’utenza
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, nei seguenti casi:
- all’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’ estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’ uso, il tributo è ridotto a un terzo nella quota fissa e nella quota variabile.
Art. 29 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza sulla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alla generalità delle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 200 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo operano d’ufficio, anche in mancanza di una specifica richiesta dell’interessato.
Art. 30 Riduzioni per recupero dei rifiuti urbani
1. Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa variabile per le utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, ricomprendendo nel processo recupero anche il riciclaggio.
2. Per le nozioni di recupero e riciclaggio si fa riferimento alle relative definizioni dell’art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
3. Per usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1 il produttore deve:
a) dichiarare di voler recuperare i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni;
b) dimostrare l’avvio al recupero dei propri rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
4. La dichiarazione di cui alla lettera a) del precedente comma 3 deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo, con indicazione delle tipologie e delle quantità presunte dei rifiuti urbani che saranno recuperati presso terzi, distinti per codici EER.
5. L’attestazione di cui alla lettera b) del precedente comma 3, comprensiva di certificazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani recuperati, deve essere trasmessa entro il mese di gennaio successivo all’anno di riferimento.
6. L’utente può richiedere che sia ripresa l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Il comune comunica le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla richiesta, indicando anche la data di ripresa del servizio.
7. La riduzione della parte variabile, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclo e la quantità di rifiuti attribuibili all’utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte.
La percentuale di riduzione della quota variabile è Pr = Qr/Qt, dove:
- Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
- Qt è la produzione teorica di rifiuti, con Qt = Kd∙Sr con:
• Kd - coefficiente di produttività applicato all’utenza nel computo della quota variabile;
• Sr - superficie di riferimento.
8. La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
9. Il Comune può richiedere l’invio di documentazione integrativa comprovante la quantità dei rifiuti urbani recuperati, in particolare i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, debitamente controfirmata dal destinatario.
Art. 31 Riduzioni per il compostaggio
1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici per l’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% alla quota variabile.
2. Il compostaggio può essere effettuato solo su area aperta adiacente all’abitazione, con esclusione di balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto in spazi condominiali. Deve essere svolto in modo decoroso ed evitando esalazioni moleste o la proliferazione di animali nocivi o indesiderati.
3. La riduzione è subordinata:
a) alla presentazione di apposita dichiarazione, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativa nell’anno di riferimento, corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore o documentazione fotografica del contenitore posseduto;
b) all’impegno ad effettuare correttamente il compostaggio.
4. Emergendo irregolarità, l’utente decade dall’agevolazione e ne è recuperato l’importo complessivo già fruito sino al quinquennio precedente, tramite accertamento per infedele dichiarazione, con interessi e sanzioni.
Art. 32 Fruizione delle riduzioni e delle agevolazioni
1. Salvo sia diversamente disposto, le riduzioni di cui al presente regolamento si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
2. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno i relativi presupposti, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
3.1.L Atti approvazione tariffa
Si fa presente che l'Ente Comune di Salò dall'annualità 2016 ha mantenuto inalterate le tariffe TARI sino al 2019.
In data 25.09.2020 con propria deliberazione n. 30 il Consiglio Comunale ha approvato il PEF e le conseguenti tariffe d'applicare per l'annualità 2020
In data 26.04.2021 con propria deliberazione n. 24 il Consiglio Comunale ha approvato il PEF e le conseguenti tariffe d'applicare per l'annualità 2021.
In data 29.04.2022 con propria deliberazione n. 15 il Consiglio Comunale ha approvato il PEF e le conseguenti tariffe d'applicare per l'annualità 2022.
In data 27.04.2023 con propria deliberazione n. 17 il Consiglio Comunale ha approvato la revisione straordinaria infra periodo del PEF e le conseguenti tariffe d'applicare per l'annualità 2023.
In data 29.04.2024 con propria deliberazione n. 20 il Consiglio Comunale ha approvato la revisione ordinaria del PEF e le conseguenti tariffe d'applicare per l'annualità 2024.
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
E' consentito il pagamento mediante bonifico bancario per i contribuenti stranieri residenti all'estero sulla causale indicare: nome e cognome dell'utente - tari - anno di riferimento
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di omesso/parziale versamento viene emesso un avviso di accertamento esecutivo ai sensi di legge. In caso di mancato pagamento di tale avviso, che prevede le sanzioni di legge (omesso parziale versamento 30%), si procede all'invio alla concessionaria Area s.r.l.per la riscossione coatta. Gli interessi di mora applicati agli avvisi di accertamento esecutivi sono pari al tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
I contribuenti che abbiano ricevuto un atto di Accertamento Esecutivo possono presentare domanda di ricorso in autotutela al fine dell'annullamento del medesimo ai sensi di legge.
Le sanzioni previste nel Regolamento sono le seguenti:
....Omissis...
Art. 39 Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Fatta salva l'applicazione della disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è dell’1% per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 37, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione di tale violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Qualora i documenti utilizzati per i versamenti non contengano gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione da € 103 a € 516, stabilita dall’art. 15 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Le sanzioni previste nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo della misura irrogata se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina generale prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, contatti - mail : tributi2@comune.salo.bs.it / tel. 0365/296836
Ricevimento al pubblico presso il comune di Salò Via Lungolago Zanardelli n. 55 nei giorni: lunedì-mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00 - martedì e giovedì gli uffici sono chiusi al pubblico.
Per comunicazioni di variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa utilizzare gli allegati modelli relativi a dichiarazioni.
Per autocertificazione numero occupanti su utenze domestiche per non residenti utilizzare il modello "Autocertificazione"
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
Con delibera di Consiglio Comunale m. 14 del 29.04.2022 è stato individuato lo schema per la definizione del livello qualitativo contrattuale e tecnico del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (art.3-TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF) con decorrenza 01.01.2023 secondo lo SCHEMA I "Livello qualitativo minimo"
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
La rateizzazione può essere richiesta ai sensi di Legge per comprovata perdita d'esercizio documentata per le utenze non domestiche mentre per le persone fisiche ai sensi del reddito ISEE che dimostri l'indigenza o la situazione di difficoltà economica