Trasparenza Rifiuti Roverè Veronese
Trasparenza Rifiuti Roverè Veronese

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Roverè Veronese

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Comune di Roverè Veronese

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Trasparenza Rifiuti Roverè Veronese
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione

ATTENZIONE!!!!

 ORARI CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI

Per i rifiuti urbani non raccolti con il porta a porta è possibile utilizzare i centri di Velo Veronese e San Mauro di Saline


VELO VERONESE

Sabato  9:00/12:00

Domenica 18:30/20:30 dal 01/06 al 30/09


SAN MAURO DI SALINE

Sabato 13:00/16:00

Domenica 16:00/18:00 dal 01/06 al 30/09


NB IL VERDE ED IL VETRO SONO RACCOLTI SOLO A SAN MAURO DI SALINE

Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.

si pubblica la CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO TARI PER LA GESTIONE TARIFFE, RAPPORTI CON GLI UTENTI, SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 01.12.2022

si pubblica la CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI approvata dall'Assemblea di Bacino con delibera n. 18 del 19.12.2022

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Il Comune di Roverè Veronese, effettua il servizio di spazzamento meccanico e manuale delle zone del Paese a rotazione e a necessità nei giorni di sabato di ogni settimana
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
ABITAZIONE CON 2 COMPONENTI
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 164,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,2342
Tariffa variabile: € 133,16005
Quota fissa: € 0,2342 * 100 * (365/365) = € 23,42
Quota variabile: € 133,16005 * (365/365) = € 133,16
Totale imposta: € 23,42 + € 133,16 = € 156,58
Totale: € 156,58 + 5 % = € 164,41
Totale arrotondato: € 164,00
ABITAZIONE CINQUE COMPONENTI
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 321,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,29634
Tariffa variabile: € 275,83153
Quota fissa: € 0,29634 * 100 * (365/365) = € 29,63
Quota variabile: € 275,83153 * (365/365) = € 275,83
Totale imposta: € 29,63 + € 275,83 = € 305,47
Totale: € 305,47 + 5 % = € 320,74
Totale arrotondato: € 321,00
ABITAZIONE A DISPOSIZIONE
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 164,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,2342
Tariffa variabile: € 133,16005
Quota fissa: € 0,2342 * 100 * (365/365) = € 23,42
Quota variabile: € 133,16005 * (365/365) = € 133,16
Totale imposta: € 23,42 + € 133,16 = € 156,58
Totale: € 156,58 + 5 % = € 164,41
Totale arrotondato: € 164,00
BAR, CAFFE', PASTICCERIA
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 773,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,2553
Tariffa variabile: € 6,1052
Quota fissa: € 1,2553 * 100 * (365/365) = € 125,53
Quota variabile: € 6,1052 * 100 * (365/365) = € 610,52
Totale imposta: € 125,53 + € 610,52 = € 736,05
Totale: € 736,05 + 5 % = € 772,85
Totale arrotondato: € 773,00
RISTORANTI, TRATTORIE,OSTERIE, PIZZERIE
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 1028,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,66913
Tariffa variabile: € 8,12188
Quota fissa: € 1,66913 * 100 * (365/365) = € 166,91
Quota variabile: € 8,12188 * 100 * (365/365) = € 812,19
Totale imposta: € 166,91 + € 812,19 = € 979,10
Totale: € 979,10 + 5 % = € 1.028,06
Totale arrotondato: € 1028,00


Gli esempi di calcolo si riferiscono alle tariffe applicate per l'anno 2023




Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 743,26 t
Cluster: Comuni con bassa numerosità e densità abitativa, elevato numero di famiglie, età media avanzata, localizzati in aree vaste di carattere interno montano - € 51,7464
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 78,45%
Fattori di contesto del comune: € 50,4676621698591
Economie e diseconomie di scala: € 1,48778
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 3
Impianti di trattamento meccanico biologico: 6
Discariche: 9
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 32,55 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 11,55 %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 54,28 %
Rifiuti smaltiti in discarica: 18,19 %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 21 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI 

 


1.        Ai sensi dell’articolo 660, della Legge 27.12.2013 n. 147, la tariffa del tributo è ridotta del 40% nella quota fissa e quota variabile, per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o che versino in condizioni socio-economiche disagiate attestate dal servizio sociale. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

2.        Ai sensi dell’articolo 1, comma 48 della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

3.        La riduzione di cui al comma 1 decorre dalla data di attestazione dei servizi sociali. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.





Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
MODALITA' GRATUITA
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto
sistema di pagamento utilizzato non appena saranno superati i problemi tecnici dello Stato riferiti al tributo TEFA
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
1° rata
30/06/2023
50,00%
2° rata
04/12/2023
50,00%
Unica
04/12/2023
100,00%


Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

   

ART. 35 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI  

1.  In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.



Si pubblica il modulo da utilizzare per RECLAMO/RICHIESTA INFORMAZIONI/RICHIESTA. Per info,  si prega di contattare l’ufficio tributi Sig.ra Ombretta Massella tel. 045/7835014, indirizzo mail ombretta.massella@comune.rovereveronese.vr.it. Si ricorda che l’ufficio riceve preferibilmente su appuntamento il lunedì 9.00 - 12.30,  il giovedì 9.00 - 12.30/15.30 - 17.30ed il secondo sabato del mese 9.00/12.00.

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

la bolletta può essere ricevuta anche via mail mediante compilazione ed invio di modulo apposito. 

Si prega di compilare il modulo allegato firmarlo scansionarlo con documento di identità ed inviarlo all'indirizzo segreteria@comune.rovereveronese.vr.it

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Roverè Veronese è collocato all'interno dello Schema regolatore I

Con deliberazione n. 14/31.03.2022 il Consiglio di Bacino Verona Nord,  nel  determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, ha individuato il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio  (PRIMO).

Si allega delibera del Consiglio di Bacino

Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

ARTICOLO 31 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI   

1.     È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui ai precedenti articoli:

a)     -  agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b)      - a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente

c)      - qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2.      L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100,00 euro fatta salva la possibilità di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.

3.      La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

 LA DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO PER LA RIDUZIONE DEL 5%


ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI


1.   Ai sensi dell’articolo 1 comma 658 della Legge 27.12.2013, n. 147, per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 5% sulla quota variabile della tariffa, con effetto dalla data di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.



RICHIESTA DI ATTIVAZIONE - VARIAZIONE – CESSAZIONE

 

1.       I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2.       Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3.       Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente al Comune entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, tramite“istanza online” dal sito dell’ente (accesso con spid o carta d'identità elettronica), via mail, consegnato direttamente all’ufficio protocollo o spedito via posta. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile a prescindere, dalla data indicata dall’utente nella richiesta. 

4.       Ai fini dell’applicazione del tributo la richiesta di attivazione (dichiarazione) ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

5.       Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al Comune entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, con le stesse modalità di cui sopra.

6.       Le richieste di cessazione producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui sopra, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.  

7.       Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

8.       L’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI è tenuto a formulare il riscontro alla richiesta di attivazione indicando:

- il riferimento alla richiesta di attivazione

- il codice utente e il codice utenza

- la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio.

9.       L’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI è tenuto a formulare il riscontro alla richiesta di variazione o cessazione indicando:

- il riferimento alla richiesta di variazione o cessazione

- il codice identificativo del riferimento organizzativo dell’ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta

- la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

10.   In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

11.   Qualora l’utente non proceda, entro i termini previsti, all’inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull’applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d’ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata. L’invio della bolletta successiva costituisce comunicazione al contribuente della variazione effettuata.

12.  Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 27.12.2006 n. 296 art. 1 commi 161 e 162.