3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
ATTENZIONE!!!!
ORARI CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
Per i rifiuti urbani non raccolti con il porta a porta è possibile utilizzare i centri di Velo Veronese e San Mauro di Saline
VELO VERONESE
Sabato 9:00/12:00
Domenica 18:30/20:30 dal 01/06 al 30/09
SAN MAURO DI SALINE
Sabato 13:00/16:00
Domenica 16:00/18:00 dal 01/06 al 30/09
NB IL VERDE E' RACCOLTO SOLO A SAN MAURO DI SALINE
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
si pubblica la CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO TARI PER LA GESTIONE TARIFFE, RAPPORTI CON GLI UTENTI, SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 01.12.2022
si pubblica la CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI approvata dall'Assemblea di Bacino con delibera n. 18 del 19.12.2022
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. Ai sensi dell’articolo 660, della Legge 27.12.2013 n.
147, la tariffa del tributo è ridotta del 40% nella quota fissa e quota
variabile, per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal
Comune o che versino in condizioni socio-economiche disagiate attestate dal
servizio sociale. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
2. La riduzione di cui sopra decorre dalla data di
attestazione dei servizi sociali. Il contribuente è tenuto a dichiarare il
venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni
cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro
fruizione, anche se non dichiarate.
3. Ai sensi dell’art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019,
convertito in L. 157/2019, sono previste “condizioni tariffarie agevolate per
utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e
assimilati in condizioni economico-sociali disagiate”, sulla base dei principi
e i criteri individuati con DPCM e secondo le modalità attuative che verranno
stabilite da ARERA.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
3.1.O Scadenze per il pagamento
1. La bolletta recapitata per il pagamento della TARI riporta il termine di scadenza, nonché la data di emissione antecedente di almeno 20 (venti) giorni rispetto a quella stabilita per il pagamento. Tale termine deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un’unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.
2. Il Comune è tenuto ad inviare almeno una volta all’anno il documento di riscossione, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l’Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre. In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il Comune è tenuto a garantire all’utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà dell’utente di pagare in un’unica soluzione.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Si pubblica il modulo da utilizzare per RECLAMO/RICHIESTA INFORMAZIONI/RICHIESTA. Per info, si prega di contattare l’ufficio tributi Sig.ra Ombretta Massella tel. 045/7835014, indirizzo mail ombretta.massella@comune.rovereveronese.vr.it. Si ricorda che l’ufficio riceve preferibilmente su appuntamento il lunedì 9.00 - 12.30, il giovedì 9.00 - 12.30/15.30 - 17.30ed il secondo sabato del mese 9.00/12.00.
3.1.R Documenti di riscossione online
la bolletta può essere ricevuta anche via mail mediante compilazione ed invio di modulo apposito.
Si prega di compilare il modulo allegato firmarlo scansionarlo con documento di identità ed inviarlo all'indirizzo segreteria@comune.rovereveronese.vr.it
3.1.S Comunicazioni ARERA
- 21/01/2022 - Rifiuti: nuovi standard di qualità tecnici e contrattuali omogenei nel Paese
- 14/01/2022 - Approvato il nuovo Quadro Strategico ARERA 2022-2025
- 16/11/2021 - Il 22 e 24 novembre audizioni annuali con gli stakeholder sul Quadro Strategico ARERA 2022-2025
- 02/11/2021 - Al via le consultazioni sul Quadro Strategico ARERA 2022-2025. Tutela ed empowerment del consumatore, transizione energetica giusta e digitalizzazione nel futuro della regolazione. Il 22 e 24 novembre audizioni annuali con gli stakeholder
- 04/08/2021 - TARI e rifiuti: al via il MTR-2, la regolazione delle tariffe arriva agli impianti di trattamento
- 09/07/2021 - ARERA: i numeri dei servizi pubblici
- 14/12/2020 - ANAC e ARERA firmano protocollo di intesa
- 04/12/2020 - Rifiuti: una nuova sezione informativa nell’Atlante per il consumatore
- 31/07/2020 - DL Semplificazioni: le proposte di modifica di Arera
- 24/07/2020 - Pubblicate le memorie delle audizioni ARERA, 50 i soggetti intervenuti
- 21/07/2020 - ARERA: i numeri dei servizi pubblici
- 17/07/2020 - ARERA: lunedì la pubblicazione della Relazione Annuale con i dati 2019 di elettricità, gas, acqua, rifiuti
- 14/07/2020 - Rifiuti: il metodo tariffario e i provvedimenti in fase Covid-19
- 10/07/2020 - Audizioni annuali ARERA via web il 22 e 23 luglio. Tema per il 2020: “i Servizi pubblici e l’emergenza coronavirus”
- 07/07/2020 - Rifiuti: il metodo tariffario e i provvedimenti in fase Covid-19
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
Con deliberazione n. 14/31.03.2022 il Consiglio di Bacino Verona Nord, nel determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, ha individuato il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio (PRIMO).
Si allega delibera del Consiglio di Bacino
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui ai precedenti articoli:
a) - agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) - a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente
c) - qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100,00 euro fatta salva la possibilità di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
LA DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO PER LA RIDUZIONE DEL 5%
1. Ai sensi dell’articolo 1 comma 658 della Legge 27.12.2013, n. 147, per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 5% sulla quota variabile della tariffa, con effetto dalla data di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE - VARIAZIONE – CESSAZIONE
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente al Comune entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, tramite“istanza online” dal sito dell’ente (accesso con spid o carta d'identità elettronica), via mail, consegnato direttamente all’ufficio protocollo o spedito via posta. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile a prescindere, dalla data indicata dall’utente nella richiesta.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la richiesta di attivazione (dichiarazione) ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
5. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al Comune entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, con le stesse modalità di cui sopra.
6. Le richieste di cessazione producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui sopra, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
7. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
8. L’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI è tenuto a formulare il riscontro alla richiesta di attivazione indicando:
- il riferimento alla richiesta di attivazione
- il codice utente e il codice utenza
- la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio.
9. L’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI è tenuto a formulare il riscontro alla richiesta di variazione o cessazione indicando:
- il riferimento alla richiesta di variazione o cessazione
- il codice identificativo del riferimento organizzativo dell’ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta
- la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
10. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
11. Qualora l’utente non proceda, entro i termini previsti, all’inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull’applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d’ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata. L’invio della bolletta successiva costituisce comunicazione al contribuente della variazione effettuata.