LA DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO PER LA RIDUZIONE DEL 5%
ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI
1. Ai sensi dell’articolo 1 comma 658 della Legge 27.12.2013,
n. 147, per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti
compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 5% sulla
quota variabile della tariffa, con effetto dalla data di presentazione di apposita
istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in
modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi,
purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di
comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività
di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo
autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche
periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE - VARIAZIONE – CESSAZIONE
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante
per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la
cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni
o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di
agevolazioni o riduzioni.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può
essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo,
corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif,
alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente
al Comune entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o
della detenzione dell’immobile, tramite“istanza
online” dal sito dell’ente (accesso con spid o carta d'identità elettronica), via mail, consegnato direttamente all’ufficio
protocollo o spedito via posta. Le richieste di attivazione del servizio
producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione
dell’immobile a prescindere, dalla data indicata dall’utente nella richiesta.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la richiesta di attivazione
(dichiarazione) ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso
ammontare del tributo.
5. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio
devono essere inviate al Comune entro novanta (90) giorni solari dalla data in
cui è intervenuta la variazione o cessazione, con le stesse modalità di cui sopra.
6. Le richieste di cessazione producono i loro effetti dalla
data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata
entro il termine di cui sopra, ovvero dalla data di presentazione della
richiesta se successiva a tale termine.
7. Le richieste di variazione del servizio che comportano una
riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla
data in cui è intervenuta la variazione.
8. L’ufficio del Comune competente alla gestione della
TARI è tenuto a formulare il riscontro alla richiesta di attivazione indicando:
- il riferimento alla richiesta di
attivazione
- il codice utente e il codice utenza
- la data a partire dalla quale decorre, ai
fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio.
9. L’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI
è tenuto a formulare il riscontro alla richiesta di variazione o cessazione
indicando:
- il riferimento alla richiesta
di variazione o cessazione
- il codice identificativo del
riferimento organizzativo dell’ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta
- la data a partire dalla quale
decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del
servizio.
10. In
sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI,
restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della
TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non
contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti
elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche
dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di
apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
11. Qualora
l’utente non proceda, entro i termini previsti, all’inoltro della dichiarazione
iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie,
informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo
sull’applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la
modifica d’ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente
aggiornata. L’invio della bolletta successiva costituisce comunicazione al
contribuente della variazione effettuata.
12. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di
cui alla Legge 27.12.2006 n. 296 art. 1 commi 161 e 162.