ULTERIORI RECAPITI
Linea Gestioni srl
Area ROVATO: Telefono 030.7714400 – Numero Verde: 800.721314 – e-mail : info@linea-gestioni.it
Sede operativa per effettuare il ritiro o la riconsegna del kit presentando il modello autorizzativo rilasciato dall'Ufficio tributi. Per la sostituzione dei contenitori danneggiati o per dichiarazione di furto dei contenitori per la raccolta differenziata o per la segnalazione di mancato ritiro:
Via
del Maglio n. 8/13 25038 Rovato (Bs)
Tel. 030/7714400 – Fax 030/7722700 – Numero Verde 800.721314 – e-mail : rtr@linea-gestioni.it
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
da lunedì a venerdì 8.00-14.00
Ufficio Tributi Rovato:
per presentazione di denuncia di iscrizione/variazione/cessazione della tassa rifiuti o per informazioni e modulistica relativa alle agevolazioni TARI:
Ingresso da Via Cantine n. 5 – e-mail : ufficio.tributi@comune.rovato.bs.it
Tel. 030/7713- 245/246/264
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
lunedì, martedì e giovedì 9.00-12.00
lunedì e giovedì 16.00 – 18.00
Ufficio Manutenzioni Rovato:
per
richiedere/riconsegnare la tessera di accesso al Centro Raccolta per le utenze non domestiche regolarmente iscritte a ruolo, per segnalazioni di abbandoni rifiuti e di disservizi legate al servizio raccolta e pulizia sul territorio:
Ingresso da Via Cantine n. 5 – e-mail : ufficio.manutenzioni@comune.rovato.bs.it
Tel. 030/7713290
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
da lunedì a venerdì 9.00-12.00
lunedì e giovedì 16.00 – 18.00
Per eventuali reclami da indirizzare al Gestore relativi al servizio di
raccolta clicca QUI
È possibile segnalare eventuali disservizi anche all’UFFICIO MANUTENZIONI del Comune di Rovato inviando una mail a ufficio.manutenzioni@comune.rovato.bs.it o chiamando il numero 030.7713290.
Per eventuali reclami da indirizzare all'Ufficio Tributi che segue il servizio di "Tariffe e gestione utenze" utilizzare il modulo allegato.
MODALITA' DI ESPOSIZIONE
IMPORTANTE
Per segnalazioni al Gestore di mancati ritiri e informazioni sul servizio raccolta
rifiuti, utilizzare ESCLUSIVAMENTE i seguenti canali di contatto:
- Numero verde gratuito: 800.721314
- Centralino: 030.7714400
- E-mail: rtr@linea-gestioni.it
Segnalazioni e richieste effettuate utilizzando canali diversi da quelli
ufficiali di Linea Gestioni (come per esempio Facebook o altri siti
web) non possono essere prese in carico.
Servizi ricadenti in giornate festive:
Festività |
Raccolta |
Giorno di svolgimento servizio
|
Mercoledì 1 gennaio 2020 |
Carta + Vetro + Imballaggi in Plastica |
Sabato 4 gennaio 2020 |
Venerdì 1 maggio 2020 |
Frazione Organica |
Sabato 2 maggio 2020 |
Martedì 2 giugno 2020 |
Rifiuto Indifferenziato Frazione Organica |
Martedì 2 giugno 2020 (servizio in giorno festivo) |
Martedì 8 dicembre 2020 |
Rifiuto Indifferenziato Frazione Organica |
Martedì 8 dicembre (servizio in giorno festivo) |
Venerdì 25 dicembre 2020 |
Frazione Organica |
Sabato 26 dicembre 2020 |
Venerdì 1 gennaio 2021 |
Frazione Organica |
Sabato 2 gennaio 2021 |
Mercoledì 6 gennaio 2021 |
Carta + Vetro + Imballaggi in plastica |
Mercoledì 6 gennaio 2021 (servizio in giorno festivo) |
La Carta dei Servizi è uno strumento operativo che definisce i principi che regolano la fornitura dei servizi aziendali, poichè fissa i criteri di prestazione e gli standard generali e specifici di qualità dei servizi, prevedendo idonei strumenti di controllo e di verifica.
Quando le richieste del cliente diventano l’obiettivo del fornitore, tutto il ciclo produttivo si modella su queste esigenze allo scopo di arrivare al massimo livello di efficienza con vantaggio reciproco.
Per ottenere questo risultato è necessario un dialogo continuo tra il cliente e l’azienda affinchè questa possa conoscere le esigenze del cliente ed il cliente possa avere chiari i servizi offerti dall’azienda. La Carta dei Servizi è un primo passo in questa direzione in quanto definisce le condizioni per l’avvio di un rapporto di fornitura e la sua continuazione nel tempo.
Il territorio comunale è stato suddiviso in 3 macro
zone distinte:
Lo spazzamento avviene 2 volte al mese nelle giornate
del lunedì o del giovedì, secondo le diverse zone.
Per dettagli relativi alla propria via è possibile
scaricare le schede allegate.
Ulteriori informazioni relative al servizio possono
essere richieste contattando l'Ufficio Manutenzioni di Rovato allo 030.7713290 o via mail ufficio.manutenzioni@comune.rovato.bs.it.
Come si determina la TARI?
Per le utenze domestiche si fa riferimento al numero degli occupanti, alla data del 1° gennaio dell’anno oggetto di tassazione. La quota dovuta è calcolata sommando i mq soggetti alla tassa moltiplicati per la quota fissa a cui va aggiunta la quota variabile. La somma dei due importi è soggetta all'addizionale provinciale del 5%. La quota addebitata è rapportata ai giorni nel caso di occupazione per un periodo inferiore all'anno solare.
Per le utenze non domestiche si fa riferimento alla tipologia di attivà. La quota dovuta è calcolata moltiplicando i mq soggetti alla tassa per la somma di quota fissa e quota variabile della rispettiva categoria. Al totale viene aggiunta l'addizionale provinciale del 5%.
Cosa si intende per svuotamenti eccedenti?
La tassa è commisurata ad un quantitativo massimo di rifiuto indifferenziato che ogni utenza può produrre, per evitare che un'utenza produca rifiuti il cui costo di smaltimento è superiore a quanto pagato. Nel caso delle utenze domestiche il quantitativo massimo varia a seconda del numero dei componenti e si riferisce a quante volte annualmente si può esporre il contenitore dell'indifferenziato. Il numero varia da 6 volte per un componente fino ad un massimo di 12 per 6 o più componenti. Superando il numero massimo previsto per l'utenza sarà addebitato a conguaglio nel primo avviso di pagamento utile l'eventuale eccedenza.
Per le utenze non domestiche il quantitativo massimo è pari alla superficie tassata moltiplicata per il Volume Garantito Annuo espresso in L con riferimento alla categoria TARI dell'utenza. In caso di superamento del quantitativo massimo di indifferenziato sarà addebitato a conguaglio nel primo avviso di pagamento utile l'eventuale eccedenza.
Le tabelle, suddivise per utenze domestiche e non domestiche, con indicate quota fissa, variabile, numero di svuotamenti e volume garantito sono consultabili QUI.
AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE:
Per
anziani o portatori di handicap che hanno trasferito in maniera permanente la
residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, purché
le abitazioni non siano locate: il numero degli occupanti
è fissato senza computare tali persone, e nel caso il nucleo familiare sia
composti dall’unica persona che trasferisce la propria residenza, viene
conteggiata la sola quota fissa. Per beneficiare dell'agevolazione occorre presentare apposita dichiarazione entro il 1° bimestre di ogni anno.
Non si procede inoltre al calcolo delle eccedenze per i:
Sono inoltre previste dal regolamento comunale ulteriori agevolazioni tariffarie per le diverse utenze iscritte a ruolo:
Per le utenze domestiche che utilizzano il compostaggio: riduzione del 20% della quota variabile subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore o della documentazione fotografica comprovante la presenza di compostiera o concimaia la cui idoneità sarà valutata dal competente ufficio comunale. La riduzione decorre dal mese successivo alla presentazione dell’apposita istanza ovvero dall’anno successivo qualora l’istanza sia presentata successivamente all’emissione dell’avviso di pagamento. L’istanza dovrà essere rinnovata, a pena di decadenza non oltre il 1° bimestre solare dell’anno di competenza.
AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE:
Per i promotori di manifestazioni pubbliche
con occupazione di aree comunali: se si adotta l’uso di stoviglie pluriuso, ovvero stoviglie
realizzate con materiali biodegradabili, non si applica la maggiorazione
prevista per le eventuali eccedenze oltre il minimo garantito. L'utilizzo va dichiarato nella denuncia di iscrizione.
Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche:riduzione del 20 % della parte variabile dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore o della documentazione fotografica comprovante la presenza di compostiera o concimaia la cui idoneità sarà valutata dal competente ufficio comunale. La riduzione decorre dal mese successivo alla presentazione dell’apposita istanza ovvero dall’anno successivo qualora l’istanza sia presentata successivamente all’emissione dell’avviso di pagamento dell’anno di competenza. L’istanza dovrà essere rinnovata, a pena di decadenza entro e non oltre il 1° bimestre solare dell’anno di competenza.
Detassazione di aree su cui si formano rifiuti speciali diversi da quelli assimilati agli urbani: occorre presentare entro il 31 gennaio di ogni anno apposita denuncia, a pena di decadenza e trasmettere anche copia dei formulari e del MUD.
Ai produttori di rifiuti speciali assimilabili agli urbani che hanno effettuato avvio al riciclo: riduzione della quota variabile del tributo, nella misura massima del 20%, in proporzione alle quantità di rifiuti che questi dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati rispetto alle quantità complessive di rifiuti individualmente prodotte, presentando apposita denuncia entro il 31 gennaio di ogni anno, a pena di decadenza.
In considerazione della minore produzione di rifiuti durante l’emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2020, sono applicate d'UFFICIO le seguenti riduzioni: riduzione della quota fissa e variabile, nella misura del 25%, per tutte le utenze non domestiche ad eccezione delle seguenti categorie, per le sole tipologie di attività indicate:
cat. 4 - distributori di carburanti;
cat. 6 - onoranze funebri;
cat. 9 - case di cura e riposo;
cat. 10 – ospedale;
cat. 12 - banche e istituti di credito;
cat. 13 – ferramenta;
cat. 14 - edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
cat. 25 - supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
cat. 26 - plurilicenze alimentari e/o miste;
cat. 27 - ortofrutta, pescherie;
cat. 28 - ipermercati di generi misti.
PER TUTTI
Riduzione per mancato svolgimento del servizio: la tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
In considerazione della minor produzione di rifiuti causata dal lockdown imposto dall’emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2020, ai fini del calcolo delle eventuali eccedenze di cui ai commi 2 lettera b2 degli articoli 9 e 11 del Regolamento Comunale TARI, in ottemperanza con quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020, non saranno conteggiati gli eventuali svuotamenti effettuati nel periodo ricompreso tra il 1° marzo e il 30 aprile.
Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni previste si rimanda all’apposito regolamento comunale.
I contribuenti non titolari di partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica, ferma restando la possibilità di avvalersi di questa modalità, possono presentare il modello F24 in forma cartacea presso:
Tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche.
I versamenti con modalità telematiche possono essere effettuati:
Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell'Agenzia è necessario essere utenti abilitati ai canali Entratel o Fisconline (oppure avvalersi di un intermediario abilitato) e - nel caso in cui il modello F24 abbia saldo maggiore di zero - possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare tale saldo.
LE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2020 SONO STATE DEFINITE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 176/2020.
LA SCADENZA DELLA 1^ RATA/UNICA SOLUZIONE FISSATA INIZIALMENTE AL 02/11/2020 E' STATA FISSATA AL 30/11/2020 CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 210/2020.
Cosa succede se non ho ricevuto l'avviso di pagamento TARI?
Il Comune effettua l'invio degli avvisi bonari di pagamento a mezzo posta, via mail per tutti i cittadini che ne hanno fatto richiesta e a mezzo PEC a tutti i soggetti tenuti all'uso della posta elettronica certificata. La TARI è un tributo in autoliquidazione e quindi soggetto a scadenze di versamento fissate dal Consiglio Comunale. In caso di mancata ricezione è comunque obbligatorio effettuare il versamento entro i termini previsti per non incorrere in sanzione. Se non hai ricevuto l'avviso di pagamento potrai quindi, entro la scadenza del pagamento:
Cosa succede in caso di omesso/parziale versamento?
In caso di ritardato od omesso pagamento TARI, il Comune notifica un avviso di accertamento ESECUTIVO.
Oltre all'importo inizialmente dovuto a titolo TARI sono applicate le sanzioni previste a seconda della violazione commessa (vedi sotto), gli interessi e le spese di notifica.
Il pagamento dell'avviso di accertamento è dovuto entro il termine e le modalità specificate sull'atto. In caso di mancato pagamento oltre il suddetto termine si applicano anche gli oneri di riscossione previsti dal comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. È possibile sanare la violazione prima che venga accertata dal Comune pagando una sanzione ridotta al minimo, ricorrendo al ravvedimento operoso. Il conteggio del ravvedimento può essere effettuato recandosi da un professionista (CAF, Commercialista), presso lo sportello dell'Ufficio Tributi oppure online accedendo alla propria sezione TARI sul Portale Tributi.
SANZIONE PER OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO
La sanzione amministrativa è pari al 30% del tributo dovuto e non versato in applicazione dell’art. 13 D.Lgs. n. 471/1997.
SANZIONE PER INFEDELE DICHIARAZIONE
È applicata una sanzione dal 50% al 100% della tassa evasa
SANZIONE PER OMESSA DICHIARAZIONE
È applicata una sanzione dal 100% al 200% della tassa evasa
INTERESSI DI MORA (tasso legale + aumento deliberato dall’ente)
Data Inizio |
Saggio % |
Aumento |
Normativa di riferimento |
01/01/2015 |
0,50 |
- |
D.M. Economia 11/12/2014 |
01/01/2016 |
0,20 |
- |
D.M. Economia 11/12/2015 |
01/01/2017 |
0,10 |
- |
D.M. Economia 07/12/2016 |
01/01/2018 |
0,30 |
- |
D.M. Economia 13/12/2017 |
01/01/2019 |
0,80 |
- |
D.M. Economia 12/12/2018 |
01/01/2020 |
0,05 |
- |
D.M. Economia 12/12/2019 |
I contribuenti che debbano segnalare eventuali errori nella determinazione del dovuto TARI possono contattare direttamente l'UFFICIO TRIBUTI allo 030.7713 interni 264/245/246 oppure inviare una mail all'indirizzo ufficio.tributi@comune.rovato.bs.it
Si ricorda che il numero componenti utilizzato ai fini del calcolo per le utenze domestiche dei soggetti residenti è quello risultante dall'Anagrafe comunale alla data del 1° gennaio. Per le utenze dometiche intestate a soggetti non residenti il numero componenti è assegnato secondo le modalità previste dal regolamento comunale.
In una logica di contenimento dei costi del servizio di nettezza urbana, di velocizzazione della trasmissione nonché della riduzione dell'utilizzo della carta, è possibile trasmettere, se posseduto, il proprio indirizzo mail o di Posta Elettronica Certificata - PEC, al fine di permettere l'invio di tutta la corrispondenza riguardante la TARI.
La comunicazione dell'indirizzo a cui trasmettere la mail dovrà essere inviata a UFFICIO.TRIBUTI@COMUNE.ROVATO.BS.IT specificando il nominativo e il codice fiscale dell'intestatario dell'avviso di pagamento, allegando anche copia del documento d'identità.
Tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo del possesso della Posta Elettronica Certificata (imprese individuali, liberi professionisti, società) riceveranno l’avviso di pagamento all'indirizzo PEC risultante dal portale INIPEC.