Trasparenza Rifiuti Rocca di Mezzo
Trasparenza Rifiuti Rocca di Mezzo

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Rocca di Mezzo

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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Rocca di Mezzo

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Trasparenza Rifiuti Rocca di Mezzo
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Raccolta e trasporto rifiuti
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Raccolta e trasporto rifiuti
Formula Ambiente S.P.A.

SPORTELLO TARI - Tassa sui Rifiuti

Recapito telefonico, postale e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio:

- numero verde: 800 835976

- indirizzo e-mail: protocollo@comune.roccadimezzo.aq.it

- indirizzo PEC: protocollo.roccadimezzo.aq@legalmail.it


gli uffici sono disponibili in via delle Cese snc, 67048 Rocca di Mezzo 

Orario apertura ufficio tributi:

- dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle 12:00;

- lunedì e mercoledì dalle 16:00 alle 17:30 

Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.


Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.


La dichiarazione del tributo deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo allegato (MODULO DICHIARAZIONE TARI), disponibile anche presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.


I moduli potranno essere inviati a mezzo: e-mail o PEC ai seguenti indirizzi, con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità:

- e-mail: protocollo@comune.roccadimezzo.aq.it


- indirizzo PEC: protocollo.roccadimezzo.aq@legalmail.it


gli uffici sono disponibili in via delle Cese snc, 67048 Rocca di Mezzo 


Orario apertura ufficio tributi:

- dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle 12:00;

- lunedì e mercoledì dalle 16:00 alle 17:30 

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
SI PUBBLICA IL CALENDARIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PER LE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNUALITA' 2025
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
La Carta della qualità del servizio è stata approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30.12.2022
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
Chi deve versare la TARI?
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall’articolo 29 del regolamento di gestione, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Informazioni specifiche sulle aree assoggettate al tributo sono disponibili sul "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)" Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 24.08.2020 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30.12.2022, disponibile su questa pagina.

Come si versa il tributo?
La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento F24.
Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.
In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un avviso di accertamento d’ufficio, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora.

I contribuenti devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni, utilizzando i moduli messi a disposizione dall'amministrazione.

Sulla base delle dichiarazione presentate i contribuenti ricevono gli avvisi di pagamento, anche a mezzo e-mail o PEC.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 19.07.2024 sono state stabilite le scadenze per l'anno 2024:

  • prima rata 30.09.2024;
  • seconda rata 30.11.2024;
  • terza rata 31.01.2025.

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 842,63 t
Cluster: Comuni con bassa numerosità e densità abitativa, elevato numero di famiglie, età media avanzata, localizzati in aree vaste di carattere interno montano - € 47,2766
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 68,85%
Fattori di contesto del comune: € 99,0119236307238
Economie e diseconomie di scala: € 1,41669
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 0
Impianti di trattamento meccanico biologico: 4
Discariche: 7
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 38,56 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 0,00 %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 24,99 %
Rifiuti smaltiti in discarica: 25,79 %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste
Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 19.07.2024 sono state stabilite le scadenze per l'anno 2024:

  • prima rata 30.09.2024;
  • seconda rata 30.11.2024;
  • terza rata 31.01.2025.

Le scadenze 2025 saranno individuate nel corso dell'anno


Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Le sanzioni di cui al punto precedente sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

In caso di imprecisioni ed errori riscontrati sugli avvisi di pagamento TARI o sul portale "Servizi al cittadino" accessibile a mezzo SPID, i contribuenti potranno segnalare e chiedere la correzione utilizzando i seguenti strumenti:

- posta elettronica: protocollo@comune.roccadimezzo.aq.it;

- PEC: protocollo-roccadimezzo-aq@legalmail.it

- posta ordinaria all'indirizzo: Comune di Rocca di Mezzo - via delle Cese snc - 67048 Rocca di Mezzo (AQ).   

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

I contribuenti possono richiedere l'invio degli avvisi di pagamento TARI a mezzo posta elettronica o PEC compilando l'allegato modulo.

Il modulo potrà essere inviato ai seguenti indirizzi e-mail o PEC con allegato documento di riconoscimento:

- posta elettronica: protocollo@comune.roccadimezzo.aq.it;

- PEC: protocollo-roccadimezzo-aq@legalmail.it

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.

Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Rocca di Mezzo è collocato all'interno dello Schema regolatore
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

MODALITA’ PER L’ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

Gli avvisi di pagamento TARI sono inviati annualmente a ciascun contribuente con la possibilità di versamento in unica soluzione o in n. 3 rate a scadenze prestabilite. 


Ai sensi dell'art. 29 - ter del Regolamento TARI è ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al punto precedente precedente:
a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, (individuati secondo i criteri definiti dall’AGIR quale Ente territorialmente competente)
c. qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.


L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00.

La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione

Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.
I soggetti tenuti al pagamento del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.


Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata da uno solo dei possessori o detentori.


Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo disponibile in allegato e presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.


Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni.
Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.


Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.


L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la cessazione.

Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.