3.1.A Gestori del servizio
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.B Recapiti
Raccolta e trasporto rifiuti
SPORTELLO TARI - Tassa sui Rifiuti
Recapito telefonico, postale e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio:
- numero verde: 800 835976
- indirizzo e-mail: protocollo@comune.roccadimezzo.aq.it
- indirizzo PEC: protocollo.roccadimezzo.aq@legalmail.it
gli uffici sono disponibili in via delle Cese snc, 67048 Rocca di Mezzo
Orario apertura ufficio tributi:
- dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle 12:00;
- lunedì e mercoledì dalle 16:00 alle 17:30
3.1.C Modulistica e reclami
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
La dichiarazione del tributo deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo allegato (MODULO DICHIARAZIONE TARI), disponibile anche presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.
I moduli potranno essere inviati a mezzo: e-mail o PEC ai seguenti indirizzi, con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità:
- e-mail: protocollo@comune.roccadimezzo.aq.it
- indirizzo PEC: protocollo.roccadimezzo.aq@legalmail.it
gli uffici sono disponibili in via delle Cese snc, 67048 Rocca di Mezzo
Orario apertura ufficio tributi:
- dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle 12:00;
- lunedì e mercoledì dalle 16:00 alle 17:30
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall’articolo 29 del regolamento di gestione, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Informazioni specifiche sulle aree assoggettate al tributo sono disponibili sul "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)" Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 24.08.2020 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30.12.2022, disponibile su questa pagina.
Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento F24.
Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.
In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un avviso di accertamento d’ufficio, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora.
I contribuenti devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni, utilizzando i moduli messi a disposizione dall'amministrazione.
Sulla base delle dichiarazione presentate i contribuenti ricevono gli avvisi di pagamento, anche a mezzo e-mail o PEC.
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 19.07.2024 sono state stabilite le scadenze per l'anno 2024:
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.O Scadenze per il pagamento
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 19.07.2024 sono state stabilite le scadenze per l'anno 2024:
- prima rata 30.09.2024;
- seconda rata 30.11.2024;
- terza rata 31.01.2025.
Le scadenze 2025 saranno individuate nel corso dell'anno
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Le sanzioni di cui al punto precedente sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
In caso di imprecisioni ed errori riscontrati sugli avvisi di pagamento TARI o sul portale "Servizi al cittadino" accessibile a mezzo SPID, i contribuenti potranno segnalare e chiedere la correzione utilizzando i seguenti strumenti:
- posta elettronica: protocollo@comune.roccadimezzo.aq.it;
- PEC: protocollo-roccadimezzo-aq@legalmail.it
- posta ordinaria all'indirizzo: Comune di Rocca di Mezzo - via delle Cese snc - 67048 Rocca di Mezzo (AQ).
3.1.R Documenti di riscossione online
I contribuenti possono richiedere l'invio degli avvisi di pagamento TARI a mezzo posta elettronica o PEC compilando l'allegato modulo.
Il modulo potrà essere inviato ai seguenti indirizzi e-mail o PEC con allegato documento di riconoscimento:
- posta elettronica: protocollo@comune.roccadimezzo.aq.it;
- PEC: protocollo-roccadimezzo-aq@legalmail.it
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
MODALITA’ PER L’ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO
Gli avvisi di pagamento TARI sono inviati annualmente a ciascun contribuente con la possibilità di versamento in unica soluzione o in n. 3 rate a scadenze prestabilite.
Ai sensi dell'art. 29 - ter del Regolamento TARI è ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al punto precedente precedente:
a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, (individuati secondo i criteri definiti dall’AGIR quale Ente territorialmente competente)
c. qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00.
La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata da uno solo dei possessori o detentori.
Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo disponibile in allegato e presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.
Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni.
Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la cessazione.
Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.