3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Applicazione web e smartphone “Municipium" per invio segnalazioni e reclami all’ufficio igiene urbana.
Per maggiori informazioni sui servizi disponibili dell'applicazione per il Comune, si può consultare il sito web www.municipiumapp.it.
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
Informazioni relative al servizio di raccolta domiciliare "porta a porta":
http://www.comune.rescaldina.mi.it/amministrazione/servizi/71/
Informazioni relative al servizio di Piattaforma Ecologica – Centro di Raccolta:
http://www.comune.rescaldina.mi.it/amministrazione/servizi/56/
3.1.E Campagne straordinarie
Eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta vengono comunicate tramite la seguente pagina web:
http://www.comune.rescaldina.mi.it/news/47/
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto sono disponibili:
-
nel vigente “Regolamento di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti” disponibile al seguente link:
-
nel volantino informativo disponibile al seguente link:
3.1.G Carta della qualità del servizio
Non è prevista la “Carta della qualità” del servizio.
3.1.H Percentuale di differenziata
Le informazioni dettagliate relative alla percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune sono disponibili ai seguenti link:
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Le informazioni per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade relative al calendario, ai divieti di sosta ed agli orari di effettuazione del servizio sono disponibili al seguente link:
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
RISTORANTE - CAT. 22
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO - CAT.13
ABITAZIONE CON DUE OCCUPANTI
ABITAZIONE CON 4 OCCUPANTI
Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare ed è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 158/1999.
Le tariffe della TARI vengono deliberate dal Consiglio Comunale sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia.
La tariffa è composta da:
-
una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio;
-
da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
La suddivisione tra parte fissa e parte variabile dipende dalla natura dei costi:
-
costi fissi relativi alle componenti essenziali del servizio:
CARC: costi amministrativi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso,
CGG: Costi Generali di Gestione, tra cui almeno la metà del costo del personale
CCD: Costi Comuni Diversi
AC: Altri costi
CSL: Costi di spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche
CK: Costi di uso del capitale
-
costi variabili dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti:
CRT: costi di raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
CTS: costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati
CRD: costi di raccolta differenziata per materiale
CTR: costi di trattamento e riciclo
In conformità al Piano Economico Finanziario e secondo quanto stabilito dal regolamento di disciplina della TARI, le singole misure tariffarie vengono determinate secondo la metodologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per la elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Il metodo di calcolo adottato è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni, le quali hanno il fine di consentire la determinazione, oltre che dei costi del servizio di gestione mediante il Piano Economico Finanziario, dell’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio di gestione stesso.
Tali regole hanno l’intento di “calibrare” la tariffa ad una produzione potenziale di rifiuto che dipende:
-
per le utenze non domestiche sia dai metri quadri occupati sia dal tipo di attività svolta;
-
per le utenze domestiche sia dai metri quadri sia dal numero degli occupanti dell’immobile.
Il primo passo è suddividere i costi del piano finanziario in due macro insiemi: utenze domestiche e utenze non domestiche.
Le utenze domestiche si dividono in sei categorie in base al numero degli occupanti, mentre le utenze non domestiche si dividono in relazione all’attività svolta in 30 tipologie (di cui una – la n. 8 – divisa in due sub-categorie).
In assenza di rilevazioni puntuali di tutte le tipologie di rifiuti prodotte per singola tipologia di utenza, per le utenze non domestiche si è ritenuto di procedere ad una determinazione delle tariffe applicando i coefficienti di produzione (Kc e Kd) utilizzando la facoltà di modificare fino ad un massimo del 50% i parametri previsti dal DPR n. 158/1999.
Lo stesso ragionamento vale per le utenze domestiche, per le quali è previsto un range applicabile come coefficiente per ognuna delle sei categorie.
Per definire quanto un’utenza non domestica debba pagare si moltiplicano i mq dichiarati dall’utenza stessa per la tariffa totale unitaria sopra ottenuta (variabile + fissa).
Per le utenze domestiche la parte relativa ai costi fissi viene definita moltiplicando la tariffa per i metri quadri dichiarati dall’utenza mentre la tariffa relativa alla parte dei costi variabili dipende esclusivamente dal numero dei componenti il nucleo familiare ed è quindi imposta al nucleo familiare nella sua totalità indipendentemente dai mq.
Alle imposte applicabili ai sensi dell’articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per cento, come stabilito dalla Città Metropolitana di Milano.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
Il Consiglio Comunale ha approvato con Delibera n. 50 del 24 luglio 2020 il Regolamento TARI e con successive modifiche ha apportato le variazione, come da atti sopra elencati.
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
Pagamento con modello F24 (inviato dal Comune al domicilio del contribuente), tramite:
-
qualsiasi sportello bancario, postale o presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate – Riscossione;
-
servizio di home banking con modello F24 on-line per i titolari di c/c abilitati.
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
Unica
Per il 2022 è possibile effettuare il pagamento in un'unica rata entro il 16/12/2022 utilizzando entrambi modelli F24.
Rateizzazioni dei versamenti – Come da art. 12 del Regolamento Tari:
1) Ai privati cittadini e alle ditte individuali che ne fanno richiesta e che si trovano in comprovata difficoltà economica può essere concessa una rateizzazione di 12 mesi. Alla rateizzazione non vengono applicati interessi.
La comprovata difficoltà economica deve essere accertata dall’ufficio tributi e sussiste quando la dichiarazione ISEE valida, che deve essere allegata alla domanda di rateizzazione, è di importo uguale o inferiore ad euro 15.000.
2) Per i soggetti di cui al comma 1, nei casi di:
A) risoluzione o sospensione dell’attività lavorativa;
B) mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato o di lavoro atipico;
C) cessazione di attività per i lavoratori autonomi;
succedutisi nel corso dell’anno d’imposta per il quale si chiede la rateizzazione e per il quale non è ancora possibile effettuare dichiarazione ISEE il richiedente può ottenere la rateizzazione con apposita autocertificazione se non in possesso di altra documentazione idonea comprovante.
3) Per i richiedenti di cui al comma 2 è fatto obbligo di presentare la dichiarazione ISEE entro il 30 settembre dell’anno successivo al quale è stata concessa la rateizzazione.
4) In caso contrario o se dalla dichiarazione ISEE presentata nei termini non sussistono i requisiti di cui al comma 1 si applicano sanzioni ed interessi al tasso legale.
5) La rateizzazione è applicata quando l’importo complessivamente da versare a titolo di tributi comunali è pari o superiore a euro 150,00=
6) Alle attività commerciali e produttive esercitate in forma societaria che ne fanno richiesta e che si trovano in accertato stato di crisi può essere concessa una rateizzazione di 12 mesi. Alla rateizzazione non vengono applicati interessi.
7) Lo stato di crisi deve essere accertato dall’ufficio tributi e sussiste quando è aperta una procedura di:
a) Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO);
b) Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS);
c) Cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga);
d) Mobilità;
e) Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione di cui al titolo III del RD 267/1942;
f) altri istituti simili previsti dalla Legge
8) La rateizzazione non viene concessa qualora i casi di cui alle lettere a), b), c), d), e) f) siano in essere contestualmente con l’apertura di una o più sedi al di fuori del territorio nazionale, quando la società appartiene a gruppi con domicilio fiscale nei paesi della “black list” individuati dall’Agenzia delle Entrate e, se società capitale, quando nei sei mesi precedenti abbia effettuato distribuzione di utili o di dividendi. A tal fine, allegata alla domanda di rateizzazione dovrà essere presentata valida visura camerale e dichiarazione sostitutiva di attonotorio ai sensi del DPR 445/2000 per il possesso dei requisiti.
9) Qualora la distribuzione di utili o dividendi avvenga successivamente alla richiesta di rateizzazione e fino ai termini della stessa, il Comune provvederà a dichiarare decaduto il piano di rateizzazione e a richiedere le sanzioni e gli interessi al tasso legale su ogni rata già corrisposta.
10) La rateizzazione è applicata quando l’importo complessivamente da versare a titolo di tributi comunali è pari o superiore a euro 3.500,00=
11) Le domande di cui al comma 1 e al comma 5 devono essere presentate almeno 15 giorni prima della scadenza del tributo per il quale si richiede la rateizzazione.
12) Qualora la rateizzazione dovesse comprendere più tributi il termine del periodo precedente è riferito al tributo che scade prima.
13) In ogni caso, la prima rata non può scadere oltre il giorno di scadenza del tributo stesso. A tal fine l’Ente deve inviare o avvisare il richiedente della disponibilità del prospetto di rateizzazione almeno 5 giorni prima della scadenza della prima rata.
14) In caso contrario la scadenza delle singole rate viene posticipata di tanti giorni quanti sono quelli di ritardo con cui l’Ente ha avvisato il contribuente.
15) Ai ritardi di versamento da parte del contribuente rispetto al prospetto di rateizzazione sono applicati gli interessi legali.
16) In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive:
a) il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione concessa;
b) l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione;
c) l’importo residuo non può essere quindi rateizzato.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi determinati in misura pari al tasso legale annuo vigente decorrenti dalla data di esigibilità del tributo.
Il contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento, può effettuare il versamento utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso di cui al D.Lgs. 472/1997 e modificato dal D.L. 124/2019 convertito in Legge n. 157/2019 il quale prevede il versamento con sanzioni ridotte in base alla data del versamento rispetto alla scadenza. Alla somma dell'importo dovuto e delle sanzioni và aggiunta la somma per gli interessi di mora.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
In caso di riscontro di eventuali inesattezze nell'avviso di pagamento è possibile rivolgersi al Servizio Tributi del Comune di Rescaldina per la verifica dei dati.
Orari di apertura dell’ufficio Tributi del Comune di Rescaldina:
Dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 13.30
Mercoledì: mattina CHIUSO pomeriggio dalle 16.30 alle 18.15
Sabato dalle 9.00 alle 11.30
Indirizzo: Piazza Chiesa n. 15
Telefono: 0331467846 - 467818 - 467821 - 467851 - 467881
Email: tributi@comune.rescaldina.mi.it
I moduli necessari per richiedere variazioni dei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa sono visionabili e scaricabili al seguente link:
http://www.comune.rescaldina.mi.it/amministrazione/servizi/132/
3.1.R Documenti di riscossione online
La possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione (tramite apposito modulo da inviare all’Ufficio Tributi del Comune) è stata comunicata alle utenze tramite la lettera recapitata a domicilio relativa al pagamento dell’acconto della TARI 2020 e dell'acconto TARI 2021.
Inoltre le utenze possono richiedere in qualsiasi momento la ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico tramite il modulo nr. 19 visionabile e scaricabile al seguente link o in allegato:
http://www.comune.rescaldina.mi.it/amministrazione/servizi/132/