Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto
Al contribuente che non versi – in tutto o in parte – le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto, apposito avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento prevista dalla legge e si provvederà a riscossione coattiva, con le modalità previste dalla vigente normativa e con aggravio delle spese di riscossione e gli interessi come da legge.