disciplina il Ravvedimento per Omessi o ritardati pagamenti, si riporta di seguito il testo dell'art. 5 BIS
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Nel
caso il contribuente non abbia provveduto ad effettuare, in tutto o
in parte, il versamento del tributo non dipendente da infedeltà od
omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, alle prescritte
scadenze, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando
all'imposta dovuta e non versata le sanzioni ridotte e gli interessi
di legge.
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La sanzione è ridotta, purchè la violazione non sia stata già
constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle
quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a)
entro il 14° (quattordicesimo) giorno successivo alla data di
scadenza del pagamento dell'acconto e/o del saldo, ad un importo pari
a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (e cioè pari allo
0,1% giornaliero dell'importo non versato c.d. “Ravvedimento
sprint” art. 13 del D. Lgs. 471/97);
b)
dal 15°(quindicesimo) al 30° (trentesimo) giorno successivo alla
data di scadenza del pagamento dell'acconto e/o del saldo, ad un
importo pari ad un decimo del minimo (1,5% dell'importo non versato
“Ravvedimento breve” art. 13 comma 1 – lett. a del D. Lgs.
472/97);
c)
dopo il 30° (trentesimo) e fino al 90° (novantesimo) giorno
successivo alla data di scadenza del pagamento dell'acconto e/o del
saldo, ad un importo pari ad un nono del minimo (1,67% dell'importo
non versato “Ravvedimento medio” art. 13 comma 1 – lett. a-bis
del D. Lgs. 472/97);
d)
dopo il 90° (novantesimo) giorno di ritardo ed entro 1 (uno) anno
dall'omissione o dall'errore relativo all'acconto e/o del saldo ad un
ottavo del minimo (3,75% dell'importo non versato “Ravvedimento
lungo – entro un anno ” art. 13 comma 1 – lett. b del D. Lgs.
472/97);
e)
oltre 1 (uno) anno dall'omissione o dall'errore relativo all'acconto
e/o del saldo ad un sesto del minimo (5,00% dell'importo non versato “Ravvedimento
Lunghissimo – oltre l'anno”);
3.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito
contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o
della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi
giornalieri calcolati al tasso legale con maturazione giorno per
giorno (comma 637 della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
4. Una
volta effettuato il versamento tardivo, l'avvenuto pagamento dovrà
essere comunicato al Servizio Tributi, utilizzando l'apposito modello
al quale dovrà essere allegata la fotocopia della quietanza di
pagamento.