3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
RECLAMI E SEGNALAZIONI AL GESTORE DEL SERVIZIO SPAZZAMENTO E RACCOLTA RIFIUITI:
reclami@gpnserviziambientali.it;
3.1.C Modulistica e reclami
RECLAMI E/O SEGANLAZIONE SONO DA COMPILARE PER ISCRITTO ED IN FORMA LIBERA ALL'INDIRIZZO:
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
N. 3 Occupanti
n. 4 Occupanti
Uffici, Agenzie, Studi professionali
Edicole, Farmacia, tabaccaio, plurielicenze
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Trattasi del regolamento vigente approvato nel 2016. Il nuovo regolamento sarà approvato entro il 31 luglio 2020
ART. 42
ALTRE AGEVOLAZIONI
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Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147 sono previste le seguenti agevolazioni:
a) sono esenti i nuclei familiari che beneficiano di un contributo ordinario assistenziale da parte del Comune;
b) il tributo è ridotto del 50% per i nuclei familiari titolari esclusivamente di reddito derivante da una sola pensione pari all'importo dell'assegno sociale INPS;
c) sono esenti i nuclei, i locali ed aree posseduti e/o detenuti dalle/delle associazioni che perseguano finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
d) sono esenti le ragazzi madri o ragazzi padri non titolari di reddito proprio;
e) il tributo è ridotto del 50% per i nuclei familiari con almeno un componente portatore di handicap al 100%, con decreto di accompagnamento e che dichiarino un reddito complessivo ISEE non superiore ad Euro 10.000 (diecimila).
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L'esenzione o la riduzione sono concesse su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto e decorrono, se accolte, dall'anno successivo a quello della richiesta, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 4 . Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione o riduzione.
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Le suddette agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spese e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
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Sono stabilite le seguenti procedure per l'applicazione delle agevolazioni sopra indicate:
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comma 1, lettera a: gli atti deliberativi di assegnazione del contributo ordinario assistenziale da parte del Comune, saranno trasmessi a cura dell'Ufficio Assistenza, all'Ufficio Tributi che provvederà d'ufficio agli adempimenti connessi alla sospensione del tributo dovuto per l'annualità in corso.
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comma 1, lettera b: l'agevolazione sarà operante a partire dal tributo dovuto per l'annualità successiva, in esito alle istanze documentate da presentare all'ufficio tributi entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.
La stessa ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare ogni variazione che comporti il venir meno delle agevolazioni tariffarie precedentemente attribuite. All'uopo il Funzionario responsabile del tributo potrà disporre verifiche a campione per accertare la permanenza o meno dei requisiti previsti.
In caso di omessa denuncia di variazione dei requisiti di cui sopra, l'Ufficio Tributi provvederà ad emettere avviso di accertamento d'ufficio, entro i termini di legge, con applicazione delle sanzioni dalla medesima previste.
All'istanza, redatta su apposito modello fornito dall'Ufficio Tributi del Comune, si dovrà allegare la seguente documentazione:
a) fotocopia del/i certificato/i di assegno sociale INPS;
b) la non titolarità di redditi diversi da quelli derivanti da assegno sociale INPS, certificata da attestazione ISEE;
c) qualora nel nucleo familiare del/i pensionato/i INPS siano presenti persone conviventi, queste se hanno raggiunto la maggiore età, dovranno dimostrare con attestazioni ISEE di non avere redditi propri.
L'Ufficio Tributi del Comune comunicherà a ciascun interessato l'accoglimento o il diniego dell'istanza dell'istanza agevolativa.
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comma 1, lettera c: i legali rappresentanti delle associazioni di cui sopra dovranno presentare istanza documentata, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Tali istanze produrranno effetti a decorrere dal tributo dovuto per l'annualità successiva. L'esenzione totale resterà anche per le annualità successive, fino alla perdita dei requisiti previsti per tale agevolazione, rilevabile o dalla denuncia di variazione di parte od a seguito accertamenti dell' Ufficio Tributi comunale.
All'istanza dovrà essere allegata un copia dell'atto costitutivo ed un copia dello Statuto dell'associazione.
Sarà cura dell'Ufficio Tributi verificare d'ufficio se l'imputazione delle spese di gestione delle associazioni è a carico del bilancio comunale.
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comma 1, lettera e: l'agevolazione sarà operante a partire dal tributo dovuto per l'annualità successiva in esito alle istanze documentate da presentare all'Ufficio Tributi entro e non oltre ottobre di ciascun anno. All'istanza, redatta su apposito modello fornito dall'Ufficio Tributi, si dovrà allegare la seguente documentazione:
a) fotocopia certificazione attestante il grado di handicap al cento per cento e del decreto di accompagnamento;
b) attestazione ISEE per la certificazione del limite reddituale richiesto.
ART. 43
CUMULO DI RIDUZIONI
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Le agevolazioni e le riduzioni non sono cumulabili. Qualora se ne renda applicabile più di una, il contribuente può fruire solo di quella più favorevole.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
IL NUOVO REGOLAMENTO TARI SARA' APPROVATO ENTRO IL 31 LUGLIO 2020.
3.1.O Scadenze per il pagamento
art. 47 Riscossioni
Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi scadenza 16 settembre, 16 novembre dell'anno di riferimento, 16 gennaio e 16 marzo dell'anno successivo o in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Art. 47 , comma 7 - Riscossioni
In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 63, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
3.1.R Documenti di riscossione online
L’amministrazione comunale mette a disposizione dei cittadini LINKmate e LINKmate Free.
LINKmate è lo sportello telematico con cui il contribuente stesso può svolgere in autonomia la maggior parte delle pratiche che abitualmente si effettuano allo sportello, senza recarsi fisicamente presso l'ufficio tributi.
LINKmate Free consente l'accesso allo sportello telematico di pagamento PagoPA.
Alcune delle funzionalità di LINKmate:
Consultazione della situazione anagrafica (attivo)
Consultazione della propria posizione tributaria TA.RI conosciuta dal Comune (attivo)
Consultazione dei dati del catasto relativi ai propri immobili ai fini TA.RI
Calcolo del dovuto IUC (IMU-TASI) con produzione dell’F24 compilato con tutti i dati
Compilazione guidata delle dichiarazioni IMU-TASI-TARI
Interazione diretta con il Comune tramite la “bacheca messaggi”
Consultazione di dichiarazioni inviate (IMU-TASI-TARI), inviti al pagamento ed altri documenti
Modalità di ricezione documenti generici ed inviti TARI (via posta ordinaria o e-mail)
Pagamento online dei tributi locali tramite pagoPA (attivo solo per TA.RI)
Accesso tramite SPID
Tutte le funzionalità di LINKmate sono sempre disponibili su smartphone e tablet.
Con LINKmate APP il contribuente può controllare in autonomia la propria situazione contributiva, scaricare i documenti messi a disposizione dal Comune (delibere, comunicazioni, ecc.) ed interagire con lo sportello tributi tramite la messaggistica istantanea della bacheca.
Come faccio ad accedere a LINKmate?
Il contribuente può accedere a LINKmate con tre modalità:
a) Registrazione con codice fiscale e password (attivo)
b) Dati di un versamento
LINKmate Free e PagoPA: caratteristiche e funzionalità.
PagoPA è un'iniziativa che permette al cittadino e alle imprese di effettuare pagamenti telematici verso la Pubblica Amministrazione.
Il sistema, realizzato dall'AgID, funziona grazie al "Nodo dei Pagamenti - SPC", una piattaforma che interconnette le Pubbliche Amministrazioni ai Prestatori di Servizi di Pagamento (Banche, Poste ed altri istituti di pagamento) aderenti all'iniziativa, consentendo ai cittadini e alle imprese di effettuare i pagamenti in forma telematica.
Tramite PagoPA si possono pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative.