ESTRATTO DAL REGOLAMENTO I.U.C. - COMPONENTE T.A.R.I. APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 08 DEL 23.06.2021
TITOLO
IV
AGEVOLAZIONI
E RIDUZIONI
Art.
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Criteri per le riduzioni
1. Le
riduzioni tariffarie sono determinate in relazione al seguente criterio:
a. alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni
ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti
organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a
comprovare tale condizione;
Art.
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Criteri per le agevolazioni
1. Le
agevolazioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
a. al diverso impatto sul costo di organizzazione e di
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi
dell'incidenza di tali situazioni. Questa ipotesi si ispira alla raccolta
differenziata, per la quale vi è l’obbligo di prevedere degli abbattimenti
volti ad incentivarla;
b. alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze
non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero. 1. La
tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in
proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di
aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica
attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato
l’attività di recupero. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183,
comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi
operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere
un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti
utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere
tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. La
riduzione è fruibile qualora la percentuale di recupero sia maggiore del 15% e
fino ad un massimo del 70% e si applica sulla quota variabile della tariffa.
Tale riduzione è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti
prodotti e avviati al recupero rispetto alla capacità produttiva totale di
rifiuti assegnata all’utenza non domestica (determinata dal prodotto del Kd
assegnato*superficie totale) secondo la seguente formula:
Kg rifiuti recuperati
Calcolo della % di recupero =
----------------------------------------------------- * 100
Kd
assegnato * Superficie tassabile
Sono
esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti avviati al recupero, gli
imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi.
La
riduzione così determinata non può in ogni caso eccedere la quota variabile del
tributo. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, sulla
base di apposita istanza da presentarsi al comune entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la
documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti urbani di cui al
presente comma avviati al riciclo/recupero in conformità alle normative vigenti
(es.: attestazione rilasciata dall’impresa a ciò abilitata che ha effettuato
l’attività di riciclo/recupero, copia di tutti i formulari di trasporto di cui
all’art. 193 del D.Lgs. n° 152/2006 debitamente controfirmati dal
destinatario). La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a
consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l’anno
successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
Art.
27
Casi di riduzione ed agevolazione
1. La tariffa
unitaria della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:
a. per le utenze domestiche in cui i componenti del
nucleo familiare siano tutti residenti all’estero, il numero di componenti il
nucleo familiare è fatto pari a 1 (uno);
b. per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,
a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso: riduzione del
66,66% (art. 9 bis comma 2 del D.L 47/2014);
c. per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari
di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia,
residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, a condizione che
non sia locata o data in comodato d’uso: riduzione del 66,66% (art. 1 comma 48
Legge 30 dicembre 2020, n° 178);
d. per le utenze domestiche che abbiano avviato, previa
autorizzazione secondo la normativa vigente, il compostaggio aerobico
individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da
giardino ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, la tariffa, sia
per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 40 per cento;
e. del 50 (cinquanta) per cento per locali, detenuti da
utenze non domestiche, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata
dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione
atta a comprovare tale condizione;
f.
per le unità adibite ad abitazione, tenute a
disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, il numero dei
componenti il nucleo familiare è fatto pari a 1 (uno);
g. di un dodicesimo per ogni mese di interruzione del
servizio, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni,
o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, in ogni
caso la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della
tariffa.
h. del 50 (cinquanta) per cento per le aree scoperte
operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all’aperto, in
ragione delle minore attitudine a produrre rifiuti;
i.
per le superfici in cui si abbia contestuale
produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di
rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono applicati gli
abbattimenti indicati al precedente articolo 10.
j.
per le abitazioni, consistenti in non più di
un’unità immobiliare, occupate da famiglie in cui è presente una (o più
persone) con disabilità o handicap. In caso di presenza di un invalido di
famiglia, con grado di invalidità non inferiore al 70%, oppure non
autosufficiente over 65, o priva di vista (legge 382/70 e 508/88), o sordomuta
(legge 381/70 e 508/88), o disabile con handicap grave (art. 3 c. 3 della legge
104/92) unitamente ad un valore dell’indicatore ISEE come accanto indicata:
·
con ISEE compreso tra € 8.000,01 ed € 10.000,00:
riduzione del 60%
·
con ISEE compreso tra € 10.000,01 ed € 12.000,00:
riduzione del 50%
·
con ISEE compreso tra € 12.000,01 ed € 14.000,00:
riduzione del 40%
·
con ISEE compreso tra € 14.000,01 ed € 16.000,00:
riduzione del 30%
2. Le
riduzioni di cui al presente articolo comma 1, saranno concesse a domanda degli
interessati, debitamente documentata (fatta eccezione per chi detiene le
compostiere consegnate dall’ente), previo accertamento dell'effettiva
sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dall’anno in cui viene
presentata la richiesta e non sono tra di loro cumulabili.
3. Ai sensi
dell’art. 1, comma 86, della Legge n. 549/1995, il tributo è ridotto del 50%
per le attività commerciali ed artigianali o a queste assimilabili, aventi la
sede operativa sulle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di
lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono oltre 6 mesi,
con locali situato al piano terra con vetrina
Art.
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Casi di esenzione
1. Nel
rispetto dei criteri dettati dalla Legge 147/2013, vengono introdotte le
seguenti esenzioni:
a. per le abitazioni, consistenti in non più di
un’unità immobiliare, occupate da famiglie in cui è presente una (o più
persone) con disabilità o handicap. In caso di presenza di un invalido di
famiglia, con grado di invalidità del 70%, oppure non autosufficiente over 65,
o priva di vista (legge 382/70 e 508/88), o sordomuta (legge 381/70 e 508/88),
o disabile con handicap grave (art. 3 c. 3 della legge 104/92) unitamente ad un
valore dell’indicatore ISEE in corso di validità inferiore alla soglia di € 8.000,00;
b. per le abitazioni occupate da famiglie con
indicatore ISEE in corso di validità inferiore ad € 6.000,00.
Art.
29
Mancato svolgimento del servizio
1. Previa
formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di raccolta dei
rifiuti e/o ai competenti uffici
comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità
nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune, entro
congruo termine, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza
dei motivi di diffida, o quando sia presente una situazione che ha generato un
danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, riconosciuta
dall’autorità sanitaria, deve essere applicata una riduzione nella misura pari
al 60 %.
Art. 30
“Bonus sociale” per le utenze domestiche
1. Le utenze
domestiche in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere
a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di
gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base del proprio
valore ISEE, in adesione ai criteri indicati dall’autorità ARERA.
2. Le modalità
di attribuzione saranno indicate da ARERA, in conformità a quanto stabilito
dall’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i..