Trasparenza Rifiuti Prata di Pordenone
Trasparenza Rifiuti Prata di Pordenone

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Prata di Pordenone

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Comune di Prata di Pordenone

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Trasparenza Rifiuti Prata di Pordenone
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti

UFFICIO TRIBUTI

si occupa del calcolo della tariffa

raccoglie le denunce, le cessazioni e qualsiasi altra informazione relativa alla posizione contributiva.

orari apertura al pubblico

MARTEDI' , MERCOLEDI' E VENERDI' DALLE 9 ALLE 13

GIOVEDI' DALLE 16.00 ALLE 17.30

telefono: 0434/425122

tributi@comune.prata.pn.it


UFFICIO CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

ufficio cui rivolgere segnalazioni su disservizi e anomali conferimenti rilevati


orari apertura al pubblico

MARTEDI' , MERCOLEDI' E VENERDI' DALLE 9 ALLE 13

GIOVEDI' DALLE 16.00 ALLE 17.30

telefono: 0434/425171-172

patrimonio@comune.prata.pn.it





Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali - SPA
Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

PER EVENTUALI RECLAMI RELATIVI AL SERVIZIO DI RACCOLTA SI POSSONO CONTATTARE I SEGUENTI NUMERI


GEA SPA NUMERO VERDE 800 501077


UFFICIO PATRIMONIO COMUNE DI PRATA DI PORDENONE patrimonio@comune.prata.pn.it

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
DAL 01.02.2021 NUOVE MODALITA' CONFERIMENTO MULTIMATERIA


ORARI PIAZZOLA ECOLOGICA (Via A. Durante — Z.I. Prata di Pordenone)


ORARIO ESTIVO (con ora legale) ORARIO INVERNALE (con ora solare)
                     MERCOLEDI dalle 16:00 alle 19:00                                             MERCOLEDI’ dalle 14:30 alle 17:30

                     SABATO dalle 09:00 alle 12:00 - dalle 15:00 alle 18:00





RACCOLTA RIFIUTI AGRICOLI : VEDERE ALLEGATI

SABATO dalle 09:00 alle 12:00 - dalle 14:00 alle 17:00






Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili

SOGGETTI PASSIVI


La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest’ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.


 
BASE IMPONIBILE


La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all’art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile  sarà determinata, a regime,  dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle a destinazione ordinaria, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
Valgono norme specifiche per le superfici nelle quali si producono rifiuti speciali e rifiuti speciali non assimilati agli urbani.


TARIFFA


Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (quota variabile). La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ("Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti").
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica.
Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 (“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”).
 


CALCOLO DELLA TARIFFA


Le utenze domestiche


La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, sempre secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al momento del carico dei componenti ai fini della determinazione del piano finanziario. Tutte le variazioni possono essere fatte valere dal contribuente al momento del pagamento del tributo con diritto di abbuono se necessario. Per le nuove utenze viene utilizzato il numero anagrafico di componenti risultante alla data di attivazione delle stesse. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare (come ad es. le colf e le badanti). Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità previste dal regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
Nel caso di variazione del nucleo familiare, il numero degli occupanti corrisponderà a quello risultante all’anagrafe. Sono esclusi da tale applicazione i casi in cui individui, precedentemente facenti parte di un nucleo familiare, si rifiutino di cancellarsi dallo stato famiglia, pur non dimorandovi. In tale ipotesi i componenti verranno conteggiati sulla base degli effettivi occupanti a decorrere dal verbale di accertamento da parte del Comando della Polizia Locale e per il tempo necessario per la regolarizzazione anagrafica.
Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni.
I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
- anziano collocato in casa di riposo;
- persona in servizio volontario o attività lavorativa prestata all’estero o nel caso di degenze e ricoveri presso case di cura, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari;
- soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero o in altro comune per un periodo superiore a 6 mesi.
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 25 del regolamento. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, e salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ad una unità.
Come previsto dall’art. 9-bis del D.L. 47 del 28.03.2014, sulle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, la tari è applicata, per il 2014 e 2015, in misura ridotta di due terzi.
Per le abitazioni tenute a disposizione (non concesse in locazione o in comodato) ovvero ad uso stagionale o ad altro uso limitato discontinuo (meno di 6 mesi annui) il numero dei componenti  viene stabilito in n. 1 unità.
Il contribuente è tenuto a comunicare ogni anno di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato.
Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.


Utenze non domestiche


Per le utenze non domestiche, la quota fissa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,n.158.  La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza non domestica è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta calcolata sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,n.158.

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (dati 2018)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: t
Cluster: - €
Tariffa nazionale di base:
Raccolta differenziata: %
Fattori di contesto del comune:
Economie e diseconomie di scala:
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento:
Impianti di trattamento meccanico biologico:
Discariche:
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: %
Rifiuti smaltiti in discarica: %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste


RIDUZIONI ED ESENZIONI IN VIGORE DAL 01.01.2023


ART. 10 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo.

2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall’utenza (sulla quota variabile), è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, sulla base del rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati  con esclusione degli imballaggi secondari e terziari ed i rifiuti recuperati, conferiti in forma ordinaria al servizio pubblico – e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie dell’attività assoggettata a tariffa per il coefficiente Kd medio della classe corrispondente di cui al punto 4.4., Allegato.1, del D.P.R. 158/99. I rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico devono rientrare nei parametri qualitativi e quantitativi dell’assimilazione previsti dal regolamento di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati di cui alla deliberazione consiliare n.20 del 17.07.2014. La misura di tali riduzioni verrà calcolata sulla base delle quantità effettivamente avviate al riciclo secondo le percentuali di seguito indicate:

∙ fino al 10% nessuna riduzione

∙ dal 10% al 50% riduzione del 15%

∙ oltre il 50% riduzione del 30%

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo predisposto dall' Ente, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. A tale dichiarazione si dovrà allegare copia dei  formulari di trasporto relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, e/o altra documentazione equivalente. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

4. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.


5. L’omessa presentazione della documentazione entro i termini comporta la perdita del diritto alla riduzione.


ART.24 - ESENZIONI

1.Sono esenti dalla tassa le abitazioni occupate da persone assistite in modo continuativo dal comune o in disagiate condizioni socio-economiche, attestate dal settore socio-assistenziale, al quale l’interessato, presenterà domanda di anno in anno.

2.L’esenzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3.L’esenzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

 

 

ART. 25 - ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell’art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, possono essere previste “condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate” (c.d. “Bonus rifiuti”), sulla base dei principi e i criteri individuati con DPCM e secondo le modalità attuative che verranno stabilite da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

2. Possono essere riconosciute ulteriori riduzioni sia sulla parte variabile che fissa della tariffa a favore delle utenze non domestiche in caso di eccezionali eventi di natura sociale, economica, sanitaria rilevanti a livello nazionale.

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 vengono definite nella delibera di approvazione delle tariffe e trovano copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale.




Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto
SERVIZIO AL MOMENTO NON ATTIVO PER IL TRIBUTO TARI
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
1° rata
16/12/2023
50,00%
2° rata
31/03/2024
50,00%



CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.23 DEL 28.04.2023 SONO STATE DEFINITE LE SCADENZE PER LA TARI 2023


PRIMA RATA                16/12/2023

SECONDA RATA           31/03/2024                            

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 (30% DELL'IMPOSTA NON VERSATA) e l’applicazione degli interessi di mora.

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Per segnalare  errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa scrivere all'ufficio tributi all'indirizzo


tributi@comune.prata.pn.it



Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

SARA' POSSIBILE RICEVERE LE BOLLETTE VIA EMAIL FACENDONE RICHIESTA AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL: tributi@comune.prata.pn.it  indicando COGNOME- NOME - CODICE FISCALE - INDIRIZZO UBICAZIONE IMMOBILE - CODICE CONTRIBUENTE

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Prata di Pordenone è collocato all'interno dello Schema regolatore
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

ART.31-DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

1.    I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

2.    Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.

ART. 32 - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

1.    Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all’art. 31 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

2.    I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 31. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all’atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

3.    All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.

4.    Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;

b) i dati identificativi dell’utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

c) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica dell’utente;

d) i dati identificativi dell’utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell’immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

e) l’oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell’immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);

f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

5.    Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

6.    Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.

7.    In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.