UFFICIO TRIBUTI
si occupa del calcolo della tariffa
raccoglie le denunce, le cessazioni e qualsiasi altra informazione relativa alla posizione contributiva.
orari apertura al pubblico
MARTEDI' , MERCOLEDI' E VENERDI' DALLE 9 ALLE 13
GIOVEDI' DALLE 16.00 ALLE 17.30
telefono: 0434/425121-122
UFFICIO CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
ufficio cui rivolgere segnalazioni su disservizi e anomali conferimenti rilevati
orari apertura al pubblico
MARTEDI' , MERCOLEDI' E VENERDI' DALLE 9 ALLE 13
GIOVEDI' DALLE 16.00 ALLE 17.30
telefono: 0434/425171-172
patrimonio@comune.prata.pn.it
PER EVENTUALI RECLAMI RELATIVI AL SERVIZIO DI RACCOLTA SI POSSONO CONTATTARE I SEGUENTI NUMERI
GEA SPA NUMERO VERDE 800 501077
UFFICIO PATRIMONIO COMUNE DI PRATA DI PORDENONE patrimonio@comune.prata.pn.it
ORARI PIAZZOLA ECOLOGICA (Via A. Durante — Z.I. Prata di Pordenone)
ORARIO ESTIVO (con ora legale) | ORARIO INVERNALE (con ora solare) |
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MERCOLEDI dalle 16:00 alle 19:00 | MERCOLEDI’ dalle 14:30 alle 17:30 |
SABATO dalle 09:00 alle 12:00 - dalle 15:00 alle 18:00
RACCOLTA RIFIUTI AGRICOLI : VEDERE ALLEGATI |
SABATO dalle 09:00 alle 12:00 - dalle 14:00 alle 17:00
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SOGGETTI PASSIVI
La TARI è dovuta da chiunque possieda o
detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di
solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei
locali o delle aree stesse.
Nell’ipotesi di detenzione temporanea di
durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la
TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo
di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Per i locali
in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che
gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo
dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e
le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A
quest’ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli
obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le
aree scoperte in uso esclusivo.
BASE IMPONIBILE
La tariffa è commisurata alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei
criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999,
n. 158.
La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili
soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini
dell’applicazione del tributo si considerano le superficie già
dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all’art. 14 del
Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del
Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507. Per le unità immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di
emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni
volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle
unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione
civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della Legge
27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a
regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i
criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in
vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai
contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per le altre unità
immobiliari, diverse da quelle a destinazione ordinaria, come per le
aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella
calpestabile.
Valgono norme specifiche per le superfici nelle quali
si producono rifiuti speciali e rifiuti speciali non assimilati agli
urbani.
TARIFFA
Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tariffaria.
La
tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti,
riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio (quota variabile). La tariffa è determinata
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ("Attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti").
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica.
Si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 (“Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”).
CALCOLO DELLA TARIFFA
Le utenze domestiche
La tariffa del tributo per le utenze
domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei
componenti, sempre secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
Per
le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito
la loro residenza si fa riferimento alla composizione del nucleo
familiare risultante dai registri anagrafici comunali al momento del
carico dei componenti ai fini della determinazione del piano
finanziario. Tutte le variazioni possono essere fatte valere dal
contribuente al momento del pagamento del tributo con diritto di abbuono
se necessario. Per le nuove utenze viene utilizzato il numero
anagrafico di componenti risultante alla data di attivazione delle
stesse. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte
del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei
mesi nell’anno solare (come ad es. le colf e le badanti). Le variazioni
del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità
previste dal regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero
dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio
anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
Nel
caso di variazione del nucleo familiare, il numero degli occupanti
corrisponderà a quello risultante all’anagrafe. Sono esclusi da tale
applicazione i casi in cui individui, precedentemente facenti parte di
un nucleo familiare, si rifiutino di cancellarsi dallo stato famiglia,
pur non dimorandovi. In tale ipotesi i componenti verranno conteggiati
sulla base degli effettivi occupanti a decorrere dal verbale di
accertamento da parte del Comando della Polizia Locale e per il tempo
necessario per la regolarizzazione anagrafica.
Nel numero dei
componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non
avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta
eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non
supera i 60 giorni.
I soggetti che risultano iscritti negli elenchi
anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità
abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione
del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
- anziano collocato in casa di riposo;
-
persona in servizio volontario o attività lavorativa prestata
all’estero o nel caso di degenze e ricoveri presso case di cura,
comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari;
- soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero o in altro comune per un periodo superiore a 6 mesi.
Per
le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e
per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche
occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti
l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella
dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 25 del regolamento. In caso
di mancata indicazione nella dichiarazione, e salvo prova contraria, il
numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ad una unità.
Come
previsto dall’art. 9-bis del D.L. 47 del 28.03.2014, sulle unità
immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata o data in comodato d’uso, la tari è applicata, per il
2014 e 2015, in misura ridotta di due terzi.
Per le abitazioni tenute
a disposizione (non concesse in locazione o in comodato) ovvero ad uso
stagionale o ad altro uso limitato discontinuo (meno di 6 mesi annui) il
numero dei componenti viene stabilito in n. 1 unità.
Il contribuente è tenuto a comunicare ogni anno di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato.
Le
cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si
considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da
persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
Per le unità
immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la
tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli
occupanti l’alloggio.
Utenze non domestiche
Per le utenze non domestiche, la quota fissa è
determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità
di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate
sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le
previsioni di cui al punto 4.3., Allegato 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999,n.158. La quota variabile della tariffa
da attribuire alla singola utenza non domestica è determinata
applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie
riferite alla tipologia di attività svolta calcolata sulla base di
coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al
punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999,n.158.
RIDUZIONI ED ESENZIONI IN VIGORE DAL 01.01.2020 IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DEL NUOVO REFOLAMENTO TARI
ART. 9 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo.
2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall’utenza (sulla quota variabile), è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, sulla base del rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati ‐ con esclusione degli imballaggi secondari e terziari ed i rifiuti recuperati, conferiti in forma ordinaria al servizio pubblico – e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie dell’attività assoggettata a tariffa per il coefficiente Kd medio della classe corrispondente di cui al punto 4.4., Allegato.1, del D.P.R. 158/99. I rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico devono rientrare nei parametri qualitativi e quantitativi dell’assimilazione previsti dal regolamento di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati di cui alla deliberazione consiliare n.20 del 17.07.2014. La misura di tali riduzioni verrà calcolata sulla base delle quantità effettivamente avviate al riciclo secondo le percentuali di seguito indicate:
∙ fino al 10% nessuna riduzione
∙ dal 10% al 50% riduzione del 15%
∙ oltre il 50% riduzione del 30%
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 31maggio dell’anno successivo, o entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione del modello MUD, a pena di esclusione dal beneficio, consegnando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione si dovrà allegare copia dei formulari di trasporto relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, copia del
modello MUD, i contratti e le fatture o altra documentazione equivalente. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
4. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
ART.23 - ESENZIONI
1.Sono esenti dalla tassa le
abitazioni occupate da persone assistite in modo continuativo dal comune o in disagiate condizioni socio-economiche,
attestate dal settore socio-assistenziale, al quale l’interessato, presenterà domanda di anno in anno.
2.L’esenzione si applica dalla data
di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini
di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di
presentazione della relativa dichiarazione.
3.L’esenzione di cui al presente
articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza
della relativa dichiarazione.
ART. 24 - ALTRE
AGEVOLAZIONI
1. Ai sensi dell’art. 57-bis, comma
2, del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, possono essere previste “condizioni tariffarie
agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni
economico-sociali disagiate” (c.d. “Bonus rifiuti”), sulla base dei principi e i criteri individuati con DPCM e
secondo le modalità attuative che verranno stabilite da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per
i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.
2. Possono essere riconosciute
ulteriori riduzioni sia sulla parte variabile che fissa della tariffa a favore delle utenze non domestiche in caso
di eccezionali eventi di natura sociale, economica, sanitaria rilevanti a livello nazionale.
3. Le agevolazioni di cui al comma
2 vengono definite nella delibera di approvazione delle tariffe e trovano copertura
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità gene
Art. 66 regolamento IUC -Rifiuti Speciali Assimilati Avviati al Riciclo in Modo Autonomo
1.La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo.
2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall’utenza (sulla quota variabile), è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, sulla base del rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari ed i rifiuti recuperati, conferiti in forma ordinaria al servizio pubblico – e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie dell’attività assoggettata a tariffa per il coefficiente Kd medio della classe corrispondente di cui al punto 4.4., Allegato.1, del D.P.R. 158/99. La misura di tali riduzioni verrà calcolata sulla base delle quantità effettivamente avviate al riciclo secondo le percentuali di seguito indicate:
· fino al 10%................. nessuna riduzione·
dal 10% al 50%.......... riduzione del 15%·
oltre il 50%................. riduzione del 30%
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 31 maggio dell’anno successivo, a pena esclusione dal beneficio, consegnando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione si dovrà allegare copia dei formulari di trasporto relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, copia del modello MUD, i contratti e le fatture o altra documentazione equivalente. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
4. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
ART. 75‐MANCATOSVOLGIMENTO DELSERVIZIO
In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.
ART. 76‐ZONE NON SERVITE
Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1500 metri lineari. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di apposita dichiarazione e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
ART. 77‐RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NONDOMESTICHE
Utenze domestiche
Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione (sulla quota variabile) che viene fissata nel deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe, e che decorre dalla data di occupazione/detenzione/possesso presente in dichiarazione. La suddetta dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio.
Utenze non domestiche
Alle utenze non domestiche che effettuano pratiche di riduzione mediante compostaggio dei rifiuti organici nel luogo di produzione tramite autocompostaggio o compostaggio di comunità si applica una riduzione sulla quota variabile che viene fissata nella deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe.
In corso d’anno può essere richiesta la riduzione con apposita istanza che avrà effetto dal primo gennaio dell’anno successivo. Con la presentazione della sopra citata istanza o dichiarazione, il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
ART. 78 –ESENZIONI
Sono esenti dalla tassa le abitazioni occupate da persone assistite in modo continuativo dal comune o in disagiate condizioni socio‐economiche, attestate dal settore socio‐assistenziale, al quale l’interessato, presenterà domanda di anno in anno. L’esenzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in
mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. L’esenzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa ichiarazione.
CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.33 DEL 30.07.2020 SONO STATE APPROVATE LE NUOVE TARIFFE PER L'ANNO 2020.
CON DELIBERAZIONE N.443/2019 DI ARERA E' STATO DEFINITO UN NUOVO METODO TARIFFARIO E PERTANTO LE TARIFFE APPROVATE RISENTONO DELLA NUOVA ELABORAZIONE.
CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.33 DEL 30.07.2020 SONO STATE DEFINITE LE SCANDENZE PER LA TARI 2020
PRIMA RATA 16/12/2020
SECONDA RATA 31/03/2021
In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 (30% DELL'IMPOSTA NON VERSATA) e l’applicazione degli interessi di mora.
Per segnalare errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa scrivere all'ufficio tributi all'indirizzo
A BREVE SARA' POSSIBILE RICEVERE LE BOLLETTE VIA EMAIL.
APPENA ATTIVATO IL SERVIZIO SARA' POSSIBILE ACCEDERVI PRESENTANDO APPOSITO MODULO RESO , PRESTO DISPONIBILE.