3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
UFFICIO TRIBUTI
si occupa del calcolo della tariffa
raccoglie le denunce, le cessazioni e qualsiasi altra informazione relativa alla posizione contributiva.
orari apertura al pubblico
MARTEDI' , MERCOLEDI' E VENERDI' DALLE 9 ALLE 13
GIOVEDI' DALLE 16.00 ALLE 17.30
telefono: 0434/425122
UFFICIO CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
ufficio cui rivolgere segnalazioni su disservizi e anomali conferimenti rilevati
orari apertura al pubblico
MARTEDI' , MERCOLEDI' E VENERDI' DALLE 9 ALLE 13
GIOVEDI' DALLE 16.00 ALLE 17.30
telefono: 0434/425171-172
patrimonio@comune.prata.pn.it
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.C Modulistica e reclami
PER EVENTUALI RECLAMI RELATIVI AL SERVIZIO DI RACCOLTA SI POSSONO CONTATTARE I SEGUENTI NUMERI
GEA SPA NUMERO VERDE 800 501077
UFFICIO PATRIMONIO COMUNE DI PRATA DI PORDENONE patrimonio@comune.prata.pn.it
3.1.D Calendario e orari raccolta
DAL 01.02.2021 NUOVE MODALITA' CONFERIMENTO MULTIMATERIA
ORARI PIAZZOLA ECOLOGICA (Via A. Durante — Z.I. Prata di Pordenone)
ORARIO ESTIVO (con ora legale) | ORARIO INVERNALE (con ora solare) |
---|---|
MERCOLEDI dalle 16:00 alle 19:00 | MERCOLEDI’ dalle 14:30 alle 17:30 |
SABATO dalle 09:00 alle 12:00 - dalle 15:00 alle 18:00
RACCOLTA RIFIUTI AGRICOLI : VEDERE ALLEGATI |
SABATO dalle 09:00 alle 12:00 - dalle 14:00 alle 17:00
|
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
SOGGETTI PASSIVI
La TARI è dovuta da chiunque possieda o
detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di
solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei
locali o delle aree stesse.
Nell’ipotesi di detenzione temporanea di
durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la
TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo
di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Per i locali
in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che
gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo
dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e
le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A
quest’ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli
obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le
aree scoperte in uso esclusivo.
BASE IMPONIBILE
La tariffa è commisurata alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei
criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999,
n. 158.
La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili
soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini
dell’applicazione del tributo si considerano le superficie già
dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all’art. 14 del
Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del
Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507. Per le unità immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di
emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni
volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle
unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione
civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della Legge
27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a
regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i
criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in
vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai
contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per le altre unità
immobiliari, diverse da quelle a destinazione ordinaria, come per le
aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella
calpestabile.
Valgono norme specifiche per le superfici nelle quali
si producono rifiuti speciali e rifiuti speciali non assimilati agli
urbani.
TARIFFA
Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
La
tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti,
riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio (quota variabile). La tariffa è determinata
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ("Attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti").
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica.
Si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 (“Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”).
CALCOLO DELLA TARIFFA
Le utenze domestiche
La tariffa del tributo per le utenze
domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei
componenti, sempre secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
Per
le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito
la loro residenza si fa riferimento alla composizione del nucleo
familiare risultante dai registri anagrafici comunali al momento del
carico dei componenti ai fini della determinazione del piano
finanziario. Tutte le variazioni possono essere fatte valere dal
contribuente al momento del pagamento del tributo con diritto di abbuono
se necessario. Per le nuove utenze viene utilizzato il numero
anagrafico di componenti risultante alla data di attivazione delle
stesse. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte
del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei
mesi nell’anno solare (come ad es. le colf e le badanti). Le variazioni
del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità
previste dal regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero
dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio
anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
Nel
caso di variazione del nucleo familiare, il numero degli occupanti
corrisponderà a quello risultante all’anagrafe. Sono esclusi da tale
applicazione i casi in cui individui, precedentemente facenti parte di
un nucleo familiare, si rifiutino di cancellarsi dallo stato famiglia,
pur non dimorandovi. In tale ipotesi i componenti verranno conteggiati
sulla base degli effettivi occupanti a decorrere dal verbale di
accertamento da parte del Comando della Polizia Locale e per il tempo
necessario per la regolarizzazione anagrafica.
Nel numero dei
componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non
avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta
eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non
supera i 60 giorni.
I soggetti che risultano iscritti negli elenchi
anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità
abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione
del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
- anziano collocato in casa di riposo;
-
persona in servizio volontario o attività lavorativa prestata
all’estero o nel caso di degenze e ricoveri presso case di cura,
comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari;
- soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero o in altro comune per un periodo superiore a 6 mesi.
Per
le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e
per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche
occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti
l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella
dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 25 del regolamento. In caso
di mancata indicazione nella dichiarazione, e salvo prova contraria, il
numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ad una unità.
Come
previsto dall’art. 9-bis del D.L. 47 del 28.03.2014, sulle unità
immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata o data in comodato d’uso, la tari è applicata, per il
2014 e 2015, in misura ridotta di due terzi.
Per le abitazioni tenute
a disposizione (non concesse in locazione o in comodato) ovvero ad uso
stagionale o ad altro uso limitato discontinuo (meno di 6 mesi annui) il
numero dei componenti viene stabilito in n. 1 unità.
Il contribuente è tenuto a comunicare ogni anno di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato.
Le
cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si
considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da
persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
Per le unità
immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la
tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli
occupanti l’alloggio.
Utenze non domestiche
Per le utenze non domestiche, la quota fissa è
determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità
di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate
sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le
previsioni di cui al punto 4.3., Allegato 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999,n.158. La quota variabile della tariffa
da attribuire alla singola utenza non domestica è determinata
applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie
riferite alla tipologia di attività svolta calcolata sulla base di
coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al
punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999,n.158.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
RIDUZIONI ED ESENZIONI IN VIGORE DAL 01.01.2023
ART. 10 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo.
2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall’utenza (sulla quota variabile), è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, sulla base del rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati ‐ con esclusione degli imballaggi secondari e terziari ed i rifiuti recuperati, conferiti in forma ordinaria al servizio pubblico – e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie dell’attività assoggettata a tariffa per il coefficiente Kd medio della classe corrispondente di cui al punto 4.4., Allegato.1, del D.P.R. 158/99. I rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico devono rientrare nei parametri qualitativi e quantitativi dell’assimilazione previsti dal regolamento di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati di cui alla deliberazione consiliare n.20 del 17.07.2014. La misura di tali riduzioni verrà calcolata sulla base delle quantità effettivamente avviate al riciclo secondo le percentuali di seguito indicate:
∙ fino al 10% nessuna riduzione
∙ dal 10% al 50% riduzione del 15%
∙ oltre il 50% riduzione del 30%
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo predisposto dall' Ente, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. A tale dichiarazione si dovrà allegare copia dei formulari di trasporto relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, e/o altra documentazione equivalente. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
4. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
5. L’omessa presentazione della
documentazione entro i termini comporta la perdita del diritto alla riduzione.
ART.24 - ESENZIONI
1.Sono esenti dalla tassa le abitazioni occupate da persone assistite in modo continuativo dal comune o in disagiate condizioni socio-economiche, attestate dal settore socio-assistenziale, al quale l’interessato, presenterà domanda di anno in anno.
2.L’esenzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3.L’esenzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
ART. 25 - ALTRE AGEVOLAZIONI
1. Ai sensi dell’art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, possono essere previste “condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate” (c.d. “Bonus rifiuti”), sulla base dei principi e i criteri individuati con DPCM e secondo le modalità attuative che verranno stabilite da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.
2. Possono essere riconosciute ulteriori riduzioni sia sulla parte variabile che fissa della tariffa a favore delle utenze non domestiche in caso di eccezionali eventi di natura sociale, economica, sanitaria rilevanti a livello nazionale.
3. Le agevolazioni di cui al comma 2 vengono definite nella delibera di approvazione delle tariffe e trovano copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale.
3.1.L Atti approvazione tariffa
CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.29 DEL 26.05.2022 SONO STATE APPROVATE LE NUOVE TARIFFE PER L'ANNO 2022.
CON DELIBERAZIONE N.443/2019 DI ARERA E' STATO DEFINITO UN NUOVO METODO TARIFFARIO E PERTANTO LE TARIFFE APPROVATE RISENTONO DELLA NUOVA ELABORAZIONE.
3.1.M Regolamento TARI
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.23 DEL 28.04.2023 SONO STATE DEFINITE LE SCADENZE PER LA TARI 2023
PRIMA RATA 16/12/2023
SECONDA RATA 31/03/2024
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 (30% DELL'IMPOSTA NON VERSATA) e l’applicazione degli interessi di mora.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Per segnalare errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa scrivere all'ufficio tributi all'indirizzo
3.1.R Documenti di riscossione online
SARA' POSSIBILE RICEVERE LE BOLLETTE VIA EMAIL FACENDONE RICHIESTA AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL: tributi@comune.prata.pn.it indicando COGNOME- NOME - CODICE FISCALE - INDIRIZZO UBICAZIONE IMMOBILE - CODICE CONTRIBUENTE
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
ART.31-DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.ART. 32 - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE
1. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all’art. 31 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 31. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all’atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
3. All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
b) i dati identificativi dell’utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
c) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica dell’utente;
d) i dati identificativi dell’utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell’immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
e) l’oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell’immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.