L’ob L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il
possesso o la detenzione dell’immobile e fino al giorno in cui ne è cessata
l’utilizzazione.
Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno
stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello
del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e
documentata
dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le
persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti
nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che
dimorano presso
la famiglia (art. 15, comma 1 REGOLAMENTO TARI).
Sono considerati presenti
nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel
caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e
nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura
o di riposo, comunità di
recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non
inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della
determinazione della tariffa, a condizione che
l’assenza sia adeguatamente
documentata e comunque a partire dall’anno successivo a quello in cui l’assenza ha avuto inizio (art. 15, comma 2 REGOLAMENTO TARI).
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune
si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in
mancanza, quello di 1 unità (art. 15, comma 3 REGOLAMENTO TARI).
Ai fini dell’applicazione della tassa ciascun locale o area delle utenze non domestiche è classificato in relazione alla sua destinazione d’uso (art. 17 REGOLAMENTO TARI).
RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE
- Ai sensi della legge
178/2020 è prevista una riduzione di 2/3 dell’importo dovuto per una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o usufrutto, non locata e non data in comodato,
da pensionati residenti all’estero, anche non italiani, titolari
di pensione estera maturata
in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
- Alle utenze domestiche che
abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 5%
della quota variabile e del 5% della
quota fissa.
La riduzione è subordinata alla presentazione di un’apposita
istanza attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo
continuativo e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto
dell’apposito
contenitore. La riduzione decorre dall’anno successivo a quello
della richiesta salvo che la richiesta sia fatta contestualmente alla
dichiarazione di inizio occupazione/detenzione. In tal caso la riduzione ha
la
stessa decorrenza dell’occupazione/detenzione. Il contribuente è tenuto a
dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all’applicazione
della riduzione entro il termine previsto per la dichiarazione di
variazione (art. 22 REGOLAMENTO TARI).
RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE
Si invitano le utenze non domestiche a prendere visione del Regolamento TARI vigente ed in particolar modo dei seguenti articoli:
ART. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
- RIDUZIONI SUPERFICIARIE.
ART. 7-BIS.RIDUZIONI PER LE UTENZE
NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO.
ART. 7-TER PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL’AVVENUTO
AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI
URBANI CONFERITI AL DI FUORI DELSERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 8 RIFIUTI URBANI
AVVIATI AL RICICLO
IN MODO AUTONOMO