Il Comune di Pompiano nel proprio Regolamento TARI all'art. 35 in materia di "Rateazione" ha stabilito che:
1. La TARI ordinaria e quella derivante da avvisi di accertamento ed i relativi oneri accessori possono essere
oggetto di rateizzazione, con applicazione dei relativi interessi, in caso di comprovata e temporanea difficoltà
del contribuente ad adempiere.
2. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento
esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di
ingiunzione di pagamento, salvo quanto stabilito per l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale
o altre discipline speciali, il funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario in caso di riscossione
affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell’interessato, può
concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti
regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell’articolo 1 della Legge 160/2019:
a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento
dell’intero importo dovuto, ma è in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del
debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri
definiti per l’Agente nazionale della riscossione (ADER);
b) l’importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00.
c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
- da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a diciotto rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da diciannove a trentasei rate mensili;
- oltre 20.000: da venticinque a trentasei rate mensili;
d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili, a condizione
che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da
rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
e) Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di
proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate alla lettera c) in ragione dell’entità dello stesso.
A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino ad € 20.000,00.
In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione
economica sulla base dell’ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si
considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione
dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell’impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati
per l’Agente nazionale della riscossione (ADER)
f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale
particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle
fasce di debito previste dalla lettera c).
g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il
ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive
nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il
debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica
soluzione.
i) Per importi rilevanti, almeno pari a 20.000, il funzionario può richiedere presentazione di apposita
garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell’importo dilazionato e della situazione
patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l’istanza non può essere
accolta.
3. Sull’importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all’art. 1284 del
codice civile, a decorrere dall’ultima scadenza ordinaria utile.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese
indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella
mensile in presenza di particolari condizioni che me giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza
deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di
sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non
può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
6. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il
piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
7. L’accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta
elettronica all’indirizzo indicato nell’istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l’istanza o i
chiarimenti resisi necessari.
8. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione
delle rate e i relativi importi.