BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI (TARI)
2025
Il bonus sociale rifiuti, previsto
dall’articolo 57-bis del DL 14/2019, entra in vigore dopo 5 anni dalla sua
istituzione, con la pubblicazione del Dpcm avvenuta il 13 marzo 2025.
Il bonus, valido dal 1° gennaio
2025, è destinato unicamente a utenti domestici con un ISEE fino a 9.530 euro
(20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli) e consiste in una riduzione del
25% della Tari o tariffa corrispettiva limitatamente ad una sola utenza ( se
quindi il nucleo familiare ha più abitazioni potrà avere diritto al bonus per
una sola di esse).
L’agevolazione è riconosciuta
automaticamente, senza necessità di richiesta così come avviene per i bonus
relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.
I beneficiari saranno individuati
tramite un sistema condiviso tra Comuni e gestori, utilizzando il sistema
SGAte.
Il finanziamento del bonus non è a
carico dei Comuni o dei gestori ma degli utenti e quindi l’applicazione dello
stesso è teoricamente neutrale per l’ente impositore.
Le provviste per l’erogazione del
bonus saranno acquisite per il tramite dell’introduzione di una componente
perequativa della TARI applicata a tutte le utenze, domestiche e non.
Il Dpcm prevede anche meccanismi di
gradualità per l’applicazione del bonus che potranno portare ARERA a
disciplinare un periodo di 12 mesi di transizione..
L’introduzione operativa del bonus
comporta aggiornamenti informatici per gestire la distribuzione automatica dei
beneficiari.
Allo stato attuale l’operatività
del bonus è condizionata agli ulteriori provvedimenti di Arera che dovrà
stabilire le modalità di scambio di informazioni, l’ammontare della componente
perequativa e la sua modalità di applicazione.
Arera stabilisce che gli utenti pagheranno 6 euro in più per finanziare il
bonus sociale per i rifiuti
Con la delibera 133 del 1
aprile 2025 ARERA ha comunicato l’avvio del procedimento per l’attuazione del
riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali
disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del
D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24
https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/133-25
L’entità del bonus
sociale per i rifiuti a carico delle
utenze è definita in 6 euro
Nel metodo tariffario
rifiuti contenuto nell’Allegato A alla
deliberazione 386/2023/R/RIF è
introdotta a decorrere dall’1 gennaio 2025 la componente perequativa
unitaria 3,, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di
bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a
tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al
corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.
La componente 3,,,
inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente
dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura
delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.
L’Autorità provvederà
poi, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della UR3,a tra utenze
domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti
dell’articolazione della medesima componente.