RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE:
Ai
sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tassa, per la
sola parte variabile, è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a.
abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale
destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di
variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e
dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in
comodato: riduzione del 20%;
b.
abitazioni occupate da soggetti che
risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero:
riduzione del 20%;
c.
fabbricati rurali condotti da imprenditori
agricoli ad uso abitativo: riduzione del 10%.
Ai
sensi dell’art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di
2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o
data in comodato d'uso.
Le
riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta
dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta,
salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio
possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso
hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a
dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro
applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione
di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono
meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
Per
le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti
organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una
riduzione del 10% della quota variabile. La riduzione,
che decorre dal giorno successivo a quello di effettiva attivazione e
risultante da apposita verifica, è subordinata alla presentazione
dell'istanza da parte del contribuente corredata della documentazione dimostrativa necessaria.
Qualora si rendano applicabili più riduzioni o
agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione
delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE:
-
Alle utenze non domestiche in caso di produzione di rifiuti speciali sono
previste riduzioni superficiarie ovvero vengono detassate le aree dove si
formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, purché ne dimostrino
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e venga comunicato
entro il mese di febbraio dell’anno successivo i quantitativi di rifiuti
prodotti nell’anno e distinti per codici CER allegando la relativa
documentazione attestante lo smaltimento presso imprese abilitate come meglio
indicato all’art. 10 del regolamento TARI.
Alle
utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente
o tramite soggetti autorizzati, la tariffa è ridotta, limitatamente alla quota
variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche
che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali avvalendosi di altro
gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in
cui tali rifiuti non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri
qualitativi e quantitativi previsti per legge e siano destinati in modo
effettivo e oggettivo al riciclo:
-
15%, nel caso di riciclo dal
15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
-
30%, nel caso di riciclo di
oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
-
40%, nel caso di riciclo di
oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
-
60%, nel caso di riciclo di
oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
Il titolare
dell’attività dovrà presentare apposita istanza di riduzione che contenga
l’indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a
riciclo, indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo e il periodo di
avvio a riciclo come meglio indicato all’art. 11 e 12 del regolamento TARI.
Per le
utenze non domestiche non stabilmente attive sono previste alcune riduzioni qui
sotto elencate:
- la tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni
ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma
ricorrente è ridotta del 20%, a condizione che:
-
l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
-
le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione
amministrativa rilasciata dai competenti organi.
La
presente riduzione tariffaria compete a richiesta dell'interessato e decorre
dal giorno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata
contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di
variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza
della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle
condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto
per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa
comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione,
anche se non dichiarate.
La
presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili
situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a
periodi stagionali.
La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni può essere ridotta nella misura del 50% della quota
variabile del tributo relativamente alle superfici degli esercizi commerciali
stabilmente destinate alla vendita di prodotti che non producono rifiuti di
imballaggio. Rientrano in questa categoria i seguenti prodotti sfusi e alla
spina: ad esempio olio, vino, birra, latte, aceto, miele, detersivi bio,
alcool, shampoo, balsamo, saponi, cosmetici, le stoviglie biodegradabili
compostabili, i pannolini lavabili. La presente riduzione è subordinata
alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente di apposita
istanza con attestazione dell'avvenuta installazione e l'avvio dell'attività di
vendita