MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in
grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi
sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione
riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone od all’ambiente, il
tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE
DOMESTICHE
1. Per agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di
rifiuti solidi urbani conferiti in maniera differenziata presso il Centro di Raccolta comunale, è
prevista una riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1°
gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al Comune dell’effettuazione del compostaggio. La riduzione sarà applicata soltanto dal momento che
saranno definite dal Soggetto gestore del Centro di Raccolta le modalità di quantificazione
delle varie tipologie di RD conferiti dalle singole utenze.
2. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico,
mediante comunicazione annuale su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di
decadenza, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione del
compostaggio, è concessa una riduzione del tributo pari al 20% sulla quota variabile della
tariffa del tributo.
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati
agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di
rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione
complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno.
La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota
variabile del tributo.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono
tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante
la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente ed in via
sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli
urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i
formulari di trasporto, di cui all’articolo 193, del D. Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti
recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario od adeguata documentazione
comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative
vigenti. È facoltà del Comune comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello
unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento od altra documentazione equivalente.
Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel
MUD od altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si
provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
RIDUZIONI TARIFFARIE
1. Ai sensi del comma 679, della Legge n. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti
ipotesi:
a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:
riduzione del 10%;
c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo ma ricorrente: riduzione del 10%;
d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano od abbiano la dimora per più di sei mesi
all’anno all’estero: riduzione del 30%;
e. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono
dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente
alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso
hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir
meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione di variazione.
ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI
Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, concede ai richiedenti che versano in
condizioni di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale
della tassa. I soggetti interessati dovranno presentare una specifica richiesta al Comune. Hanno
diritto per la concessione del sussidio:
a) le persone anziane che hanno superato il 65° anno di età purché vivono sole od in coppia, in
questo caso anche il coniuge e/o l’altro convivente deve aver superato il 65° anno di età.
Potranno far parte del nucleo familiare anche eventuali figli minori e/o soggetti che hanno
compiuto il 18° anno di età, affetti da menomazioni di qualsiasi genere, che comportino una
diminuzione della capacità lavorativa certificata dalla A.S.L. superiore ai 2/3;
b) il sussidio sarà erogato esclusivamente facendo riferimento all’importo del tributo, calcolato
limitatamente ai locali direttamente abitati in maniera continua dal nucleo familiare del
richiedente e con l’esclusione di quei locali eventualmente sub-affittati.
Il Comune esonera dal pagamento della tassa
rifiuti le persone seguite dai Servizi Sociali che si trovano in stato di indigenza e per le quali
persone i predetti servizi hanno presentato la domanda di esenzione. Su proposta del
Responsabile dell’Ufficio Sociale e dell’ufficio tributi viene valutata la richiesta presentata
sulla base dei seguenti parametri:
-
ISEE non superiore ad euro 8.500,00.